INPS – Messaggio 13 novembre 2020, n. 4269
Flusso di gestione delle domande di trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate – Nuovo periodo di trattamenti ai sensi del D.L. n. 104/2020
Premessa
Facendo seguito alla circolare 115/2020, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative del flusso di gestione dei provvedimenti di concessione della cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
1. Periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 13 luglio 2020
Come indicato nella citata circolare 115/2020 e in linea con le disposizioni del D.L. 104/2020, si rammenta che è consentito l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19. I periodi in esame possono essere riconosciuti esclusivamente ai lavoratori che si trovavano alle dipendenze delle aziende richiedenti al 13 luglio 2020.
Nella sopra richiamata circolare si precisa che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzata” (cfr. messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di contro, le aziende, anche con più Unità Produttive (UP), che non hanno ricevuto un decreto ministeriale di autorizzazione ai trattamenti in deroga ai sensi del D.L.18/2020, devono presentare domanda con l’applicativo “Deroga INPS”. Alla luce della nuova previsione normativa le aziende “cd plurilocalizzate” possono presentare domanda direttamente all’INPS per una durata massima pari a 9 settimane relativamente a periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di eventuali ulteriori 9 settimane nel medesimo arco temporale con la nuova causale “Covid 19 con fatturato”. Si evidenzia che, non essendo più richiesta una precedente autorizzazione sulla medesima UP, viene meno il controllo sulla presenza delle 9+5+4 settimane pregresse sulla medesima UP: di conseguenza l’unico requisito necessario per la presentazione della domanda per periodi dal 13 luglio è la presenza di un precedente decreto ministeriale, relativo alla matricola dell’azienda richiedente CIGD. Si ricorda che, in sede di istruttoria, le seconde 9 settimane con fatturato non possono essere autorizzate qualora non siano già state autorizzate le prime 9 settimane sulla stessa UP, ferma restando comunque la possibilità di presentare la domanda anche prima che sia trascorso il primo periodo richiesto (sul punto cfr. anche il messaggio 3729/2020 paragrafo 2). La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, anche in presenza di più autorizzazioni, non può in ogni caso superare le 18 settimane complessive per ciascuna UP.
Qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, l’autorizzazione delle seconde 9 settimane dovrà tenere conto delle precedenti autorizzazioni ai fini del rispetto del limite di 9+9 settimane. Di conseguenza, in sede di istruttoria:
– le settimane successive al 13 luglio già autorizzate devono essere considerate per il raggiungimento del limite delle prime 9 settimane;·
– per autorizzare le seconde 9 settimane, occorre verificare che siano già state autorizzate, anche con più autorizzazioni, le prime 9 settimane del DL 104 del 2020. Qualora le domande comprendano, con riferimento a periodi successivi al 13 luglio, complessivamente un numero di settimane superiore alle prime 9 consentite dal D.L. 104/2020, si deve procedere ad un accoglimento parziale con una riduzione del periodo e/o delle ore richieste, se necessario. L’azienda dovrà pertanto presentare per i periodi eccedenti le prime 9 settimane una distinta domanda con causale “Covid 19 con fatturato”.Va evidenziato che, per le domande ancora in istruttoria, dovrà essere preliminarmente verificato che il periodo fino al 12 luglio sia autorizzabile ai sensi del D.L. 34/20 (ossia che rientri nella capienza delle 5+4 settimane), procedendo anche in questo caso ad un accoglimento parziale ove vengano superati i limiti previsti.Per quanto compatibile, potranno essere seguite le istruzioni fornite con il Messaggio Hermes n. 2874 del 20 luglio 2020.
I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro; l’efficacia degli stessi è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. In procedura le domande sono censite come di seguito indicato:·
– la domanda per le prime 9 settimane del periodo dal 13 luglio al 31 dicembre viene identificata con codice intervento “667” ed evento “673”;·
– la domanda per le ulteriori 9 settimane del periodo dal 13 luglio al 31 dicembre viene identificata con codice intervento “667” ed evento “674”.
1. Requisiti per richiedere le seconde 9 settimane con causale “Covid 19 con fatturato”.
Giova precisare che il ricorso alle seconde 9 settimane ricomprese nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è subordinato alla verifica del calo del fatturato delle aziende richiedenti.
Tale requisito deve essere auto-dichiarato dai datori di lavoro. Di conseguenza, nella procedura di presentazione della domanda delle plurilocalizzate, i datori di lavoro valorizzano una dichiarazione di responsabilità con cui autocertificano la sussistenza della riduzione del fatturato, mediante la selezione di appositi campi nella procedura di domanda telematica.In particolare, dal confronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, può sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale e la sua misura. Per quanto attiene la modalità di presentazione della domanda con causale “COVID-19 con fatturato” si rimanda al messaggio 3525/2020.
2. Controlli in fase di domanda
In considerazione del fatto che spesso le aziende hanno presentato domanda con modalità errate, Preliminarmente la sede procederà con la definizione di tutte le domande riferibili alla matricola in esame negli archivi di Gestione (sistema UNICO). Per le domande di Deroga plurilocalizzate il sistema verifica preliminarmente che per la matricola in Sistema Unico sia stato censito un decreto ministeriale con corrispondente codice intervento “667” e codice evento “672”. Una volta ricevuta la domanda, il sistema prevede che essa debba essere presa in carico dall’operatore della sede INPS territorialmente competente tramite l’applicativo domande telematiche CIGS, CIG in deroga e fondi. La presa in carico manuale per singola domanda permetterà l’abbinamento delle UP di anagrafica aziende a quelle di Sistema Unico. In particolare, l’azienda compila la domanda sulla UP censita su anagrafica aziende. Successivamente l’operatore INPS prende in carico la domanda e associa la UP di anagrafica aziende alla UP di Sistema Unico.
