INPS – Messaggio 14 marzo 2022, n. 1147
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Rettifica messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022
Facendo seguito al messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, con il quale sono state fornite indicazioni operative in merito al versamento del contributo ordinario al Fondo descritto in oggetto, a parziale rettifica dello stesso, si fa presente quanto segue.
Ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
– in <CausaleADebito> , il codice “M131” o “M149” già in uso;
– in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
– in <SommaADebito>, l’importo del contributo:
pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M149);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 16 febbraio 2022, n. 772 - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina - INPS - Circolare 21 febbraio 2022, n. 29
- INPS - Circolare 31 gennaio 2022, n. 16 - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all’ambito di applicazione
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