INPS – Messaggio 12 dicembre 2017, n. 4992
Regolamentazione comunitaria. Richiesta alla Commissione amministrativa per la notifica all’Istituto delle informazioni relative alle certificazioni rilasciate dalle Istituzioni degli Stati membri ai lavoratori distaccati sul territorio italiano.
Com’è noto per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale in materia di distacco dei lavoratori, contenute nell’articolo 12 del regolamento (CE) n.883/2004, alcuni Stati, tra cui l’Italia, avevano dichiarato di non essere interessati a ricevere le informazioni relative alle certificazioni rilasciate ai lavoratori distaccati nei loro territori.
Da parte dell’Istituto tale scelta era stata determinata dalla circostanza che, trascorso il periodo transitorio di due anni previsto dalla decisione E1 della Commissione Amministrativa, sarebbe entrato in esercizio il sistema EESSI di scambio elettronico delle informazioni di sicurezza sociale, che avrebbe reso obbligatorio per tutte le Istituzioni la notifica del distacco all’Istituzione dello Stato di occupazione del lavoratore.
Negli ultimi anni gli Uffici ispettivi dell’Istituto hanno segnalato un incremento del numero di lavoratori provenienti da altri Stati membri e distaccati sul territorio italiano.
In molti casi la mancata disponibilità delle certificazioni da parte dell’Istituto non ha permesso di effettuare in tempi brevi ed efficacemente le verifiche necessarie sulle posizioni dei predetti lavoratori. Inoltre, la mancanza di informazioni sui lavoratori distaccati in Italia non consente allo stato attuale di monitorarne adeguatamente il flusso.
In tale contesto e considerato che il periodo transitorio propedeutico alla messa in esercizio del sistema EESSI ha formato oggetto di ulteriore proroga, al fine di agevolare le attività di controllo e per poter effettuare tempestivamente gli adempimenti previsti dalla regolamentazione comunitaria nei casi in cui i certificati di distacco debbano essere contestati all’istituzione estera che li ha emessi, l’Istituto ha chiesto, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Commissione Amministrativa di inserire anche l’Italia tra gli Stati interessati a ricevere le informazioni relative ai lavoratori, provenienti da altri Stati membri, che sono distaccati nel proprio territorio.
L’elenco aggiornato degli Stati è disponibile sul sito della Commissione al seguente link http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1258&langId=en
Le comunicazioni relative ai lavoratori inviati in distacco in Italia saranno trasmesse dalle Istituzioni estere, in relazione allo Stato di provenienza, alle Direzioni Regionali dell’Istituto competenti per la trattazione degli Accordi in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) 883/2004.
Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza delle Direzioni regionali e delle strutture territoriali si rinvia al messaggio 20286 del 3 agosto 2010, con il quale sono state fornite precisazioni in merito all’iter procedurale, introdotto dalla nuova regolamentazione comunitaria, per l’applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile e, in particolare, degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004.
I documenti portatili A1 o il corrispondente PAPER SED, inviati dalle istituzioni estere, dovranno essere acquisiti nella procedura “Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell’Unione europea”.
In particolare, nel caso di lavoratori che svolgono la loro attività in Italia in un luogo fisso e determinato (es. lavoratore distaccato presso una sola azienda), la Direzione regionale dovrà trasferire tempestivamente i formulari ricevuti, utilizzando la procedura MOFE – messaggio n. 1556 del 7 aprile 2017 – alla Sede INPS competente per territorio, individuata con riferimento al luogo in cui il lavoratore è occupato, che provvederà all’acquisizione in procedura.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori che svolgono la loro attività in Italia in luoghi diversi (es. lavoratori distaccati presso più aziende) o per i quali, per carenza di informazioni, non sia possibile rilevare la Sede competente, i relativi formulari dovranno essere gestiti e inseriti in procedura dalle Direzioni regionali.