INPS – Messaggio 13 ottobre 2021, n. 3465
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in materia di lavoratori c.d. fragili
L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021), ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n. 171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, non essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al riguardo nel messaggio n. 2842/2021, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.
Con l’occasione, si evidenzia che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione (Comitato amministratore della gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e Comitato amministratore del Fondo della gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, anche i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui all’articolo 26, comma 6, del citato decreto-legge n. 18/2020, nonché quelli similari già presentati presso i suddetti Comitati di gestione saranno, allo stato, riesaminati in autotutela dalla Struttura INPS territorialmente competente.
Rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.
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