INPS – Messaggio 12 luglio 2013, n. 11332
Decreto Interministeriale n. 74288 del 02 luglio 2013. Proroga dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
Si trasmette in allegato il decreto di cui all’oggetto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze all’art. 2 ha disposto la proroga all’accesso al trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2013, in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.
Ai fini dell’erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 784.088,17 (di cui euro 397.728,31 per il trattamento di mobilità ed euro 387.752,73 per CIGS), a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 convertito con mod. nella legge n. 2/2009.
La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2013, dovrà subire una riduzione del quaranta per cento, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del decreto interministeriale in argomento.
Secondo quanto poi disposto dal successivo art.6, l’INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al Decreto medesimo e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2013, dovranno utilizzare il codice d’intervento 692
Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel “campo decadenza” la data 01.01.2014 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento.
Si ricorda che agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.
Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale contabilità e bilancio con i messaggi n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all’imputazione contabile dei trattamenti di mobilità.
PROCEDURA
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta provvedendo all’aggiornamento del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della indennità di mobilità.
Allegato
Decreto Interministeriale n. 74288 del 02 luglio 2013
Art. 1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogato, fino al 31.12.2013, l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 4, comma 21 e dell’articolo 9, comma 25, punto b del decreto legge 01/10/96 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28/11/96, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 387.024,42 (trecentottantasettemilaventiquattro/42), a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa più il del sostegno al reddito spettante al lavoratore);
Art..2
Ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogato, fino al 31.12.2013, l’accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 397.728,31 (trecentonovantasettemilasettecentoventotto/31) a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa più il sostegno al reddito spettante al lavoratore).
Art. 3
L’erogazione del trattamento di cui al precedente articolo 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all’effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%
Art. 5
L’onere complessivo, pari ad euro 784.752,73 (settecentottantaquattromilasettecentocinquantadue/73), è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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