INPS – Messaggio 12 maggio 2017, n. 1985
Computabilità dei redditi derivanti da assegno di cura per i residenti nella Provincia autonoma di Bolzano ai fini del diritto all’Assegno per il nucleo familiare
In materia di Assegno per il Nucleo Familiare trova applicazione la normativa vigente di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare n.12 del 12 gennaio 1990).
Tale norma, prevede all’art.2 che la prestazione venga erogata ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni e prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente ed espressamente stabilisce che “l’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto” (art.2, comma 2).
Al successivo comma 9, relativamente alla composizione del reddito del nucleo familiare, specifica che “il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo…. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000 (attualmente 1.392 euro). Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l’assegno previsto dal presente articolo. L’attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione…”.
Sono, altresì, escluse le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, e le indennità di accompagnamento aventi la stessa natura, quali ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità non deambulanti, ai titolari di assegno di super invalidità (circ. n.12/1990 p.3.2).
L’assegno di cura è una prestazione economica introdotta dalla Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 a favore di persone non autosufficienti residenti e stabilmente dimoranti in Alto Adige, concessa indipendentemente dal reddito del richiedente.
L’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 3, comma 1 punto 6) della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che disciplina, in provincia di Bolzano, gli interventi a sostegno delle persone invalide civili, erogati nelle altre regioni italiane dall’INPS, è computata nella prestazione di cui alla legge provinciale n. 9/2007.
L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Istituto, con nota del Direttore generale n.68 del 3/11/2016, in merito alla natura dell’assegno di cura si è pronunciato con parere del 17/01/2017 riconoscendo che, l’assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n.9/2007, costituisce una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficienti, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all’indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall’Inps.
In particolare, nel suddetto parere viene indicato che “Questo ufficio, esaminata la normativa di riferimento e acquisto il parere della competente Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali esprime l’avviso secondo cui l’assegno di cura appare del tutto assimilabile, quanto a contenuto e funzioni, all’indennità di accompagnamento e pertanto debba essere escluso dal computo del reddito rilevante ai fini della percezione dell’assegno sociale. L’assegno di cura spettante ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n.9/2007, costituisce, difatti, una misura aggiuntiva e ulteriore di sostegno rivolta alle persone non autosufficiente, sostanzialmente analoga nella ratio e nella finalità di consentire una vita dignitosa, all’indennità di accompagnamento provinciale, nonché alla medesima indennità prevista dalla legislazione vigente nel resto del territorio nazionale ed erogata in misura fissa dall’Inps. Tale interpretazione appare altresì rafforzata dal dato normativo che, difatti, esclude la contemporanea erogazione dell’assegno di cura e dell’indennità di accompagnamento, che viene assorbita e ricompresa dall’assegno di cura stesso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 della legge provinciale in argomento”.
Alla luce del parere sopra riportato, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007 n. 9, non devono essere computati nel reddito dichiarato ai fini dell’assegno per il nucleo familiare.
Le Sedi provvederanno all’annullamento in autotutela degli eventuali indebiti per assegno per il nucleo familiare generati dal computo di tali importi.
Eventuali provvedimenti difformi rispetto a quanto sopra rappresentato, dovranno essere riesaminati alla luce dei contenuti del presente Messaggio.
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