INPS – Messaggio 14 maggio 2020, n. 1984
Gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa in presenza di sospensioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposte con le norme emanate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Precisazioni
Con riferimento alle norme emanate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (NOTA 1) sono pervenute diverse richieste di chiarimento in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa con riguardo ai periodi interessati dalle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposte con le medesime norme.
Preliminarmente, nel rinviare ai contenuti del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, si ricorda che la sospensione disciplinata dalle norme in esame ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamento nel caso di rateazioni già accordate ovvero in corso di definizione e che sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientri nell’arco temporale del periodo di sospensione. Si ribadisce altresì che, alla data della ripresa dei versamenti fissata dalla specifica normativa di cui il contribuente ha beneficiato, il pagamento delle rate sospese deve avvenire in unica soluzione (NOTA 2).
Si evidenzia, tuttavia, che gli interventi normativi che dispongono periodi di sospensione degli adempimenti e/o dei versamenti sono stati voluti dal legislatore in una logica di favor nei confronti del contribuente in difficoltà a causa dello specifico evento – nel caso di specie la situazione attuale interessa l’emergenza da Covid-19 – e non possono quindi costituire un pregiudizio laddove il medesimo contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale la propria esposizione debitoria includendo in essa anche i periodi oggetto di sospensione.
In ragione di ciò, come evidenziato nel messaggio n. 1374/2020, la domanda di rateazione presentata durante il periodo di sospensione dovrà avere ad oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa, restando esclusi i periodi per i quali opera la sospensione per i quali il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione o anche ratealmente (intendendosi con tale modalità il frazionamento dell’importo oggetto di sospensione per una durata stabilita di volta in volta dalla specifica normativa senza applicazione di sanzioni ed interessi).
In ogni caso, sebbene la sospensione operi per legge, nulla impedisce al contribuente di regolarizzare i periodi sospesi.
Il contribuente pertanto, avvalendosi dell’assistenza consulenziale da parte della sede, funzionale a supportare il più completo percorso di rientro in bonis, potrà decidere se inserire nella domanda di rateazione anche i periodi contributivi oggetto di sospensione. In tal caso dovrà essere acquisita un’apposita dichiarazione da parte dell’interessato sulla cui base dovrà essere operato il conforme adeguamento delle codifiche attribuite alla posizione contributiva e dei flussi informativi riferiti alle denunce ricomprese nel periodo di sospensione (NOTA 3).
Ricorrendo tale ipotesi, nella rateazione dovranno essere incluse le esposizioni debitorie maturate alla data della presentazione della domanda di rateazione anche se per effetto della sospensione stessa, il versamento, per alcuni o per tutti i periodi compresi in rateazione, risulta differito ad un momento successivo e cioè, come sopra detto, entro la data che ciascuna specifica normativa di riferimento prevede per la ripresa dei versamenti sospesi.
Infatti, la regolarizzazione di tale periodo, unitamente alle altre esposizioni debitorie, con una rateazione ex art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (per la quale è parimenti prevista la sospensione del pagamento anche della prima rata), consente al medesimo contribuente di accedere ad un piano di pagamento articolato su un arco temporale maggiore (fino a 24 mesi) di quello previsto dalla normativa speciale.
Resta ferma altresì la possibilità per il contribuente, nel caso di piano di ammortamento già emesso precedentemente all’inizio del periodo di sospensione o nel corso dello stesso, di effettuare il pagamento delle rate alle scadenze previste nel piano stesso pur a fronte della previsione che, ricomprendendo nell’ambito della sospensione anche le rate della rateazione, gli consentirebbe di differirne il versamento in unica soluzione alla data della ripresa fissata dalla specifica normativa di riferimento.
Diversamente, qualora il periodo rientrante nella sospensione resti escluso dalla rateazione ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, il pagamento dovrà avvenire nei tempi e con le modalità stabiliti dal legislatore per ciascuna ipotesi di sospensione (di norma in unica soluzione o ratealmente).
Nessuna particolarità riveste l’ipotesi di domanda di rateazione presentata dai soggetti che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di sospensione, nella quale dovranno essere incluse tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della presentazione stessa.
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Note:
1) Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (la legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 1, comma 2, ha disposto l’abrogazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto);
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
cosiddetto “decreto rilancio” in corso di pubblicazione.
2) Le rate di rateazione sospese al momento della ripresa dei versamenti non possono essere oggetto di un’ulteriore rateazione ma devono essere corrisposte in unica soluzione. Non possono altresì essere incluse nel coacervo dei periodi interessati da sospensione per i quali, alla data della ripresa, sia prevista anche la possibilità del pagamento in forma rateale.
3) La dichiarazione dovrà essere inserita nella domanda di rateazione e costituirà, oltre che rinuncia al beneficio della sospensione, impegno alla trasmissione delle denunce o alla variazione delle stesse se già inviate. Parimenti, la sede provvederà ad allineare la posizione aziendale eliminando ad esempio l’apposizione dei relativi codici di autorizzazione. La rinuncia al beneficio comporta l’applicazione di sanzioni e interessi per i relativi periodi poiché il beneficio “senza applicazione di sanzioni e interessi” è correlato alla modalità di versamento prevista dalla normativa speciale.
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