INPS – Messaggio 15 gennaio 2019, n. 168
Procedura per la gestione dei pignoramenti presso terzi di pensionati debitori ex artt. 543 e ss. c.p.c. – Gestione Privata e Gestione Pubblica
Premessa
Il presente messaggio ha la finalità di riepilogare le attività di natura amministrativa che le Strutture territoriali sono tenute ad eseguire nei procedimenti esecutivi in cui questo Istituto è citato in qualità di terzo pignorato.
Ciò, ferme restando le peculiarità dei singoli casi concreti, nonché le specifiche funzioni informatiche ad oggi fruibili e in attesa dello sviluppo degli applicativi dedicati.
In tale ambito si precisa che il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa a formazione progressiva che si perfeziona con la dichiarazione positiva dell’INPS, nella qualità di terzo, o con il provvedimento giudiziale che, all’esito del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c., dichiara esistente l’obbligo dell’INPS, quale debitor debitoris, verso l’esecutato e si conclude con l’ordinanza giudiziale di assegnazione delle somme pignorate.
Ogni Struttura è territorialmente competente per tutti gli atti/provvedimenti relativi ai trattamenti previdenziali/pensionistici a proprio carico.
- Notifica dell’atto di pignoramento
In via preliminare si rammenta che la data di inizio del procedimento esecutivo coincide, ai sensi del combinato disposto degli artt. 491 e 543 c.p.c., con la data di notificazione a questo Istituto dell’atto di pignoramento.
- Accantonamento
In attesa del provvedimento del Giudice dell’esecuzione l’Istituto, in qualità di terzo pignorato, è tenuto ad osservare gli obblighi che la legge impone al custode attivandosi, ex art. 546 c.p.c., ad accantonare in via cautelare le somme da tenere a disposizione di giustizia rispettando l’ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive – nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà – a decorrere dalla prima rata utile successiva alla notifica del pignoramento.
In merito alla determinazione della quota di pensione da accantonare si precisa quanto segue:
– Per i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal 27 giugno 2015 – data di entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132 – ai fini della determinazione della quota pignorabile trovano applicazione le modalità di calcolo di cui al comma 7 dell’art. 545 c.p.c., introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. l) di detto decreto legge (v. messaggio Hermes n. 5219 del 6 agosto 2015). Pertanto, in virtù delle innovazioni introdotte dal citato decreto legge n. 83/15, sul trattamento pensionistico oggetto di pignoramento devono essere operate trattenute nei limiti del quinto della quota di pensione eccedente l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
– Qualora il pignoramento investa i crediti pensionistici, ai fini del calcolo della trattenuta da operare occorre valutare la totalità delle prestazioni pensionistiche percepite dall’interessato riconducibili esclusivamente alle Gestioni facenti capo a questo Istituto.
– Nell’ipotesi in cui il pignoramento notificato all’Istituto sia “generico”, ovverosia non indichi espressamente la prestazione da esecutare, dovranno essere accantonate anche le somme relative a prestazioni dovute al debitore a titolo diverso da quello pensionistico. Ad esempio, qualora siano altresì dovute somme a titolo di TFR/TFS, dovrà essere operato, ex art. 545 c.c. e art. 2 del d.P.R. n. 180/50, un accantonamento cautelare nella misura di un quinto di dette somme, alle quali dovranno essere aggiunte le quote relative alle prestazioni pensionistiche in godimento.
– In presenza di più pignoramenti, la quota da accantonare non può comunque essere superiore al quinto della somma eccedente l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà ovvero, nel caso di pignoramento di somme dovute a titolo di TFS/TFR , al quinto di tali somme. Qualora, dunque, vengano notificati più pignoramenti nella stessa data o concorrano più crediti nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo l’importo da accantonare, invista della futura assegnazione, deve essere semprecontenuto nel suddetto limite del quinto.
Quanto sopra tenuto conto che l’accantonamento cautelare effettuato nellafase pre-giudiziale produce effetti preliminari rispetto a quelli finali derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dall’Autorità Giudiziaria all’esito del procedimento di pignoramento presso terzi. Tale ordinanza detterà infatti disposizioni di dettaglio in merito all’importo delle trattenute da porre in essere, previa valutazione della causa dei pignoramenti in ragione della natura dei crediti. Ne consegue l’inapplicabilità del comma 5 del citato art. 545 c.p.c. che prevede la possibilità di estendere il pignoramento fino alla metà in caso di”simultaneo concorso di cause”. Ciò, atteso che secondo la prevalente giurisprudenza di merito ricorre il “simultaneo concorso di cause” solo qualora vi sia un concorso di più crediti che derivino da cause diverse; invece nell’ipotesi in cui concorrano più crediti derivanti dalla medesima causa l’importo pignorabile deve essere contenuto nei limiti del quinto.
