INPS – Messaggio 13 giugno 2018, n. 2387
Istituti scolastici statali e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) – Accademie, Conservatori e Istituti superiori per le Industrie Artistiche. Chiarimenti e precisazioni
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti relativi agli adempimenti contributivi e alle attività di gestione con riferimento agli Istituti scolastici statali e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e alle Accademie, Conservatori e Istituti superiori per le Industrie Artistiche.
1. Istituti scolastici statali e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
Con la circolare del 16 ottobre 2015, n. 172, sono state fornite, tra l’altro, le indicazioni sulle modalità di invio sia delle richieste di iscrizione/chiusura di un Istituto scolastico per effetto di procedimenti di dimensionamento o di variazione dei dati anagrafici, sia delle richieste di apertura di una posizione previdenziale degli Istituti medesimi per inviare le denunce contributive relative ai compensi accessori erogati direttamente.
Le Strutture territoriali dell’INPS hanno provveduto, quindi, a gestire le richieste di iscrizione/chiusura degli Istituti scolastici, quali sedi di servizio del MIUR, nonché quelle di apertura di una specifica posizione previdenziale a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Numerosi Istituti scolastici, a seguito della pubblicazione della circolare n. 169/2017, avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.
Chiarimenti”, hanno richiesto l’apertura di una propria posizione previdenziale per regolarizzare la posizione contributiva anche per le retribuzioni corrisposte con propri fondi per i periodi retributivi precedenti al mese di settembre 2015 (data inizio anno scolastico 2015/2016 di riferimento della circolare n. 172/2015).
Considerato l’elevato numero di richieste pervenute, si è provveduto a modificare la procedura di anagrafe del Sistema informativo della gestione pubblica (SIN) per consentire alle Strutture territoriali di gestire tutte le richieste che pervengono dagli Istituti scolastici anche se riferite a periodi antecedenti al mese di settembre 2015.
Inoltre, con specifico riferimento ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), si comunica che le Strutture territoriali provvederanno a gestire, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, anche le attività di censimento della sede di servizio e/o di apertura della posizione previdenziale.
2. Accademie statali, Conservatori statali, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
Le istanze di iscrizione quali sedi di servizio del MIUR ovvero di apertura di una propria posizione previdenziale, avanzate dalle altre istituzioni riconducibili al MIUR (Accademie, Conservatori, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche), continueranno ad essere gestite dalla Direzione centrale Entrate e recupero crediti e dovranno essere inoltrate direttamente alla casella di posta istituzionale gestioneentigdp@inps.it, utilizzando, rispettivamente, il modulo “Richiesta iscrizione/chiusura Istituto scolastico statale” (modulo SC087) e “Richiesta di apertura posizione previdenziale Istituto scolastico statale” (modulo SC086), reperibili nel sito istituzionale al percorso “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”.
Inoltre, considerato che le Accademie, i Conservatori e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, secondo quanto chiarito di recente dal Ministero dell’Economia e finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione, Ufficio VIII, a differenza degli altri Istituti scolastici statali gestiti da NoiPA, anche dopo il 1° gennaio 2013 (data di decorrenza del cedolino unico per gli Istituti scolastici statali), continuano a corrispondere direttamente retribuzioni ai supplenti c.d. brevi e saltuari, si rappresenta che gli stessi dovranno inviare le denunce contributive secondo le modalità indicate nella circolare n. 172/2015 e nei successivi messaggi n. 2314/2016 e n. 1090/2017.
In particolare, tali modalità sono utili per denunciare sia i compensi accessori corrisposti direttamente avvalendosi di fondi propri o dei finanziamenti derivanti da soggetti pubblici o privati, sia le retribuzioni corrisposte ai supplenti c.d. brevi e saltuari.
Si precisa, infine, che le denunce contributive relative ai supplenti c.d. brevi e saltuari per i periodi retributivi successivi al 1° gennaio 2013, pervenute all’Istituto prima della data di pubblicazione del presente messaggio ed elaborate utilizzando le modalità già in uso (Azienda, Ente Di Appartenenza, Sede di servizio indicando come valori il codice fiscale dell’Istituto e il progressivo 00000), saranno comunque ritenute valide.
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