INPS – Messaggio 11 luglio 2019, n. 2658
Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli acc.as/ps, icric frequenza, iclav) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018
Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) del 19 giugno 2019, n. 56, è stato adottato lo schema di convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli acc.as/ps, icric frequenza, iclav) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018.
Con la Campagna RED ordinaria 2019 i soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari e dei loro familiari – che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento – produrranno l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2018. Con la Campagna RED Solleciti 2018 i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2018 (cosiddetti “sollecitati”) produrranno la dichiarazione per l’anno reddito 2017.
Con la Campagna INV CIV ordinaria 2019 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, le informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento (modelli ACC.AS/PS). Con la Campagna INV CIV Solleciti 2018 l’Inps richiederà tali informazioni soltanto ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione per l’anno 2017 (cosiddetti “sollecitati” – Modelli icric frequenza, iclav).
Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio, individua i casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica, disciplina le attività di verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.
Il servizio viene affidato in via non esclusiva.
Per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria e Solleciti) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2019 – Modelli ACC.AS/PS) e Campagna Solleciti 2018 (Modelli ICLAV e icric frequenza) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.
Dal momento che sono state stipulate specifiche convenzioni per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenuti nell’anno 2018.
Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione, attraverso le seguenti modalità:
tramite il servizio online dedicato “dichiarazioni di responsabilità”, accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.
I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.
La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi curerà il processo di convenzionamento.
A tal proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi è stato autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.
La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’oggetto scadrà il giorno 31 gennaio 2020.
I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con soggetti privati e professionisti, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV.
I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione” > “Elenco principali riferimenti INPS”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Allegato
(testo dell’allegato)
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