– Se viene promossa una procedura esecutiva nei confronti del titolare di un trattamento pensionistico gravato da trattenuta per finanziamento, con estinzione dietro cessione del quinto della pensione, la somma su cui calcolare la trattenuta da effettuare, in attesa del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, deve essere considerata al netto delle sole ritenute fiscali senza tener conto di quella per finanziamento già attivata.
– La trattenuta per pignoramento ha sempre natura prioritaria rispetto a quella per finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto pensione che, a sua volta, sarà operata nei limiti della salvaguardia del trattamento minimo dell’importo posto in pagamento.
– Il limite del quinto è operante anche per le somme da trattenere sugli arretrati di pensione da versare in unica soluzione. In proposito, si fa presente che la Suprema Corte in tema di indebito previdenziale ha affermato che le somme oggetto di sequestro, pignoramento o trattenuta non possono superare il quinto della pensione con salvezza del trattamento minimo e che tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione (cfr. Cass. sez. lav. 11 gennaio 2016 n. 206; Cass. sez. lav. 5 giugno 2003 n. 9001). Sul punto deve ovviamente tenersi conto delle nuove modalità di calcolo della quota pignorabile e del minimo intangibile di cui alla recente novella normativa introdotta dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Pertanto deve essere attivato un accantonamento pari al quinto dell’importo arretrato eccedente l’ammontare minimo intangibile normativamente previsto a prescindere dalla circostanza che i singoli ratei superino o meno tale minimo vitale.
– Qualora debba essere effettuato un pagamento di importo superiore ai 5000 €, traente origine da prestazioni non escluse dall’ obbligo di verifica di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/73 – obbligo di segnalazione all’Agenzia delle entrate-riscossione (già Equitalia) – occorre attivare un accantonamento cautelare seguendo le suddette modalità di calcolo. Infatti le pronunce riportate al precedente punto, ancorché riferite a giudizi in cui era l’Istituto a rivestire il ruolo di creditore nei confronti del pensionato, indicano un principio di diritto di portata generale in relazione al quale non rileva l’identità del creditore e che deve dunque ritenersi vigente, in mancanza di diverse e specifiche disposizioni normative, anche in caso di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73.
– La trattenuta non deve essere estesa alla tredicesima mensilità.
- Dichiarazione di terzo
Come è noto l’Istituto, nell’ambito di procedure di pignoramento avviate nei confronti del pensionato, è chiamato a rilasciare la dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c. secondo le modalità ed i termini prescritti dal precedente art. 543 c.p.c. (v. messaggi Hermes n. 4787 del 20 maggio 2014 e n. 4713 del 10 luglio 2015).
Tale dichiarazione deve essere comunicata al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento utilizzando, in via principale, la PEC nonché, nei soli casi di impedimento nell’uso della PEC, a mezzo raccomandata. In caso di mancata comunicazione, e quindi in via subordinata, la stessa deve essere resa nell’udienza di comparizione.
In proposito si pone l’accento sulla circostanza che se il creditore procedente dichiara nell’udienza di comparizione di non avere ricevuto detta dichiarazione e la stessa non viene esibita dal terzo, qualora quest’ ultimo non compaia alla nuova udienza fissata dal giudice o, comparendo, rifiuti di rilasciare la dichiarazione medesima, il credito si considera non contestato (v. art. 548 c.p.c.).
Pertanto, ancorché il richiamato termine di 10 giorni non sembrerebbe avere natura perentoria o decadenziale (v. cit. messaggio Hermes n. 4787/14), si invitano le Strutture territorialmente competenti ad inviare al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art.547 c.p.c con ogni tempestività ed in tempo utile per la sua esibizione in udienza.
In tale dichiarazione devono essere indicati la data di decorrenza della trattenuta mensile da applicare o applicata in via cautelare ex art. 546 c.p.c., i trattamenti di pensione, ed i relativi importi, su cui è stato eseguito il calcolo della trattenuta, nonché le ulteriori trattenute gravanti sul/i trattamento/i pensionistico/i oggetto del pignoramento e sugli eventuali ulteriori crediti vantati dal pensionato (ad es. TFS/TFR).
In caso di precedenti procedure esecutive già attive sul/i trattamento/i pensionistico/i, deve essere precisato che si potrà dare esecuzione al pignoramento per il quale viene resa la dichiarazione di terzo solo dopo l’integrale soddisfo delle procedure esecutive ancora in corso di recupero.
