INPS – Messaggio 12 maggio 2020, n. 1953
Procedure di pignoramenti su pensione in cui l’Istituto è terzo pignorato: risposte a quesiti ricorrenti
Nel far seguito a richieste di chiarimenti formulate dalle Sedi, in materia di procedure esecutive su pensioni in cui l’Istituto è terzo pignorato, con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni ad integrazione di quelle già contenute nel messaggio hermes n.168 del 15 gennaio 2019, cui si fa rinvio per tutto quanto non diversamente trattato.
1. DICHIARAZIONE DI TERZO
Da quali elementi deriva il costo della dichiarazione di terzo ex art.547 c.p.c.?
Con messaggio hermes n. 1596 dell’11 aprile 2016 è stato previsto che ogni dichiarazione di quantità deve contenere l’ammontare del costo sostenuto dall’Istituto per la resa dichiarazione, quantificato nella somma di euro 127,80 (se via PEC) e 157,97 (se raccomandata/udienza).
Al riguardo si fa presente che il valore del costo sostenuto dall’Istituto nel rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. deriva dalla stima del tempo occorrente per svolgere la relativa attività, ricavata dal codice modello di rilevazione della produzione di detta attività (AD1P01), valorizzata al costo pieno per minuto lavorato tratto dalla contabilità analitica dell’Istituto.
L’Istituto è tenuto alla richiesta delle spese previste per il rilascio della dichiarazione di terzo quando il creditore pignoratizio è una pubblica amministrazione?
La richiesta deve essere effettuata dall’Istituto, quale terzo pignorato, a prescindere dalla qualità del creditore pignoratizio, sia quest’ultimo persona giuridica, pubblica o privata, oppure persona fisica.
Esiste un limite temporale della dichiarazione di terzo?
La dichiarazione di terzo è valida fino all’ordinanza di assegnazione. Detta dichiarazione può essere tuttavia oggetto di rettifica od integrazione fino all’ordinanza di assegnazione.
Ed infatti, nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si renda conto di aver dato luogo ad un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione.
1. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Successivamente all’ordinanza di assegnazione cosa deve fare la Sede se si avvede di un errore incolpevole?
Se l’errore incolpevole emerge dopo l’ordinanza di assegnazione la Sede ha l’onere di proporre contro quest’ultima l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c..
In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, per cui nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.
Successivamente all’ordinanza di assegnazione la Sede è tenuta a comunicare al creditore pignoratizio eventuali variazioni dell’importo di pensione oppure la liquidazione di ulteriore trattamento pensionistico in favore del debitore pignorato?
Riguardo alla prassi seguita da alcune Sedi di comunicare al creditore pignoratizio un aumento dell’importo pensionistico del debitore pignorato, al fine di consentire a detto creditore la richiesta di ricalcolo della quota pignorata, si rinvia a quanto già evidenziato nel messaggio hermes n.168 /2019, al par. 3, laddove è stato precisato che ” in presenza di un aumento dell’importo del trattamento pensionistico pignorato o di erogazione di ulteriore trattamento pensionistico, oltre quello già oggetto di pignoramento, in favore del soggetto debitore, è posto in capo al creditore pignoratizio l’onere di chiedere un ricalcolo della quota pignorata; ciò ove il Giudice dell’esecuzione non abbia indicato disposizioni di dettaglio relative all’importo da trattenere. Qualora il trattamento pensionistico oggetto del pignoramento venga erogato in regime di totalizzazione/cumulo detta circostanza deve essere segnalata al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario (v. msg hermes n.3190/18)”.
Si conferma pertanto che nella fase successiva all’ordinanza di assegnazione l’Istituto non è tenuto spontaneamente ad alcuna informazione sull’importo pensionistico del debitore esecutato.
1. ACCANTONAMENTO E ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
Nel calcolo della quota pignorabile da applicare nella fase di accantonamento, come va considerata la trattenuta per recupero di prestazioni pensionistiche indebite che insiste sul trattamento di pensione oggetto di pignoramento?
Il criterio generale prevede che la quota pignorabile sia calcolata sul trattamento di pensione, secondo i limiti disposti dalla normativa vigente, al netto delle sole trattenute IRPEF. L’Istituto, inoltre, è tenuto ad indicare nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c tutte le trattenute che insistono sulla prestazione pensionistica. Con l’ordinanza di assegnazione, pertanto, il Giudice può disporre, a decorrere dalla data di accantonamento oppure da data diversa, che il calcolo della trattenuta da applicare sul trattamento di pensione sia effettuato al netto di ulteriori trattenute oltre quelle di natura fiscali.
Cosa accade qualora il Giudice, nell’ordinanza di assegnazione, disponga l’applicazione di una trattenuta di importo inferiore a quella effettuata sul trattamento di pensione durante il periodo di accantonamento?
La sede deve dare puntualmente attuazione alle disposizioni contenute nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria attenendosi, quindi, alle statuizioni rese nel provvedimento medesimo.
In fase di accantonamento l’Istituto risponde ai propri obblighi di legge, accantonando la quota massima pignorabile stabilita dalle disposizioni vigenti. Successivamente alla notifica dell’ordinanza di assegnazione, si dà corso a quanto ivi stabilito.
In assenza di disposizioni di dettaglio nel provvedimento di assegnazione, la trattenuta aggiornata dal Giudice va applicata, nel suo nuovo importo, dalla data di notifica dell’ordinanza di assegnazione, senza alcun ricalcolo di quanto trattenuto in eccedenza durante la fase di accantonamento.
Diversamente, se il Giudice dispone l’applicazione della trattenuta di importo inferiore dalla data di accantonamento, la sede è tenuta al ricalcolo di quanto trattenuto in eccedenza ed al rimborso della somma eccedente così calcolata in favore del debitore pignorato.
