INPS – Messaggio 12 dicembre 2017, n. 4980
Stock option – modalità operative
Si premette che la circolare n. 54/E del 9 settembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, emanata a seguito dell’introduzione dell’art. 82, comma 23 e segg., del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha specificato che le stock option devono essere cumulate agli altri imponibili erogati dal sostituto d’imposta e assoggettati a tassazione a norma dell’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
Se il sostituto d’imposta eroga solo compensi in natura è tenuto a comunicare tali informazioni all’Ente previdenziale che deve provvedere in conformità a quanto sopra specificato.
In caso di trattenute elevate per le quali non si possa esercitare il diritto di rivalsa sugli emolumenti in pagamento il pensionato è tenuto a versare all’INPS l’ammontare della ritenuta per la quale non sia stata operata tale rivalsa.
Ciò premesso, l’informazione di una stock option può pervenire all’INPS sia centralmente, tramite flussi telematici, e sia localmente tramite comunicazioni dei soggetti che hanno erogato tali somme; in quest’ultimo caso la Sede è tenuta al suo inserimento tramite la procedura Benefits a pensionato sotto Processi/Assicurato Pensionato/Procedure di gestione delle pensioni.
La Sede che riceve l’informazione della stock option, o direttamente dall’ente erogatore ovvero da comunicazioni della Direzione Generale, deve prontamente determinare la maggiore imposta dovuta dal sostituito. Tale maggiore imposta è determinata calcolando l’imposta dovuta sulla somma degli imponibili (sommando quindi la stock option agli imponibili della/e pensione/i) cui si deve sottrarre l’imposta già prevista sulla/e pensione/i.
Tale attività può essere effettuata con l’ausilio della procedura preordinata al calcolo dell’IRPEF, disponibile nel processo assicurato pensionato.
Una volta ricevute dal pensionato le somme richieste la Sede deve effettuare la contabilizzazione, ma non attivare l’acquisizione manuale dell’IRPEF in “Punto fiscale” bensì inviare prontamente una PEI alla Direzione Centrale Pensioni, Area Trattenute.
La Direzione Centrale Pensioni, Area Trattenute, una volta acquisite le comunicazioni dalle Sedi interessate, provvederà a richiedere, tramite PEI, all’Area Servizi fiscali – della Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi fiscali – di disporre il dovuto versamento all’Erario degli importi in questione.
Le Sedi interessate, utilizzando l’applicativo RFE in visualizzazione (Hermes 2151/2017, sezione “Applicativo RFE e principali modalità operative”, paragrafo 1.2 “Impiego di RFE in visualizzazione”), potranno verificare l’avvenuto versamento delle ritenute a seguito di inclusione di stock option nell’imponibile di pensione.
La Direzione Centrale Pensioni provvederà alle dovute rettifiche delle CU interessate, che saranno visibili per le Sedi consultando l’apposito applicativo.
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