In presenza di un aumento dell’importo del trattamento pensionistico pignorato o di erogazione di ulteriore trattamento pensionistico, oltre quello già oggetto di pignoramento, in favore del soggetto debitore, è posto in capo al creditore pignoratizio l’onere di chiedere un ricalcolo della quota pignorata; ciò ove il Giudice dell’esecuzione non abbia indicato disposizioni di dettaglio relative all’importo da trattenere.
Qualora il trattamento pensionistico oggetto del pignoramento venga erogato in regime di totalizzazione/cumulo detta circostanza deve essere segnalata al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario (v. msg hermes n. 3190/18).
Tenuto conto che la legge nulla prescrive in merito ai tempi di assolvimento di quanto prescritto nel provvedimento giudiziale che verrà emesso dal G.E l’Inps, all’atto di rendere la suddetta dichiarazione, è tenuto a rendere note le peculiari tempistiche sottese al pagamento dei trattamenti pensionistici a proprio carico, richiedendo la concessione di tempi coerenti con le stesse ai fini dell’esecuzione di detto provvedimento.
Al riguardo, evidenziati i tempi di lavorazione necessari per l’applicazione delle trattenute a conclusione del procedimento di esecuzione forzata, in virtù delle procedure di elaborazioni interne che presuppongono meccanismi di estrazione anticipata rispetto all’effettiva erogazione delle pensioni, deve essere manifestata l’esigenza che venga concesso un termine di centoventi giorni entro cui eseguire quanto prescritto dall’ordinanza di assegnazione, decorrenti dalla data di notifica della stessa. Ciò, nel presupposto che il creditore abbia fornito tutti gli elementi utili al versamento delle somme assegnate. In proposito, è doverosa la precisazione che il termine di adempimento richiesto costituisce il limite massimo entro cui sarà data esecuzione alle disposizioni contenute nell’ordinanza stessa le quali, dunque, saranno tempestivamente eseguite alla prima data utile.
Nella dichiarazione di terzo non devono essere incluse eventuali prestazioni non a carico dell’INPS, come ad esempio l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. Ape volontario) o la rendita INAIL, considerato che per dette erogazioni l’INPS non risulta essere debitore del debitore esecutato.
In detta dichiarazione deve invece essere inclusa, ove spettante, l’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/16 (c.d. Ape sociale). In proposito si rammenta che per detta indennità non trovano applicazione le modalità di calcolo dettate per i redditi di pensione dal comma 7 dell’art. 545 c.p.c., trattandosi di prestazione percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente che, come tale, costituisce reddito della stessa natura di quello sostituito. L’eventuale trattenuta da operare in fase di accantonamento cautelare deve essere pertanto calcolata sul quinto dell’importo in godimento (vedi la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018, punto 9.2).
Si rammenta infine che ogni dichiarazione di quantità deve contenere l’ammontare del costo sostenuto dall’Istituto secondo le indicazioni contenute nel messaggio Hermes n. 1596 dell’11 aprile 2016.
Si allega al presente messaggio il fac simile della “dichiarazione del terzo” (allegato1) che verrà, quanto prima, emessa dalle procedure informatiche che gestiscono i pignoramenti.
- Esecuzione dell’ordinanza di assegnazione ed eventi che possono intervenire nella fase di ammortamento
- 1 Esecuzione dell’ordinanza di assegnazione
L’INPS è infine tenuto ad eseguire le disposizioni contenute nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria come atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata attenendosi alle statuizioni rese nel provvedimento medesimo.
Salvo diversa disposizione giudiziale in caso di più pignoramenti deve essere data esecuzione all’ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Pertanto, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico – in fase di accantonamento cautelare o oggetto di precedenti assegnazioni – si potrà dare esecuzione al pignoramento solo dopo l’integrale soddisfo di tali procedure.
In assenza di disposizioni di dettaglio nel provvedimento di assegnazione – in quanto il Giudice dell’esecuzione si è limitato ad assegnare genericamente un quinto della quota pignorabile – occorre inoltre attenersi ai seguenti criteri:
– se i pignoramenti sono stati notificati nella stessa data o se nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrono più crediti, l’importo da trattenere e da destinare ai diversi creditori deve essere contenuto nei limiti del quinto secondo le modalità di calcolo precedentemente riportate;
– qualora nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrano più creditori e nel provvedimento di assegnazione non sia stata specificata la percentuale di ripartizione delle somme, le medesime devono imputarsi in parti uguali a ciascuno dei creditori pignoratizi;
– in caso di pignoramenti notificati alla medesima data, considerato che il quinto trattenuto in fase di accantonamento cautelare è stato ripartito in parti uguali fra le diverse procedure esecutive, deve essere data tempestiva esecuzione all’ordinanza di assegnazione che pervenga in data anteriore. Nel contempo devono essere poste in essere tutte le misure idonee a consentire l’esecuzione delle ordinanze che saranno notificate in data successiva;
– in presenza di provvedimento di assegnazione da eseguire in concorso ad altro terzo pignorato il recupero del debito deve intendersi ripartito al 50% (sempre salvo diversa disposizione giudiziale);
– se coesistono trattenute per finanziamento con estinzione dietro cessione del quinto della pensione e trattenute per pignoramento queste ultime devono essere sempre applicate in via prioritaria rispetto a quelle relative al finanziamento;
– la trattenuta deve essere estesa alla tredicesima mensilità qualora sia espressamente prevista dal G.E..