2.1 Controlli in fase istruttoria
In sede di istruttoria, dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:·
– le domande riferibili alla stessa matricola dovranno essere esaminate in ordine cronologico.·
– controllo che, per le prime 9 settimane, per la stessa UP non vi sia sovrapponibilità del periodo richiesto con un altro periodo già autorizzato dalla regione o dall’INPS. In caso di sovrapponibilità parziale si potrà procedere con un accoglimento parziale (sarà sempre necessario procedere con comunicazione preventiva via PEC tramite Comunicazione Bidirezionale verso intermediario/azienda al fine di rideterminare periodi/ore).·
– controllo che, nell’autorizzare le 9+9 settimane, sia rispettato il limite massimo delle 18 settimane considerando anche eventuali precedenti autorizzazioni sulla stessa UP come Deroga INPS (cfr. PEI 89545 del 07/10/2020). Al termine dei controlli semiautomatici, cliccando il tasto “Elabora”, il sistema produrrà una lista di segnalazioni con il relativo esito:
– i controlli superati positivamente saranno evidenziati in verde;
– le segnalazioni non coerenti con l’intervento vengono segnalate in rosso e non permetteranno l’autorizzazione della domanda (esempio: periodo richiesto non congruente con l’intervento, ecc.).In tutte le situazioni in cui il procedimento non si potrà concludere per le segnalazioni sopra riportate la sede contatterà l’intermediario/azienda per informare della non procedibilità dell’intervento richiesto indicando le motivazioni/soluzioni per sanare la problematica.
– Il cruscotto deve permettere di visualizzare, per ogni UP richiedente, le domande già decretate con decreti ministeriali e le nuove domande presentate ad INPS con i relativi esiti e periodi per i quali è stata richiesta la prestazione.Al fine di una analisi complessiva della situazione aziendale, occorrerà verificare la presenza di autorizzazioni regionali per la stessa UP e considerarle al fine del computo delle settimane complessivamente autorizzabili. A seconda del risultato dei controlli, la domanda cambia stato in “Elaborata con note” oppure “Elaborata senza note”.Una volta elaborata la pratica, l’operatore deve assegnare l’esito: sospensione, autorizzazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda può essere autorizzata.Prima di procedere con l’autorizzazione, Sistema Unico stima l’importo della prestazione e verifica che le risorse finanziare siano ancora disponibili.In assenza di segnalazioni bloccanti, o qualora a seguito dell’istruttoria le stesse siano superabili, l’operatore può emettere l’autorizzazione cliccando sul tasto “Autorizza”. A questo punto è possibile generare il pdf dell’autorizzazione che dovrà poi essere trasmesso tramite PEC all’azienda beneficiaria (al momento, per la Deroga plurilocalizzata, l’invio della PEC è solo manuale).
2.3 Controlli in fase di pagamento diretto e conguaglio L’art. 22, comma 6 bis, del D.L.18/2020, prevede per le prestazioni di cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate con autorizzazione ministeriale la possibilità di effettuare sia pagamenti diretti sia a conguaglio. Non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, purché i lavoratori risultino alle dipendenze alla data del 13 luglio 2020.Inoltre si ricorda che:
– è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.)
– l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, è di 8,90 euro.
A tal proposito giova precisare che la prescrizione per i pagamenti degli ANF è quinquennale. Restano fermi gli altri controlli previsti per le prestazioni di cassa integrazione in deroga con causale “Covid-19”.
3. Periodi di sospensione o riduzione ante 13 luglio 2020
Si ricorda che con il messaggio 2328/2020 è stato previsto che le aziende con un elevato numero di unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale e oggetto di sospensione possono scegliere di accedere ad un flusso di gestione semplificato di invio delle domande all’Istituto, che consente loro di presentare un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e collocazione territoriale. A tale proposito si evidenzia che, con riferimento ai periodi fino al 12 luglio, è ancora necessario che le domande di proroga delle aziende che hanno scelto di avvalersi del suddetto flusso di gestione semplificato siano comunque presentate per le medesime UP accorpanti indicate nella prima richiesta, al fine di verificare la presenza sulle singole UP delle 9 settimane decretate dal Ministero, nonché delle successive 5+4 settimane richieste direttamente all’INPS. Stante quanto sopra, va sottolineato che, laddove la proroga sia richiesta presso UP diverse da quella accorpante, l’operatore di sede deve rigettare la domanda dandone comunicazione all’azienda tramite Cassetto bidirezionale ed invitare la stessa a ripresentare domanda di proroga presso la sede competente per la UP accorpante. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione e comunque dietro comunicazione con l’azienda, l’operatore di sede può trasferire la domanda alla sede competente per la UP accorpante utilizzando l’utility ‘Modifica UP su autorizzazione in Deroga Covid19’ di Sistema Unico.
Per quanto attiene alla disciplina dei termini decadenziali per l’invio della domanda di trattamenti di cassa integrazione in deroga, nonché dei dati utili per i rispettivi pagamenti diretti (mod. “SR41” semplificato di cui al Messaggio Hermes n. 1508/2020), per le aziende plurilocalizzate ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10 del Decreto Legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, si rimanda al Messaggio Hermes n. 3729 del 15 ottobre 2020.
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