INPS – Messaggio 15 luglio 2021, n. 2614
Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Chiarimenti e disposizioni
In relazione alle richieste di chiarimenti formulate dalle sedi a queste Direzioni Centrali, facendo seguito alle circolari n. 68 del 31/05/2020, n. 101 del 11/09/2020 e n. 79 del 28/05/2021 ed ai messaggi Hermes n. 3293 del 11 settembre 2020 e n. 3463 del 27 settembre 2020, si forniscono ulteriori indicazioni relative alle comunicazioni di emersione presentate ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con il procedimento di emersione di cui all’art. 103 del citato decreto-legge, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o stranieri. Per le istanze presentate per concludere un contratto di lavoro di seguito si farà riferimento a rapporti di lavoro in conclusione; per le dichiarazioni di rapporti di lavoro già in essere al momento della domanda di emersione si farà riferimento, invece, a rapporti di lavoro in sussistenza.
Dall’esame delle problematiche segnalate sono emerse le seguenti casistiche.
1. Domande di emersione presentate per lavoratori extracomunitari per le quali NON risulta trasmessa la Comunicazione Obbligatoria (C.O.) dallo Sportello Unico dell’Immigrazione (S.U.I) della Prefettura
Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare congiunta del 24 luglio 2020, n. 2399, hanno disposto che in caso di “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, in tutte le ipotesi previste dal comma 3 del decreto legge 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il sistema informatico del Ministero dell’Interno che riceve l’istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all’Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell’istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell’istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l’istanza di regolarizzazione”.
Da ciò consegue che in tutti i casi in cui la comunicazione obbligatoria di assunzione a seguito di domanda di emersione per sussistenza non risulti pervenuta il datore di lavoro in prima istanza dovrebbe contattare lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sollecitare l’invio della stessa o informarsi sulle motivazioni che non ne hanno permesso l’invio.
Rapporto di lavoro in sussistenza senza C.O.
Questo caso, quindi, si presenta quando, per un datore di lavoro, che ha inoltrato una domanda di emersione articolo 103 allo Sportello Unico dell’Immigrazione per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, non è presente l’Unilav nell’archivio intranet delle “Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro”.
Poiché la C.O. rappresenta il canale di comunicazione attraverso il quale l’Istituto viene a conoscenza della presenza di un’istanza d’emersione presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione, in assenza di questa il rapporto denunciato non risulta iscritto in via automatica negli archivi afferenti al lavoro domestico.
In considerazione del fatto che è già trascorso più di un anno dall’inizio del procedimento di emersione disciplinato dall’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di permettere i pagamenti della contribuzione ordinaria dal giorno successivo alla data della domanda, potrebbe rendersi necessario per la sede inserire il rapporto di lavoro attraverso la procedura Intranet per la gestione del lavoro domestico.
A tale scopo la funzione di “Inserimento Domande” è stata implementata con la possibilità di indicare che si tratta di iscrizione per “EMERSIONE ART 103 DL 34 2020”, anche per i rapporti di lavoro iniziati in data antecedente il 1° giugno 2020; è richiesto di inserire obbligatoriamente l’identificativo della domanda rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione e, come data di presentazione, dovrà essere indicata quella presente sulla ricevuta della domanda di emersione.
Per una gestione corretta dell’accredito del contributo forfettario mensile per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, di cui al punto 1) della circolare n. 79 del 28 maggio 2021, è indispensabile procedere all’iscrizione del rapporto di lavoro inserendo le date come segue:
– la data di presentazione della domanda di iscrizione INPS deve essere la data di presentazione della domanda di emersione,
– la data di inizio del rapporto di lavoro deve essere quella dichiarata al Ministero dell’Interno nella domanda di emersione per la sussistenza.
Per l’inserimento dei dati la sede potrà fare riferimento a quanto contenuto nella ricevuta e nella domanda di emersione di cui all’articolo 103 citato, che il datore di lavoro dovrà esibire, integrando quanto dovesse mancare con una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro stesso (Mod. AP17-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
L’acquisizione manuale da parte della sede produrrà un’iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro, che sarà comunque soggetto alla valutazione del competente Ufficio Immigrazione della Prefettura (S.U.I.) per il provvedimento finale. La stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione comporterà il passaggio del rapporto di lavoro dallo stato provvisorio a quello definitivo e sarà definito a livello centrale dalle procedure informatiche dell’Istituto.
Si sottolinea che l’inserimento da parte della sede del rapporto di lavoro d’emersione in sussistenza è stato previsto quando non è presente la comunicazione obbligatoria della Prefettura.
Per i casi nei quali risulta presente la C.O. è necessario fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.
Rapporto di lavoro in conclusione senza C.O.
Questa casistica rientra in quanto già disposto con il messaggio Hermes n. 3463 del 27/09/2020. Il rapporto di lavoro può essere comunicato dal datore di lavoro attraverso il servizio presente sul Portale dell’Istituto o inserito attraverso la procedura Intranet per la gestione del lavoro domestico. In entrambe le modalità la procedura di iscrizione offre la possibilità di indicare che si tratta di iscrizione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con l’inserimento obbligatorio dell’identificativo della domanda rilasciato dallo Sportello Unico.
