INPS – Messaggio 14 aprile 2022, n. 1666
Riduzione aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Applicabilità ai datori di lavoro di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92
1. Premessa
L’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da ultimo sostituito dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che: “I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.”
I criteri per l’individuazione delle zone svantaggiate sono stati definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera n. 42/2000, alla quale ha fatto seguito la riclassificazione dei comuni avvenuta con la delibera del medesimo CIPE n. 13/2001 e successiva modifica.
Inoltre, il comma 45 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. legge di Stabilità 2011), ha messo a regime, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1° agosto 2010, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli introdotte in origine dall’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come di seguito esposte:
– territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione pari al 75% della contribuzione datoriale;
– altre zone agricole svantaggiate: riduzione del 68% della contribuzione datoriale (comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata).
2. Applicabilità della riduzione ai datori di lavoro con addetti alle attività di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92
Richiamate le macroaree e le misure della riduzione dell’aliquota applicabile ai diversi territori, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine alla questione se le riduzioni contributive siano applicabili ai soli datori di lavoro delle aziende classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile o, anche, ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole” ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, che dispone:
“Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Quindi, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
Sul punto, con la circolare n. 126 del 16 dicembre 2009, al paragrafo 4.2, nel dare attuazione alla norma citata, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, l’Istituto ha precisato che deve privilegiarsi “ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”. Tali indicazioni sono confermate, da ultimo, anche nelle circolari n. 94 del 20 giugno 2019 e n. 56 del 23 aprile 2020.
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, pertanto, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Ulteriore elemento interpretativo per definire l’ambito di applicazione delle agevolazioni in esame può derivarsi dalla circolare n. 12 del 22 febbraio 1986 del Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), che, tenuto conto del parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 18 dicembre 1985, si espresse nel senso che le agevolazioni contributive per territori montani e zone agricole svantaggiate richiamate dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 settembre 1981, n. 537, dovevano essere riconosciute non solo alle aziende propriamente agricole, ma anche alle aziende pubbliche o private esercenti le attività classificate come “agricole” dall’articolo 6 della legge n. 92/1979.
Da una lettura sistematica delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili ai datori di lavoro che impiegano lavoratori addetti alle attività “agricole” e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale, le agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 sono, pertanto, applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.
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