INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 757
Pensioni di inabilità delle gestioni private. Nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa per gli anni 2012 e 2013.
L’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 62, ha fissato in euro 510,83 la misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa, che l’Istituto eroga ai pensionati di inabilità ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Tale importo spetta dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013.
Il successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, ha fissato in euro 526,26 la nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa a decorrere dal 1° luglio 2013.
Le pensioni di inabilità sulle quali è corrisposto anche l’assegno per l’assistenza personale e continuativa sono state ricostituite a livello centrale. Agli interessati viene inviata una comunicazione.
L’importo è stata adeguato a partire dalla rata di febbraio 2014, sulla quale vengono corrisposti anche gli arretrati per le differenze dovute dal 1° gennaio 2012.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate, per l’attribuzione dell’assegno nella nuova misura.
L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0409” – “aumento assegno per l’assistenza personale e continuativa” e la data del 30 dicembre 2013.
Nella procedura “PENSIONI DA VERIFICARE”, collocata nella Intranet dell’Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione “Servizi” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono disponibili:
le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;
le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.
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