INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 832

Art.10, commi 5 e 6 , del d.l. 76/2013 convertito in l. n. 99/2013

Con riferimento al recente intervento legislativo di cui all’art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76/2013 convertito in l. n. 99/2013, investente la individuazione del tipo di reddito (familiare/personale) cui deve aversi riguardo per il riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 della l. n. 118/1971, l’ambito di applicazione della norma, e il regime di ripetibilità degli importi erogati prima della sua entrata in vigore, si segnala il primo intervento della Suprema Corte di Cassazione, che, con l’allegata ordinanza n. 27812 del 12.12.2013, nell’affermare il carattere innovativo della norma, ha enunciato i seguenti principi:

– il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso, ad Euro 16.127,30;

– la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite;

– ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.

In applicazione dei suddetti principi, la Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, proposto per sentir affermata la rilevanza del reddito familiare, ritenendo che il possesso dei requisiti reddituali vada accertato nei termini esposti in sentenza, differenziando cioè il regime applicabile (reddito familiare) fino al 28.06.2013, e quello (personale), successivamente a tale data.

I principi di cui sopra sono stati ribaditi nella ordinanza n. 28565 del 20.12.2013.

 

Allegato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 27812 del 12.12.2013