INPS – Messaggio 12 luglio 2013, n. 11336

Obbligo di comunicazione

Si ricorda che il personale titolare di assegno ordinario d’invalidità di cui all’art. 1 della Legge n. 222/84 è tenuto a comunicare al Team Regionale Risorse Umane e Formazione l’importo della trattenuta giornaliera per lavoro dipendente ed ogni sua variazione.

L’importo è indicato nell’apposita sezione “TRATTENUTE PER INCOMPATIBILITÀ” della comunicazione annuale dell’Istituto (mod. 0bisM) e nella sezione “INCUMULABILITÀ CON REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA” contenuta nel mod. Te08 relativo alle lavorazioni di ricostituzione della pensione.

L’omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Il contenuto del presente messaggio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.