Esiste un termine oltre il quale l’Istituto è tenuto, in attesa di ordine di assegnazione, a rimborsare il debitore pignorato delle somme accantonate?
Al riguardo si richiama l’art. 546 c.p.c. che dal giorno di notifica dell’atto di pignoramento impone al terzo pignorato l’obbligo del custode. Qualora il terzo dovesse violare detto obbligo incorrerebbe in sanzioni, nonché in responsabilità nei confronti del creditore pignoratizio.
Pertanto, finché non vi è atto di rinuncia da parte del creditore pignoratizio oppure un’esplicita perdita di efficacia del pignoramento, l’Istituto è tenuto ad operare secondo disposizione di legge, rendendo indisponibile il bene pignorato al debitore e non potendo provvedere ad alcun tipo di rimborso di somme accantonate in suo favore.
Inoltre, con riguardo al rimborso di somme, va ricordato che il processo esecutivo oltre che per il raggiungimento del suo scopo specifico, si può estinguere, ai sensi degli artt. 629 ss. c.p.c. per rinuncia agli atti dei creditori o per inattività delle parti. L’estinzione del processo esecutivo è dichiarata dal Giudice con ordinanza:
– se l’estinzione del processo viene notificata nella fase di accantonamento cautelare l’Inps deve restituire al pensionato quanto trattenuto sin dalla decorrenza.
– se l’estinzione del processo esecutivo viene notificata nella fase di esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, l’Inps deve revocare la trattenuta in corso con conseguente cessazione del versamento a favore del creditore; le modalità di restituzione al pensionato di eventuali somme già versate al creditore devono essere concordate tra le parti interessate. (vedi messaggio n. 168/2019, par. 4.5)
Di seguito alcuni dei motivi che possono legittimare lungaggini nell’emissione, e conseguente notifica, dell’ordinanza di assegnazione:
1. mancata iscrizione a ruolo da parte del creditore pignoratizio nel termine dei 30 gg dal momento in cui effettua la notificazione dell’atto al debitore ed al terzo pignorato, pena la perdita di efficacia del pignoramento; decorso il termine dei 30 gg, il creditore è tenuto, ai sensi dell’art. 164 ter disp.att.c.p.c. (inefficacia del pignoramento), nei successivi 5 giorni a dare comunicazione al debitore e terzo pignorato dell’inefficacia del pignoramento per decorso dei termini per l’iscrizione a ruolo; gli obblighi del terzo cessano alla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento;
2. è stata resa una dichiarazione di terzo positiva o negativa ma contestata, quindi si dà avvio ad un sub-procedimento in contraddittorio tra le parti. Ne consegue un ritardo nel procedimento che porterà all’emissione dell’assegnazione;
3. l’ordinanza di assegnazione è stata contestata e vi è stata opposizione agli atti esecutivi.
Quale importo può essere destinato al secondo pignoramento in caso di estinzione del primo?
Ad integrazione di quanto già indicato al par. 4.5 del messaggio n. 168/2019, si precisa che se l’estinzione del processo esecutivo viene notificata nella fase di accantonamento cautelare, in presenza di ulteriori procedure esecutive notificate successivamente, la quota parte di quanto accantonato per il processo estinto è pari ad 1/5 da destinare all’accantonamento/soddisfo della procedura immediatamente successiva. La Sede in tal caso provvede al rimborso della parte residua al debitore pignorato.
In caso di accantonamento di somme superiori ad euro 5.000,00, l’Istituto è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73 prima del versamento delle somme?
Sia nel caso in cui la somma accantonata debba essere versata al creditore pignoratizio, sia nel caso in cui la somma debba essere rimborsata, per eventuale diversa ragione, al debitore pignorato, l’Istituto non è tenuto alla verifica di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73. Ciò in quanto, nel primo caso, il creditore pignoratizio è un soggetto terzo rispetto al rapporto previdenziale sussistente tra Istituto e pensionato, nel secondo caso la somma accantonata e da rimborsare è estranea al rapporto previdenziale, non rappresentando la stessa un credito – ad es. a titolo di arretrati di prima liquidazione o ricostituzione di trattamenti di pensione – vantato dal debitore pignorato.
4. TRASLAZIONE SU PENSIONE DI TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO GRAVANTE SU STIPENDIO
E’ possibile traslare sul trattamento pensionistico una trattenuta a titolo di pignoramento presso terzi che insiste sullo stipendio spettante al soggetto pignorato all’atto del collocamento in quiescenza di quest’ultimo?
La trattenuta per pignoramento effettuata dal datore di lavoro sugli emolumenti stipendiali spettanti al soggetto pignorato non può traslare in automatico sul trattamento pensionistico di cui lo stesso è venuto a beneficiare, considerato che le vigenti disposizioni di legge non prevedono espressamente tale effetto traslativo.
La procedura esecutiva promossa nei confronti dell’ex dipendente, successivamente pensionato, si esaurisce pertanto con il venir meno del cespite (stipendio) su cui era stata disposta la trattenuta.
Ne consegue che il creditore interessato è tenuto ad adire nuovamente il Giudice competente in materia al fine ottenere una nuova ordinanza di assegnazione in cui sia indicato espressamente il terzo pignorato (non più datore di lavoro ma ente previdenziale).
E’ possibile traslare sul trattamento di pensione una trattenuta che insiste sullo stipendio a seguito di pignoramento dovuto alla mancata corresponsione di assegno alimentare /di mantenimento?
Sulla base di quanto già precisato al precedente punto anche in questa ipotesi l’avente diritto all’assegno alimentare/di mantenimento è tenuto ad adire il Giudice competente in materia per ottenere una nuova ordinanza di assegnazione, in cui sia indicato con precisione il terzo pignorato (non più datore di lavoro ma ente previdenziale).
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