INPS – Messaggio 11 ottobre 2013, n. 16262
Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter. Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Dipendenti dell’Azienda ENEL.
Premessa
Con circolare n. 119 del 1° agosto 2013 sono state fornite le indicazioni di carattere generale relative alla prestazione istituita con legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, commi da 1 a 7 ter.
Con il messaggio n. 15940 del 7 ottobre 2013 sono state date le informazioni relative alla presentazione delle domande e all’istituzione della nuova categoria di prestazione.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della norma in argomento nei confronti dei lavoratori dipendenti del gruppo ENEL che , sulla base dell’accordo stipulato tra il datore di lavoro e le OO.SS. il 6 settembre 2013, accederanno per l’anno 2013 alla prestazione di sostegno al reddito.
La platea dei lavoratori individuata dall’Azienda sulla base delle date di accesso alla prestazione, è stata oggetto di una lavorazione batch a livello centrale su procedura UNICARPE che, relativamente alla prestazione in argomento, ha consentito di determinare:
– il diritto dei lavoratori all’accesso
– la misura della prestazione
– la scadenza per accesso al trattamento pensionistico per vecchiaia, anticipata o secondo le regole di cui al comma 15bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
La suddetta lavorazione centrale ha, inoltre, prodotto la certificazione del diritto di accesso alla prestazione.
La gestione accentrata delle certificazioni ha comportato la necessità di caricare le stesse in Webdom sulla Direzione Metropolitana di Roma (7000) in quanto sede che gestisce la matricola aziendale principale di ENEL .
I dati relativi alla certificazione sono consultabili su FELPE tramite il bottone “Certificazione” .
Sulla pagina principale è indicata la decorrenza di accesso alla prestazione di esodo e la scadenza della stessa.
Oltre all’estratto contributivo analitico e sintetico, mediante il bottone “Istruttoria” sono visualizzabili:
– l’importo mensile della prestazione
– l’eventuale percentuale di riduzione dell’importo
– l’eventuale applicazione del comma 15 bis
– il numero dei mesi di anticipo
– l’azienda esodante.
Sulla base delle certificazioni emesse dall’Istituto i lavoratori hanno aderito agli accordi individuali con ENEL.
Si precisa che fino a che non sarà realizzato il “Portale esodati”, le domande di accesso alla prestazione di cui all’art. 4, L. 92/2012 saranno presentate dai lavoratori in forma cartacea.
1. Prime liquidazioni
Le domande dovranno essere caricate in Webdom secondo le modalità di cui al citato messaggio n. 15940.
Per l’utilizzo della procedura di calcolo verrà emanato un ulteriore messaggio. Si informano tuttavia fin da ora le strutture che, in questa fase, i dati relativi a:
– decorrenza di accesso
– importo della prestazione
– data di scadenza della stessa
dovranno essere rilevati in via esclusiva da FELPE e acquisiti nella procedura di prossimo rilascio. Eventuali integrazioni e/o modifiche dell’estratto intervenute nel frattempo non potranno comportare in questa fase la rideterminazione dell’importo o la variazione della data di scadenza della prestazione. Tutte le eventuali modifiche dovranno essere differite al momento della ricostituzione descritta al paragrafo 2 di questo messaggio.
La particolare complessità del conto degli iscritti al fondo elettrici richiede la trattazione da parte di operatori particolarmente esperti in materia, che verifichino la congruità dei dati presenti in estratto in vista della futura ricostituzione; pertanto, laddove siano stati costituiti poli specialistici, le domande già in fase di prima liquidazione dovranno essere polarizzate presso le strutture specializzate.
Le strutture del territorio provvederanno ad acquisire in webdom le domande presentate in formato cartaceo dai lavoratori e ad inoltrarle ai poli specialistici con scansione delle stesse tramite scanner. Le Direzioni regionali vigileranno che l’operazione avvenga con la massima tempestività.
2. Ricostituzioni
La descritta lavorazione centrale è stata effettuata tenendo conto degli estratti contributivi aggiornati con i dati dei flussi uniemens del mese di luglio 2013. Le prestazioni in argomento dovranno pertanto essere ricalcolate una volta ultimate le attività di elaborazione degli ulteriori flussi uniemens relativi ai mesi precedenti la cessazione dell’attività lavorativa.
Le attività di ricostituzione saranno affidate alle sedi al fine di consentire un più puntuale esame del conto assicurativo, con particolare riferimento anche ai riconoscimenti di contribuzione ai sensi dell’art. 3 della legge 1979/71, alle ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2 della legge 29/79, ai riscatti, ai benefici pensionistici quali quelli legati all’esposizione all’amianto o all’attribuzione di maggiorazioni ex art. 80 della legge 388/2000, etc., che non erano presenti in estratto al momento della lavorazione centrale delle certificazioni.
Nell’ipotesi che le integrazioni del conto determinino una diversa data di scadenza della prestazione, sarà cura dell’operatore acquisire nella procedura di liquidazione la nuova data di scadenza sulla base della mutata data di accesso al pensionamento determinata attraverso l’utilizzo della procedura UNICARPE.
In fase di ricostituzione, l’operatore dovrà attentamente verificare che, qualora il lavoratore acceda alla prestazione di esodo finalizzata al conseguimento della pensione anticipata, l’importo predeterminato da UNICARPE tenga conto, nei casi indicati dalla disposizione normativa, delle penalizzazioni previste dall’art. 24, comma 10, della legge 214/2011, determinate in relazione all’età anagrafica del soggetto al momento dell’accesso alla prestazione di esodo in argomento.
3. Istituzione casella di posta elettronica
Eventuali criticità, relative alle prestazioni di cui sopra, andranno segnalate alla Casella di posta elettronica di nuova istituzione denominata Prestazione articolo 4.
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