INPS – Messaggio 11 maggio 2017, n. 1968

Attribuzione per l’anno 2017 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi (art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002) sulle pensioni delle gestioni pubbliche

Con il messaggio n. 3356 del 10 agosto 2016 sono state fornite le indicazioni relative al pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per l’anno 2016, ai pensionati che ne avevano fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i termini previsti dall’art.2, comma 1, del Decreto interministeriale 30 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.265 – del 30 settembre 2013.

L’art.2 del Decreto 29 luglio 2016 del Ministero della Difesa (G.U. n. 225 del 26 settembre 2016), ha disposto che le domande prodotte per gli anni 2013 e seguenti, continuino ad avere effetto anche per l’anno 2017.

L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:

– a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

– a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all’Istituto l’ elenco con i dati per l’erogazione dell’assegno in oggetto.

Sulla mensilità di giugno 2017, è stato disposto il pagamento in un’unica soluzione degli arretrati per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio.

Da giugno a dicembre 2017 l’assegno viene corrisposto mensilmente, unitamente alla rata di pensione.