4.2 Decesso del creditore pignoratizio
Nell’ipotesi di decesso del creditore le somme già assegnate al medesimo, in qualità di pignorante, devono essere trasferite senza ulteriore atto di assegnazione da parte del giudice agli eredi dello stesso, previo accertamento dell’effettiva legittimazione degli istanti, della loro qualità di eredi del de cuius e della regolarità di eventuali deleghe, nonché previa verifica degli importi eventualmente riaccreditati all’Istituto e di spettanza del creditore deceduto.
Infatti l’atto dispositivo, nel pignoramento presso terzi, concerne essenzialmente la modalità di recupero coattivo del credito e, in quanto tale, è legato al titolare della provvista su cui il recupero viene effettuato ma non al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, per cui trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di successione.
Il debitore pignorato e la provvista su cui effettuare la trattenuta restano pertanto inalterati e il credito pignorato va in successione mortis causa in favore degli eredi senza operare alcun rimborso a favore del debitore, salvo diversa indicazione del G.E..
4.3 Decesso del debitore
Nel caso di decesso del debitore ed in presenza di trattenute cautelative a suo carico, si deve provvedere a dare esecuzione al relativo provvedimento di assegnazione notificato all’Istituto mediante il pagamento in favore del creditore di quanto trattenuto dalla decorrenza sino al decesso.
4.4 Sospensione del processo esecutivo
Ai sensi dell’art. 623 c.p.c. l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell’esecuzione, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal Giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo.
Lasospensione del processo esecutivo comporta un arresto della sequenza degli atti che costituiscono il procedimento per cui in tale eventualità nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
Ne consegue che alla notifica del provvedimento di sospensione l’Inps deve interrompere l’accantonamento attivato in via cautelare ai sensi dell’art. 546 c.p.c., il quale deve essere riattivato a seguito di notifica della prosecuzione / riassunzione del processo.
In caso di estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione/riassunzione dello stesso si rimanda alle indicazioni riportate nel successivo paragrafo punto.
4.5 Estinzione del processo esecutivo
Il processo esecutivo oltre che per il raggiungimento del suo scopo specifico, si può estinguere, ai sensi degli artt. 629 ss. c.p.c. per rinuncia agli atti dei creditori o per inattività delle parti. L’estinzione del processo esecutivo è dichiarata dal Giudice con ordinanza.
Se l’estinzione del processo viene notificata nella fase di accantonamento cautelare l’Inps deve restituire al pensionato quanto trattenuto sin dalla decorrenza.
In presenza di ulteriori procedure esecutive notificate successivamente una quota parte di quanto accantonato per il processo estinto deve essere destinata all’accantonamento/soddisfo della procedura immediatamente successiva secondo l’ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive.
Se l’estinzione del processo esecutivo viene notificata nella fase di esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, l’Inps deve revocare la trattenuta in corso con conseguente cessazione del versamento a favore del creditore; le modalità di restituzione al pensionato di eventuali somme già versate al creditore devono essere concordate tra le parti interessate.
In caso di accordo transattivo intervenuto tra le parti si deve procedere alla revoca della trattenuta attiva, previa comunicazione dello stesso nelle forme previste (PEC, raccomandata) da parte del creditore pignoratizio.
- Aspetti fiscali dei pignoramenti presso terzi
L’Istituto in qualità di sostituto di imposta e terzo pignorato, all’atto del pagamento delle somme oggetto di pignoramento, opera di norma una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
La ritenuta non deve essere effettuata nei confronti di creditori pignoratizi come enti e/o società in quanto soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES).
Le tipologie delle somme da assoggettare a ritenuta del 20% sono quelle che, per loro natura, sono ordinariamente soggette alla ritenuta alla fonte (redditi da lavoro dipendente quali stipendi pensioni, arretrati, tfr e indennità assimilate, redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo etc.).
