INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 831
Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi Convenzione Inps – Enti bilaterali per l’anno 2014.
Ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, comma 17, l’erogazione della prestazione in oggetto è subordinata all’intervento integrativo “pari almeno al 20%” a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui al comma 4.
L’INPS, ai sensi del comma 4, articolo 19, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (legge n. 2/2009), stipula con gli Enti bilaterali “apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni…”
Il testo di convenzione per l’anno 2013 (cfr. messaggio 7 agosto 2013, n. 12834) ha cessato di produrre i propri effetti in data 31 dicembre 2013.
A seguito dell’approvazione dello schema di convenzione fra l’Inps e gli Enti bilaterali per l’anno 2014 – avvenuta con Determinazione presidenziale n. 2 del 10 gennaio 2014, che autorizza peraltro i Direttori regionali alla sottoscrizione del testo per conto dell’Istituto – si invia il predetto schema al fine di procedere alla firma con gli Enti operanti, ovvero con nuovi Enti bilaterali interessati.
Si rammenta che la sottoscrizione della Convenzione per l’anno 2014 da parte dell’Ente bilaterale è condizione necessaria per l’inserimento e la gestione delle dichiarazioni di sospensione. Nelle more della sottoscrizione è possibile utilizzare da subito la procedura al fine di consentire comunque l’inserimento immediato delle dichiarazioni relative ai lavoratori in sospensione dal 2 Gennaio 2014.
Si invitano i Direttori regionali a sollecitare gli Enti bilaterali interessati al rinnovo della Convenzione, e a comunicare la sottoscrizione alla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito (edoardo.varano@inps.it).
Con riferimento all’articolo 7 della Convenzione Inps-Enti bilaterali, avente ad oggetto il protocollo tecnico relativo alle modalità di interscambio dei dati e delle informazioni tra l’Istituto e l’Ente bilaterale, resta valido il testo inviato con messaggio 8 ottobre 2013, n. 16006.
Allegato
CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI – Anno 2014
Per l’erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui all’articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92
L’anno 2014, il giorno ____ del mese di ________ in ________, presso la Direzione regionale INPS, via ____________________
TRA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore regionale pro tempore, ____________________ in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato
e
L’ENTE BILATERALE ____________________ (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in ________,
Via ____________________, nella persona del ____________________, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante
PREMESSO CHE:
– la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni In materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (da ora “legge di riforma”), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali;
– l’articolo 3 della legge di riforma disciplina le “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”;
– il comma 17 del citato articolo 3 riconosce in via sperimentale per il triennio – 2013-2015 l’indennità di disoccupazione ASpI, in presenza di particolari requisiti assicurativi e contributivi, ai lavoratori sospesi – ivi compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista, ove previsto dai Fondi sotto indicati – per crisi aziendali o occupazionali “subordinata – mente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà” di cui al comma 4 dell’articolo 3;
– lo stesso comma 17 riconosce il trattamento “nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”;
– l’INPS provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo dei re – port periodici ai Ministeri vigilanti;
– la legge di riforma non ha abrogato, tra l’altro, il comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., il quale prevede che l’INPS stipula con gli enti bilaterali … apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un’apposita banca dati” e che l’INPS “provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”;
– la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 36 ha dettato – in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – le disposizioni attuative della normativa in argomento;
– la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi avviene dal 1° aprile 2012 esclusivamente in via telematica;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema di erogazione della prestazione di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi comprensivi della rendicontazione.
2. La presente convenzione regola inoltre l’accesso e l’interscambio dei dati relativi alla Banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.
3. L’erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione potrà essere effettuata – a richiesta dell’Ente bilaterale – attraverso la liquidazione dell’intero importo spettante ai lavoratori da parte dell’Istituto e previa costituzione della provvista finanziaria da parte dell’Ente bilaterale stesso (pagamento congiunto); ovvero attraverso il pagamento da parte dei soggetti firmatari delle rispettive quote dell’indennità (pagamento disgiunto).
