INPS – Messaggio 15 gennaio 2020, n. 125
Integrazione al messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili”
1. Premessa
Con il messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020 sono state fornite le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, come regolata dall’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
Stante l’approssimarsi della data del 15 gennaio 2020 a decorrere dalla quale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.L.n. 123/2019,sono effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del D.L. n. 189/2016, con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti, si rendono le seguenti indicazioni operative.
La ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020.
Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno, pertanto, provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell’importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Precisazioni
Si precisa che la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, nei limiti del massimale del de minimis, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti.
Per le imprese operanti nel “settore agricolo”, la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei limiti del massimale del de minimis ed è, pertanto, subordinata al rispetto della relativa normativa europea.
Analogamente, per le imprese del “settore pesca”, la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la contribuzione a carico dei datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione per i pescatori autonomi, costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) nei limiti del massimale del de minimis di riferimento, ferma restando la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento.
Come riportato al paragrafo 3 del citato messaggio n. 78/2020, nelle more delle attività legate al riconoscimento degli aiuti di stato, come individuate nel citato messaggio, il versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi dovrà essere effettuato nella misura del 100% con le modalità riportate nel messaggio medesimo.
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more degli adempimenti legati al riconoscimento degli aiuti di stato, come individuati nel citato messaggio n. 78/2020, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del committente e nella misura del 40% per la quota a carico del collaboratore.
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