Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | ||
Messaggio numero 12998 del 12-08-2013 |
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 12-08-2013 Messaggio n. 12998 | |
OGGETTO: | Salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2013 (cd. Salvaguardia del 10.130). Integrazione al Messaggio n. 012577 del 2 agosto 2013. |
Ad integrazione del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013, con il quale sono state fornite le indicazione operative relative alla salvaguardia di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il presente messaggio si forniscono le modalità operative specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Il Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato le modalità di attuazione della salvaguardia di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il citato decreto ha previsto che l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore.
Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.
1. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, letteraa)).
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in 2.560 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.
I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell’accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l’accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attribuire una data certa all’accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli iscritti Inps – Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione dipendenti pubblici(dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it).
Sarà cura dell’Ufficio I della D.C. Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. «salvaguardia».
2.Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 231, lettera c)).
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 5.130 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:
– in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che:
– abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
– perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 5 del D.I. del 22 aprile 2013 ha disposto che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Si precisa che i lavoratori di cui al presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.
Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli iscritti Inps – Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione dipendenti pubblici (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it).
Sarà cura dell’Ufficio I della D.C. Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. «salvaguardia».
3. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b)).
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 1.590 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:
– possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
– anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
– perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.
I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).
Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it), utilizzando il modello AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
4.Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (articolo 1, comma 231, lett. d)).
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 850 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:
– dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza deltrentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013.
Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esameentro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).
Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it), utilizzando il modello AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Il Vicario del Direttore Generale
Crudo
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