In questo caso la data di presentazione dovrà essere quella della effettiva comunicazione all’Istituto in quanto, come disposto nella circolare congiunta n. 2399 del 24 luglio 2020, “qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d’ufficio, atteso che l’amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest’ultimo voglia procedere all’assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le disposizioni generali vigenti, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore di lavoro.”
2. Domande di emersione presentate per lavoratori extracomunitari per le quali risulta trasmessa la Comunicazione Obbligatoria (C.O.) dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura
Rapporto di lavoro in sussistenza con C.O. del S.U.I. ma non presente in archivio LD
In questi casi, pur essendo pervenuta la C.O. dall’Ufficio Immigrazione della Prefettura, non si è potuto procedere con la registrazione negli archivi del Lavoro Domestico per la mancanza della data di presentazione della domanda di emersione. Questa data, infatti, è indispensabile per permettere alle procedure di distinguere un rapporto di lavoro in sussistenza da uno in conclusione; quando detta data di presentazione è uguale o successiva alla data di inizio dell’attività si tratta di un rapporto in sussistenza ed è dovuto il pagamento della contribuzione forfettaria mensile dal mese di inizio al mese di presentazione della domanda di emersione.
La “data presentazione” viene comunicata periodicamente dal Ministero dell’Interno su un flusso dati dedicato; tuttavia, constatata la persistenza di domande d’emersione per le quali questa informazione risulta assente, e per venire incontro tempestivamente alle richieste dell’utenza, a breve sarà rilasciata una apposita funzione che permetterà di inserire la data di presentazione della domanda di emersione nei casi appena rappresentati con la conseguente creazione da flusso automatico del rapporto di lavoro d’emersione.
Rapporto di lavoro in conclusione con C.O. dello Sportello Unico dell’Immigrazione ma già presente in archivio LD
Con riferimento ai rapporti di lavoro in conclusione, il datore di lavoro, che al momento della domanda aveva dichiarato solo l’intenzione di assumere un lavoratore straniero già presente nel territorio italiano, deve presentare la C.O. di assunzione attraverso il servizio presente sul Portale dell’Istituto entro il giorno precedente l’effettivo inizio dell’attività lavorativa. Nel giorno in cui le parti sono convocate presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, l’Ufficio Immigrazione della Prefettura invia una nuova C.O. che sarà gestita dai servizi informatici dell’Istituto, e il rapporto sarà modificato in automatico da provvisorio a definitivo.
Rapporto di lavoro in conclusione con C.O. dello Sportello Unico dell’Immigrazione ma non presente in archivio LD
Si tratta della casistica in cui, sebbene la citata circolare interministeriale n. 2399 del 24 luglio 2020 abbia disposto per il datore di lavoro l’onere di attivare l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le disposizioni generali vigenti, tale iscrizione non è pervenuta prima della convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione.
Si provvederà centralmente alla creazione del rapporto di lavoro in corrispondenza della ricezione della C.O. Tuttavia, è possibile che la data inizio indicata nella C.O. non corrisponda alla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa. Nel caso su segnalazione del datore di lavoro si rilevino scostamenti è opportuno intervenire, per esempio, inserendo una nuova comunicazione obbligatoria con i dati corretti per il periodo pregresso.
3. Gestione esito della procedura d’emersione
Rapporto di lavoro con lavoratore extracomunitario in sussistenza o in conclusione
Per la casistica in oggetto l’istruttoria è di esclusiva competenza dello Sportello Unico dell’Immigrazione, che comunica a INPS l’esito conclusivo della procedura d’emersione attraverso un flusso dati centralizzato.
Esito positivo della procedura d’emersione
A fronte della ricezione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione dell’esito positivo della procedura d’emersione si procederà centralmente alla trasformazione del rapporto di lavoro da provvisorio da “emersione art. 103 DL 34 del 2020” a rapporto di lavoro definitivo. Tale lavorazione sarà totalmente automatica nei casi in cui non siano presenti incongruenze nei dati. Per la gestione dei casi residuali sarà predisposta un’apposita procedura a disposizione della sede.
Esito negativo della procedura d’emersione
A fronte della ricezione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione dell’esito negativo della procedura d’emersione verrà messa a disposizione della sede una apposita funzionalità che mostrerà il motivo dell’esito negativo e consentirà di attivare, a seconda del caso, una delle lavorazioni di seguito:
a. se vi è stata attività lavorativa il rapporto di lavoro dovrà essere cessato alla data del provvedimento oppure all’ultimo sabato coperto da contribuzione.
b) se non vi è stata attività lavorativa (per esempio nel caso di lavoro fittizio o di disconoscimento) si dovrà annullare l’eventuale contribuzione senza predisposizione di rimborso e successivamente si potrà respingere il rapporto di lavoro.
