INPS – Messaggio 14 aprile 2020, n. 1609
Invalidità civile – Emergenza COVID-19 – Chiarimenti sulle modalità operative di gestione degli assenti a visita
In conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai connessi provvedimenti normativi, si è provveduto a rimodulare la gestione degli assenti a visita di revisione per invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, secondo la disciplina temporanea che di seguito di descrive.
– Per i soggetti titolari di prestazioni economiche, risultati assenti a visita di revisione e registrati in procedura con visita programmata fino al 31 dicembre 2019, si procederà, decorso il termine di 90 giorni, alla sospensione del pagamento della prestazione economica e all’applicazione della fascia 80 sulla prestazione in godimento.
– Per le assenze registrate su posizioni di revisione economiche con visita programmata e calendarizzata nel periodo 1° gennaio – 11 marzo si procederà, in via del tutto eccezionale stante la contingente situazione di criticità, all’annullamento dell’assenza a livello centrale. Le UOC/UOS potranno successivamente procedere all’invio di una seconda convocazione nel momento in cui gli accertamenti sanitari verranno ripresi a regime ordinario. Nel caso in cui si registrerà un’ulteriore assenza a visita, a livello centrale si procederà a sospendere la prestazione a decorrere dalla prima data di convocazione già disattesa.
– A partire dall’11 marzo 2020 tutti gli accertamenti medico-legali di invalidità civile sono stati sospesi e rinviati alla ripresa della ordinaria attività di verifica sanitaria.
– Per quanto concerne invece gli assenti del periodo ottobre/novembre 2019 che hanno ricevuto il provvedimento di sospensione della prestazione economica i primi giorni di marzo (TE08-IND), si procederà al ripristino della prestazione qualora nelle more della visita, temporaneamente sospesa, il cittadino adduca una valida e fondata giustificazione dell’assenza.