INPS – Messaggio 11 maggio 2018, n. 1992
Ipotesi di annullamento dell’Avviso di Addebito – Precisazioni in merito al comunicato del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro del 2 maggio 2018
Come noto, questa Direzione Centrale organizza periodicamente incontri tecnici con i Consigli Nazionali degli Ordini degli Intermediari.
Nel corso dell’ultimo incontro con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, tenutosi in data 19 aprile 2018, tra le questioni all’ordine del giorno proposte dal medesimo Ordine, è stato trattato il tema degli annullamenti degli Avvisi di Addebito in presenza di crediti a favore dell’azienda. Fattispecie rispetto alla quale è stata rilevata, a livello territoriale, una non omogeneità di comportamento.
A tale proposito, si ritiene utile riportare le informazioni fornite al Tavolo tecnico in argomento anche al fine di chiarire le indicazioni diffuse dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti con comunicato del 2 maggio 2018.
Al momento dell’infasamento, le procedure evidenziano preliminarmente all’operatore gli eventuali crediti del contribuente presenti in archivio per la relativa valutazione.
In ogni caso, ove l’affidamento del credito all’Agente della riscossione sia stato effettuato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data di formazione dell’Avviso di Addebito e in presenza di una domanda di compensazione, la sede potrà effettuare l’annullamento dell’Ava fino alla concorrenza dell’importo del credito stesso.
Il credito maturato successivamente alla formazione dell’Ava ovvero quello con periodo di competenza anteriore alla formazione dell’Avviso ma accertato successivamente alla medesima formazione (flussi di variazione etc.), invece, può essere speso a copertura dei contributi correnti ovvero di esposizioni debitorie ancora in fase amministrativa. Qualora ciò non sia possibile – circostanza che ricorre solo in caso di sospensione o cessazione dell’attività – la compensazione del credito con il debito contestato nell’Avviso non determinerà comunque l’annullamento dell’Ava ma verrà gestito dalle sedi come un pagamento F24 post consegna.
Tale ultima ipotesi, come noto, afferisce al caso in cui il pagamento dell’Ava sia effettuato erroneamente tramite F24 in luogo del versamento che avrebbe dovuto avvenire presso l’Agente della riscossione.
Con riguardo a questa fattispecie è stato chiarito che:
– in caso di pagamento con F24 effettuato anteriormente alla trasmissione del credito all’Agente della riscossione, è possibile procedere all’annullamento totale o parziale dell’Avviso di addebito;
– in caso di pagamento con F24 effettuato successivamente alla trasmissione del credito all’Agente della riscossione, si potrà emettere soltanto una “Comunicazione di pagamento post consegna”.
Allo stato attuale le procedure consentono l’emissione di tale Comunicazione solo per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di notifica dell’Avviso.
Nelle more delle implementazioni procedurali, che permetteranno di gestire allo stesso modo anche le ipotesi di versamenti effettuati oltre tale termine, l’Istituto procede alla sospensione totale o parziale dell’Avviso di addebito.
Il presente messaggio di chiarimenti sarà portato a conoscenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti.
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