4. L’Ente bilaterale richiede la modalità di pagamento (esplicitare la scelta).
Art. 2
Obblighi dell’ENTE BILATERALE
1. L’ENTE BILATERALE comunica in via telematica all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l’elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, qualora le aziende e i datori di lavoro si avvalgano dell’ENTE BILATERALE come canale di trasmissione delle predette informazioni.
2. L’ ENTE BILATERALE si obbliga a fornire all’INPS tutti gli elementi necessari al fine di individuare la causa, il periodo e i lavoratori oggetto della sospensione. Si obbliga inoltre a rendere disponibile all’Istituto l’accordo sindacale per un’eventuale verifica dei predetti elementi.
3. L’ENTE BILATERALE si obbliga a comunicare la scelta della modalità di pagamento e le eventuali variazioni della stessa che dovessero intervenire.
La variazione della modalità di pagamento esplicitata all’articolo 1, punto 4, deve essere comunicata all’INPS con un anticipo di 4 mesi, al fine di evitare che tale cambiamento possa generare domande di sospensioni con sovrapposizione delle due modalità.
4. L’ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgono, l’elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi – indicati nell’accordo sindacale – destinatari della quota integrativa a carico dell’Ente, nonché il periodo dell’intervento.
5. L’ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare la quota integrativa nella misura almeno del 20 per cento della prestazione ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per l’anno 2014 ai lavoratori compresi nell’elenco inviato ai sensi dei precedenti commi ed aventi diritto alla prestazione.
6. L’ENTE BILATERALE, in relazione all’obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale e in caso di pagamento disgiunto, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 5.
7. L’ENTE BILATERALE che sceglie la modalità di pagamento congiunta, ovvero che decida di variare in tal senso la scelta iniziale, costituisce la relativa provvista finanziaria a copertura della quota a carico dell’Ente bilaterale.
8. L’ ENTE BILATERALE – nel caso di opzione del pagamento disgiunto – si impegna a corrispondere in ogni caso agli aventi diritto la quota a proprio carico entro novanta giorni dal ricevimento, da parte delle aziende, della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione.
Art. 3
Obblighi dell’INPS
1. L’INPS, in base all’elenco dei lavoratori inviato dalle aziende diretta – mente o per il tramite dell’ENTE BILATERALE, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all’ENTE BILATERALE l’indicazione degli aventi diritto.
2. Nel caso di pagamento disgiunto l’INPS eroga ai lavoratori – ai quali l’ENTE BILATERALE ha corrisposto la quota a proprio carico, pari ad almeno il 20 per cento della prestazione – la restante quota dell’indennità spettante. Nel caso di pagamento congiunto, invece, l’Istituto eroga l’intero ammontare dell’indennità spettante ai lavoratori per i quali l’Ente bilaterale ha versato ad INPS la quota a proprio carico.
3. L’INPS indica le modalità per lo scambio dei dati che saranno oggetto dei protocolli di cui all’art. 7 della presente convenzione.
Art. 4
Rendicontazione della spesa delle singole posizioni
L’INPS rende disponibile all’ENTE BILATERALE la rendicontazione della spesa relativa alle singole posizioni, evidenziando le somme effettivamente corrisposte.
Art. 5
Monitoraggio delta spesa
L’INPS rende disponibile all’ENTE BILATERALE, in via telematica, le informazioni relative alle domande accolte, alla relativa spesa e al residuo disponibile.
Art. 6
Banca dati
L’INPS garantisce all’ENTE BILATERALE l’accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all’art. 7 della presente convenzione.
Art. 7
Protocolli tecnici
1. Per l’attuazione della presente convenzione sarà stipulato apposito protocollo tecnico avente specificamente ad oggetto le modalità di interscambio dei dati e delle informazioni.
2. Il protocollo tecnico sarà definito in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.
3. Tale protocollo dovrà essere stipulato entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.
Art. 8
Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
1. L’INPS e l’ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 cit., i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L’INPS e l’ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. L’INPS e l’ENTE BILATERALE assicurano altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e che, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione si applica nell’anno 2014.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 21 gennaio 2021, n. 7 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- INPS - Circolare 10 febbraio 2020, n. 20 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11704 - Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento"; l'art. 129, comma 5, prevede che "Cessa il diritto…
- INPS - Circolare 12 febbraio 2020, n. 23 - Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…