Si evidenzia che, in caso di disconoscimento di una domanda di “emersione art. 103 D.L. 34/2020” da parte di un utente che ha ricevuto comunicazioni in merito alla stessa, dall’INPS o dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, è necessario che il soggetto interessato presenti la denuncia per furto d’identità alle Autorità Giudiziarie, in quanto c’è stata appropriazione e utilizzo fraudolento dei suoi documenti d’identità, dei suoi dati personali e/o delle sue credenziali di accesso.
A seguito della presentazione della copia di detta denuncia la sede di competenza, in via precauzionale, deve:
– annullare “senza predisposizione di rimborso” l’eventuale contribuzione accreditata, come da disposizioni del messaggio n. 6988 del 16/11/2015 in merito all’annullamento d’ufficio. A tale scopo, usando le funzionalità già disponibili, è possibile usare il motivo di annullamento totale “Disconoscimento pagamento” o il motivo “Altro”. In questo secondo caso è previsto l’inserimento di una nota a testo libero che viene poi visualizzata in consultazione del trimestre annullato;
– respingere il rapporto di lavoro in essere in modo da inibire eventuali futuri pagamenti;
– verificare la legittimità delle eventuali prestazioni già erogate ai lavoratori disconosciuti.
Rapporto di lavoro con lavoratore italiano o comunitario
Si tratta di casi in cui l’istruttoria è di esclusiva competenza dell’INPS. Per la gestione di questa casistica verrà rilasciata un’apposita procedura che consentirà l’istruttoria delle domande correttamente presentate.
4. Gestione subentro
Subentro a seguito di interruzione del rapporto per cause di forza maggiore
Per l’assistenza alla persona o per il lavoro domestico in genere è ritenuto motivo di interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore il decesso dell’assistito o del datore di lavoro. Nella citata circolare interministeriale n. 2399 del 24 luglio 2020 è stato precisato che nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta causa di forza maggiore è consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o di un altro datore di lavoro, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché il settore di attività rientri tra quelli previsti dall’articolo 103 del Decreto legge n. 34/2020″ e sussistano gli altri requisiti di legge.
In caso di subentro a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore la sede, ricevuta la comunicazione, potrà inserire una nuova iscrizione selezionando nella tipologia del rapporto di lavoro “EMERSIONE ART 103 DL 34 2020”, indicando che si tratta di subentro attraverso l’apposito check e inserendo il codice del rapporto di lavoro cui si subentra.
Si sottolinea che il rapporto di lavoro cui si subentra deve avere le seguenti caratteristiche:
– deve essere nello stato accolto,
– deve essere cessato a una data precedete rispetto alla data inizio del rapporto di lavoro che sta subentrando,
– deve essere un rapporto di lavoro provvisorio da “emersione art.103 DL 34 del 2020”.
Subentro a seguito di interruzione del rapporto per cause NON di forza maggiore
Nella successiva circolare del Ministero dell’Interno del 11 maggio 2021 si precisa tuttavia che “in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, è consentito il subentro nella procedura d’emersione di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare anche nelle ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore”.
In questi casi il nuovo datore di lavoro deve presentare la C.O. di assunzione entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, secondo la normativa vigente, mentre il lavoratore ed il datore di lavoro che aveva avanzato l’istanza di emersione saranno convocati presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.
5. Trasformazione di un rapporto di lavoro ordinario in rapporto di lavoro da emersione e gestione delle domande multiple
Al fine di consentire la gestione delle principali anomalie, riconducibili alle due casistiche evidenziate di seguito, sono state rese disponibili nella sezione “Emersione 2020” dell’applicazione per la gestione del lavoro domestico due nuove famiglie di funzioni.
Gestione del caso in cui è stato inserito erroneamente in archivio LD un rapporto di lavoro ordinario al posto di uno da “Emersione art. 103 DL 34 2020”
È stata resa disponibile la funzione “Trasformazione rapporto di lavoro in Emersione 2020” che permette di selezionare un rapporto di lavoro ordinario, accolto e presentato non prima del 01.06.2020, e di indicare che si tratta di “Emersione art. 103 DL 34 del 2020”.
Gestione del caso in cui siano presenti in archivio più rapporti di lavoro da “Emersione art. 103 DL 34 del 2020” attivi fra gli stessi soggetti
È stata resa disponibile la funzione “Gestione domande multiple” che permette di selezionare la lista dei rapporti di lavoro provvisori da “Emersione art. 103 DL 34 del 2020” fra gli stessi soggetti e di indicare quale è da considerare valido e quale o quali sono da archiviare per duplicazione.
Si sottolinea che, data una coppia datore di lavoro e lavoratore, è possibile avere un solo rapporto di lavoro da “Emersione art. 103 DL 34 del 2020” valido. La procedura è in grado inoltre di ricondurre allo stesso soggetto i rapporti di lavoro comunicati con CF diversi perché variati nel tempo, come per esempio il CF numerico provvisorio e il CF alfanumerico definitivo attribuiti allo stesso lavoratore.