INPS – Messaggio 11 ottobre 2013, n. 16291
Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali – Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo – Chiarimenti.
Facendo riscontro all’esigenza di chiarimenti da parte delle sedi, sentito il Coordinamento generale legale, si forniscono nel prosieguo alcuni parametri per determinare il corretto inquadramento previdenziale dei “produttori di terzo e quarto gruppo”, con particolare riferimento alla figura dei “produttori occasionali”.
Come già precisato nella circolare 78 del 23 giugno 2010, che qui si richiama interamente, le definizioni di produttori di terzo e quarto gruppo già dettate dal contratto collettivo del 25 maggio 1939 debbono essere tenute ferme, ai fini dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 44 del D.L. 269/2003.
In particolare, ai fini previdenziali ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente.
In merito poi allo svolgimento dell’attività con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza, l’Istituto, con le circolari 12/04 e 78/10, ha fornito indicazioni utili all’individuazione degli elementi che determinano l’iscrizione alla gestione commercianti, detti requisiti vanno accertati caso per caso.
Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione.
Diversamente, l’espressione testuale del contratto “produttori di agenzie di assicurazioni” di cui al contratto collettivo del 1939, è da intendersi in senso lato, in quanto riferita a tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione.
Infatti la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assume valore ai fini dell’obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.
Inoltre, ai fini previdenziali, parimenti inconferenti sono le circostanze della presenza o meno della c.d. piazza entro cui i produttori svolgono la loro attività ed i limiti, relativi al potere di concludere o meno i contratti di assicurazione, eventualmente previsti nella lettera di autorizzazione.
Un ulteriore elemento fornito dal contratto del ‘39 è quello ravvisabile nell’art. 7 che nel riconoscere per i produttori occasionali l’impossibilità di provvedere ad una qualsiasi regolamentazione, prevede che agli stessi saranno corrisposte provvigioni comunque inferiori a quelle dei produttori liberi.
Ne discende che, qualora venga dimostrato che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori (così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale), gli dovrà essere riconosciuta la qualifica di occasionale.
In assenza delle suddette informazioni, non ci si potrà esimere da una valutazione complessiva della situazione dell’intermediario assicurativo, delle modalità di svolgimento dell’attività e della percezione delle relative provvigioni al fine di verificare l’occasionalità dell’attività.
In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo (da ultimo Corte d’appello di Bologna 623/12 che contravviene all’orientamento dell’Istituto), si potrebbero ritenere ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della legge 388/00, che consentono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti.
Per i periodi successivi alla pubblicazione del presente messaggio, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8.
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