INPS – Messaggio 14 aprile 2020, n. 1607
Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020
Nella G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, reca “Misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Nell’ambito delle norme in materia di lavoro, l’articolo 41 del citato decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020.. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
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