E’ pertanto onere del creditore pignoratizio dimostrare che la somma non deve essere assoggettata all’imposta del 20%. Pertanto, in assenza di dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratizio ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, attestante la non assoggettabilità, l’operatore procederà, comunque, ad applicare la ritenuta del 20%.
Come casistica particolare, il pignoramento può avere ad oggetto gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali assegni (e non quelli destinati al mantenimento dei figli) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e, ove corrisposti da un soggetto che rivesta la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del DPR n. 600 del 1973.
Di conseguenza, all’atto del pagamento delle somme oggetto di pignoramento se l’operatore è in grado di conoscere, sulla base di un controllo documentale e al sistema informativo, la natura e la misura dell’assegno di mantenimento al coniuge ovvero dell’assegno alimentare ex articolo 433 c.c. delle somme da erogare, il medesimo provvede ad applicare le ordinarie ritenute (aliquote per scaglioni di reddito) previste per tale tipologia di reddito.
5.1 Deducibilità
Per quanto riguarda la deducibilità delle somme oggetto di pignoramento si precisa che in linea di principio le stesse non costituiscono onere deducibile dal reddito del debitore pignorato, salvo che non si tratti di assegno di mantenimento al coniuge ovvero di assegno alimentare ex art. 433 c.c.
Pertanto, all’atto del pignoramento, se il sostituto di imposta del debitore pignorato ha accertato che si tratti delle predette tipologia di assegni, correlativamente alla tassazione ordinaria in capo al percipiente considera le somme dovute come deducibili dal reddito imponibile del soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 10 TUIR. In proposito, resta fermo quanto rappresentato nel messaggio Hermes n. 2074 del 18/5/2017 concernente gli assegni divorzili. Al riguardo, si precisa che, a differenza degli assegni periodici della stessa natura, la formula di assolvimento “una tantum” dell’assegno di mantenimento, concordata tra i coniugi, comporta la “non deducibilità” dal reddito per il debitore e la “non imponibilità” per il creditore.
Infine si rammenta che l’Inps, nella figura di terzo erogatore obbligato al pagamento di somme pignorate, è tenuto ai seguenti adempimenti:
- effettuare e versare la ritenuta del 20%;
- Comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate e le eventuali ritenute effettuate al creditore pignoratizio.
- Certificare nella CU al creditore pignoratizio persona fisica l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- Indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate ai soggetti “persone giuridiche”.
In linea generale, e in tutte le circostanze in cui i pagamenti avvengono attraverso le procedure informatiche, gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 non sono a carico dell’operatore.
La dichiarazione di cui al punto 2, invece, in attesa delle implementazioni delle procedure stesse, dovrà essere predisposta dalle Strutture territoriali secondo il facsimile (allegato 2).
Per quanto non indicato nel presente paragrafo, si fa rinvio alla circolare n. 8 del 2 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate.
- Recupero dei costi sostenuti dall’Istituto
Con messaggio Hermes n. 1596 dell’11 aprile 2016 è stato quantificato l’ammontare del costo sostenuto dall’Istituto nell’ambito delle procedure di pignoramento presso terzi, invitando le Sedi ad evidenziare il relativo importo all’atto di rendere le dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c. (€127,80 per dichiarazione resa via pec ed € 157,97 per dichiarazione resa in udienza).
Al fine di assicurare l’assegnazione dei suddetti importi all’Istituto, in qualità di terzo pignorato, le dichiarazioni di terzo dovranno riportare specifica del relativo costo, e del messaggio Hermes di riferimento. Tali spese devono essere evidenziate anche nelle dichiarazioni di quantità negative.
L’ attribuzione di diverso importo da parte del Giudice del provvedimento di assegnazione solleverà le Strutture territoriali da qualsiasi responsabilità in merito al recupero difforme dei costi rispetto a quelli riportati in tale messaggio.
Quanto all’individuazione del soggetto su cui ricade l’effettivo onere economico, si precisa che lo stesso è a carico del pensionato/ debitore ai sensi dell’art. 1196 del c.c., ferma restando la diversa volontà delle parti la quale, nel caso, deve essere formalmente comunicata al momento di impianto della trattenuta su pensione.
Allegato 1
Fac simile della “dichiarazione del terzo”
Allegato 2
Al Sig/Sig.ra ________________
__________________________
__________________________
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 34755/2010.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di terzo erogatore di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi,
COMUNICA
di aver trattenuto sulle somme a Lei erogate a titolo di ________________________
nell’anno ______:
€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________
(C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;
€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________
(C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;
€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________
(C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;
Luogo e data _______________________
Il direttore della Struttura
_____________________________
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