INPS – Messaggio 13 novembre 2019, n. 4144
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014, ed articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 – Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2019 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare n. 93/2015.
L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (cfr. la circolare n. 50/2018).
L’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l’assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale norma ha previsto anche che in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20% (cfr. la circolare n. 85/2019).
In ogni caso, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
In base alla normativa vigente, come chiarito con il messaggio n. 3418/2019, al quale si rinvia, le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2018 ai sensi della legge n. 205/2017, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata annuale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Analogamente, è risultato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno ai sensi della legge n. 190/2014 per eventi avvenuti negli anni 2016 e 2017, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019. Anche per questi ultimi ciò ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto. Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Tale adempimento è infatti necessario ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2019 e, quindi, della corresponsione dell’assegno di natalità.
Al riguardo, si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato periodicamente, sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2019 e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno, infatti, come conseguenza la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente che abbia a suo tempo presentato domanda ai sensi della legge n. 190/2014, se ancora in possesso dei requisiti di legge, può presentare una nuova domanda di assegno nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2019 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda.
Al riguardo, si precisa che nel 2020 tale eventualità potrà verificarsi ai sensi della legge n. 190/2014 limitatamente ad eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2017, stante la durata triennale della prestazione prevista dalla citata legge.
Invece, in caso di decadenza della domanda per mancato rinnovo dell’ISEE nel 2019 riferita ad eventi avvenuti nel 2018 ai sensi della legge n. 205/2017, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2020 stante la durata annuale della prestazione prevista da tale legge.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2018. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2018 e la domanda di assegno di natalità ai sensi della legge n. 205/2017 a luglio 2018 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2018.
Nel 2019, il medesimo utente non ha ancora presentato la DSU per il 2019 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2019. Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:
1. l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità arretrate del 2019. La DSU presentata entro dicembre 2019 ha validità fino al 31 dicembre 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2019;
2. l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019: la domanda di assegno presentata nel 2018 decade e le mensilità dell’anno 2019 non possono più essere corrisposte.
Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2020, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2019, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2020, per consentire all’Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2020.
La necessità di rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2020 riguarda i beneficiari dell’assegno ai sensi del decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019 ed i beneficiari dell’assegno ai sensi della legge n. 190/2014 per gli eventi avvenuti nel 2017.
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