INPS – Messaggio 12 giugno 2019, n. 2212
Indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997
Su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento dell’Istituto, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.
I profili di maggiore criticità hanno riguardato la rivalutazione dell’assegno ASU e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al citato D.lgs n. 280/1997.
È stato pertanto interessato al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il cui Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione circa il riconoscimento della portata generale della definizione di lavori socialmente utili contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. In base a tale definizione, i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti al citato articolo 1, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo.
I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.
Applicando il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa l’opportunità che sia l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – sia la rivalutazione dello stesso, prevista dall’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 468/1997, trovino applicazione anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997 in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal legislatore (cfr. sent. Cass. civ. 19468/2015).
In base al medesimo principio, la contribuzione figurativa di cui all’articolo 8, comma 19, del D.lgs n. 468/1997 deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997. Si precisa tuttavia che, in sede di prima applicazione, la contribuzione in parola deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto ha corrisposto il relativo assegno.
In merito alla possibilità di riconoscere la contribuzione figurativa anche per i periodi di prolungamento delle attività oltre i 12 mesi, svolti con oneri a carico degli Enti utilizzatori, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
In relazione a quanto precede, le Strutture territoriali avranno cura, già in via amministrativa, di provvedere sia all’adeguamento dell’importo dell’assegno LPU sia al riconoscimento della contribuzione figurativa per i mesi (massimo 12) di svolgimento delle attività in parola.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni riguardo alle modalità procedurali da seguire per l’accredito di detta contribuzione.
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