INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 800

Lavoratori non vedenti. Pensione di vecchiaia: deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione.

A seguito delle richieste formulate da alcune Strutture territoriali finalizzate a chiarire se continuino ad operare le istruzioni relative al trattamento pensionistico dei lavoratori non vedenti contenute nelle circolari n. 50 del 1993 e n. 65 del 1995, si precisa quanto segue.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale sulla tematica in oggetto, e ribadendo quanto già impartito con circolare n. 35 del 2012, si conferma che i lavoratori non vedenti possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi ridotti di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 503/1992 (15 anni) ed art. 9, sub art. 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (10 anni).

Si rammenta, altresì, che, ferme restando le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).

Ad ogni buon fine, si riepilogano in allegato i requisiti pensionistici riferiti ai lavoratori non vedenti.

Allegato

I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata nel FPLD e nelle Gestioni dei Lavoratori Autonomi, in base alla legge 218/52, per i lavoratori non vedenti sono:

FPLD

GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

55

10

50

10

60

10

55

10

cioè per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità.Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.

I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia

FPLD

GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

Requisiti

anagrafici

Requisiti

contributivi

60

15

55

15

65

15

60

15

 

N.B.: restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).