INPS – Messaggio 13 aprile 2018, n. 1618
Aziende agricole con dipendenti. Operatività del sistema “Gestione deleghe”: decorrenza e adempimenti
Con il messaggio n. 4921 del 7/12/2017 è stato disciplinato il sistema di profilazione dei soggetti abilitati agli adempimenti per le aziende agricole, in previsione del passaggio dal sistema DMAG al sistema Uniemens previsto al 1° gennaio 2018 dalla legge 199/2016 e successivamente prorogato al 1° gennaio 2019 dall’articolo 1, comma 1154, della legge 205/2017 – legge di bilancio 2018 (cfr. il messaggio n. 892/2018).
La nuova disciplina prevede che la profilazione e l’abilitazione ai servizi per l’agricoltura avvengano con la procedura di “Gestione deleghe”, che sostituirà le vigenti modalità e procedure abilitative nell’ambito della gestione in argomento.
Si è reso, quindi, necessario provvedere alla implementazione del sistema di “Gestione deleghe” con la piena integrazione dei soggetti abilitati ai servizi del settore agricolo in “Anagrafica unica” dei soggetti contribuenti e in “Gestione deleghe.”
1. Validazione ed attivazione delle deleghe
Per la integrale operatività del nuovo sistema delle abilitazioni e dei servizi, portata a compimento la suddetta implementazione, è necessario per ciascuna tipologia di delega (delega diretta, delega indiretta e deleghe ad associazioni di categoria) compiere gli adempimenti descritti nel messaggio n. 4921/2017 sopra richiamato.
Pertanto, a partire dal 20 aprile e fino al 20 maggio 2018 i professionisti titolari delle deleghe indirette e le associazioni di categoria dovranno provvedere alla validazione ed attivazione delle stesse.
Per effettuare tale operazione gli utenti dovranno accedere all’applicazione “Gestione deleghe” nel portale INPS e selezionare la sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
In tale sezione sarà possibile visualizzare l’elenco delle deleghe migrate che risulteranno, in una prima fase, tutte da attivare.
Entrando nel dettaglio di ogni delega e dopo la verifica della correttezza delle informazioni inserite, sarà possibile validare e attivare la delega. Questa risulterà attiva dalla mezzanotte del giorno successivo.
Le deleghe dirette dei titolari delle aziende e dei loro rappresentanti sono validate direttamente dal sistema centrale se viene rilevata la corrispondenza tra il codice fiscale del soggetto (titolare/rappresentate legale) ed il codice fiscale aziendale; in caso di mancata corrispondenza la delega corrente non sarà più valida ed il soggetto dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente la corretta registrazione del legame con il codice fiscale del soggetto contribuente presente negli archivi della gestione agricola.
Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di verifica, non scaturiscano incongruenze i soggetti riferiti alla tipologia “Titolare azienda” e “Legale rappresentante azienda” saranno autorizzati a rilasciare sub-deleghe.
I soggetti identificati dalla fattispecie “Delegato dal titolare Azienda” non saranno automaticamente censiti come sub-delegati, ma sarà il titolare/legale rappresentante dell’azienda che, tramite la procedura “Gestione Deleghe”, provvederà a creare una delega per il proprio dipendente.
Al termine della validazione le deleghe saranno pienamente operative.
In particolare, dal 31 maggio 2018 l’accesso ai servizi del Cassetto previdenziale Aziende Agricole e alla procedura di iscrizione delle aziende agricole sarà consentito esclusivamente agli utenti abilitati in “Gestione deleghe”.
Inoltre, dal 1° luglio 2018, per l’acquisizione delle denunce di manodopera di competenza del secondo trimestre saranno abilitate alla procedura DMAG esclusivamente le deleghe presenti in Gestione Deleghe Uniemens.
2. Nuove profilazioni
I soggetti che intendono accedere ai sistemi telematici dei servizi per l’agricoltura dovranno fare la preventiva richiesta di uno dei seguenti dispositivi:
– PIN dispositivo;
– SPID, con credenziali almeno di Livello 2;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La richiesta del PIN sarà fatta dal soggetto, a seconda del profilo in cui si riconosce, utilizzando l’apposita procedura come segue:
– AZIENDA-Dipendente o subdelegato (Modulo SC62);
– AZIENDA-Datore di lavoro/rappresentanti legali/altri responsabili (Modulo SC65);
– INTERMEDIARIO ASSOCIAZIONI (Modulo SC63);
– CONSULENTE (Modulo SC64).
Ottenuto il PIN dispositivo e la necessaria profilazione dalla Struttura competente, il soggetto sarà abilitato esclusivamente alla presentazione della denuncia aziendale. Trasmessa la Denuncia Aziendale e ottenuto il codice CIDA, il titolare d’azienda avrà automaticamente attivata la delega, che gli consente di accedere a tutti i servizi e procedure collegati all’agricoltura.
Gli intermediari dovranno, invece, preventivamente acquisire la delega sulla posizione contributiva creata con la denuncia aziendale e potranno quindi accedere ai servizi e alle procedure.
Da tale momento, quindi, il titolare dell’azienda o l’intermediario potranno accedere al Cassetto Previdenziale Aziende Agricole e inviare le denunce trimestrali di manodopera (Dmag).
Per quanto riguarda la profilazione e la delega dei Periti Agrari, Periti agrari laureati, Dottori agronomi e Dottori forestali, questi prima di richiedere il PIN dovranno inviare all’indirizzo mail posagri.deleghe@inps.it i seguenti documenti:
– documento di riconoscimento;
– copia della tessera del codice fiscale;
– copia del tesserino di iscrizione all’albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio albo professionale;
– copia della comunicazione inviata all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.
A seguito della trasmissione della suddetta documentazione, il professionista sarà censito nel sistema deleghe nella qualità di intermediario e, al fine di rendere operativa la delega, dovrà richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura competente, che sulla base del precedente censimento gli conferirà il profilo corrispondente.
Si rammenta che non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali i centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 12/1979, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio; alla medesima disciplina sono soggetti i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali e i revisori contabili che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
Pertanto, le citate tipologie di professionisti non potranno fare richiesta di profilazione.
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