INPS – Messaggio 11 gennaio 2017, n. 98
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1, comma 378. Soppressione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.
1. Misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri da gennaio 2017
Con circolare n. 187 del 6 ottobre 2016 è stata resa nota l’avvenuta sospensione dell’applicazione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013, – per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 – ad opera delle disposizioni di cui all’art 13- ter del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, introdotto dalla Legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016. Il predetto ulteriore incremento era stato stabilito dal decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella misura di euro 2,50 per l’anno 2016, euro 2,42 per l’anno 2017 ed euro 2,34 per l’anno 2018.
Si rende noto che la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, all’articolo 1, comma 378 ha previsto – al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri – la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del suddetto incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al citato art. 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.
Pertanto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti da gennaio 2017, le società di gestione aeroportuale sono tenute a riversare all’Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 3 euro a passeggero per le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6-quater del Decreto legge n. 7/2005, convertito in Legge n. 43 del 2005, e pari a 2 euro per le disposizioni di cui al comma 75 dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.
2. Istruzioni operative
In relazione alla compilazione del flusso Uniemens si fa presente che in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 378, della Legge n. 232/2016 – che ha reso definitiva la temporanea sospensione dell’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, precedentemente prevista per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 – le somme riscosse con riferimento ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2017 continueranno ad essere esposte con le modalità indicate nella circolare n. 187/2016 in ordine agli imbarchi relativi ai periodi da settembre 2016.
Pertanto, le società di gestione aeroportuale esporranno quali importi a debito le somme concernenti gli imbarchi relativi al periodo da gennaio 2017 utilizzando il codice M402 già in uso, e avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”.
Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi del periodo da gennaio 2017, e che corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco.
Si rinvia alle circolari n. 112/2013 e n. 187/2016 per ulteriori dettagli di carattere amministrativo e operativo.
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