INPS – Messaggio 15 giugno 2017, n. 2475
Cumulo dei periodi contributivi. Chiarimenti con riguardo alle prestazioni di accompagnamento a pensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012; articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148/2015)
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 e i decreti interministeriali di cui al decreto legislativo n. 148/2015 individuano i lavoratori destinatari della prestazione di esodo in coloro che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia ovvero anticipato entro un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l’accesso alla prestazione è richiesto il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
In via generale, le modalità di accesso al pensionamento alle quali è finalizzata la prestazione in argomento sono:
– la pensione di vecchiaia
– la pensione anticipata
– la pensione anticipata o di vecchiaia di cui all’art. 24 comma 15-bis della legge n. 214/2011.
Ai fini dell’accesso alla prestazione in oggetto non può essere esercitata la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016.
Infatti, a norma dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016, la predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Di conseguenza, la facoltà di cumulo non può essere esercitata al momento dell’accesso all’esodo in quanto non sono stati ancora raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalla citata norma.
Tuttavia, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo di cui alla norma in parola.
Si ricorda da ultimo che non può essere accolta la domanda di prestazione di esodo finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità, in quanto queste prestazioni non possono essere trasformate in pensioni anticipate.
La prestazione di esodo finalizzata alla pensione di vecchiaia è invece compatibile con la pensione di invalidità ovvero con l’assegno ordinario di invalidità.
Qualora il lavoratore, titolare di prestazione di invalidità, raggiunga, entro il periodo massimo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, prima i requisiti per la pensione anticipata e poi quelli della pensione di vecchiaia, la certificazione dovrà essere emessa con riferimento a tale ultima prestazione e il soggetto permarrà nella prestazione di esodo fino al compimento del requisito della pensione di vecchiaia.
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