INPS – Messaggio 15 maggio 2020, n. 2027
Assegno di natalità (legge n. 190/2014 – legge n. 160/2019) – Rilascio nuove funzionalità in procedura e visualizzazione delle domande protocollate riferite agli eventi del 2020 in attesa di prima istruttoria
1. Criteri istruttori delle domande di assegno di natalità per l’annualità 2020
Con la Circolare n. 26/2020 sono state fornite le prime indicazioni sulle domande di assegno di natalità per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti e che avverranno nel 2020 (articolo 1, commi 340-341, della legge 160/2019).
Come già anticipato nella stessa circolare, le nuove fasce ISEE previste dalla legge n. 160/2019 e le nuove regole istruttorie sull’ISEE valgono soltanto per le domande relative agli eventi del 2020.
Invece, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento, continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento (rispettivamente la legge n. 190/2014 e il decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018, nonché le relative circolari e messaggi) anche per l’annualità 2020.
Pertanto, si rammenta che per le domande riferite a eventi 2017 e 2019 è ancora necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro anche per l’annualità 2020.
Conseguentemente, per le domande relative agli eventi 2017 e 2019 rimane in vigore la regola per cui, in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, la domanda decade. Laddove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla Circolare 85/2019).
Inoltre, per tali domande sempre relative agli eventi 2017 e 2019 continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce ISEE previste dalla citata normativa.
La rata mensile in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro è di 80 euro (96 euro in caso di figlio successivo al primo). Con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro invece, la rata mensile è di 160 (192 euro in caso di figlio successivo al primo).
Analogamente, per le domande riferite ad eventi del 2017 e del 2019, in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020, continuano ad applicarsi anche per il 2020 le istruzioni contenute nei messaggi 261/2017 e 1806/2017 nonché la circolare 85/2019 che prevedono la sospensione dell’istruttoria fino a regolarizzazione da parte dell’utente.
1. Rilascio di nuove funzionalità della procedura intranet e visualizzazione delle domande protocollate riferite agli eventi del 2020 in attesa di prima istruttoria
Con Messaggio n. 1099/2020 è stato comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande riferite agli eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi) avvenuti e che avverranno nel 2020.
Con il presente Messaggio, si comunica il rilascio delle seguenti funzionalità nella procedura di gestione dell’assegno di natalità:
Visualizzazione delle domande riferite ad eventi del 2020
La procedura dell’assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè) è raggiungibile su Intranet alla voce: Home>> Prestazioni a sostegno del reddito>>Assegno di Natalità.
Nella finestra “Ricerca Domande” accessibile dal menu a tendina in alto impostare il valore “inserita” nel campo “Stato” per effettuare la ricerca delle domande inserite e protocollate del bando relativo ad eventi anno 2020. Tali domande sono consultabili nel dettaglio; è in fase di rilascio la procedura centralizzata per l’elaborazione dell’istruttoria per la quale si darà comunicazione con ulteriore messaggio informativo. Per ogni domanda del nuovo bando è indicato in alto il messaggio: “Domanda relativa ad evento 2020 inserita in attesa di istruttoria: visibile in sola lettura.”
Ripristino della funzionalità relativa alla rettifica della maggiorazione per le sedi
È stato ripristinato per le sedi il pulsante di rettifica maggiorazione necessario per il riconoscimento a posteriori della maggiorazione del 20% riconosciuta in caso di figlio successivo al primo secondo le disposizioni normative.
Il funzionamento prevede la possibilità di inserire ex-novo il codice fiscale di un figlio precedente o selezionarne uno fra quelli già inseriti in domanda dal richiedente, attestandone la filiazione. Dopo la conferma della richiesta di rettifica, la domanda viene rielaborata in un momento successivo e, qualora i controlli diano esito positivo, viene applicata la maggiorazione con l’aggiornamento dell’importo della rate ancora da pagare e l’integrazione delle rate già erogate, ove ne sussista il diritto.
Eliminazione modello SR163 e servizio automatizzato di verifica titolarità IBAN
In linea con le nuove disposizioni relative alle verifiche con strumenti automatici della verifica della titolarità dei codici IBAN e con riferimento alla circolare n. 48/2020, la procedura Bonus Bebè è stata adeguata con la soppressione del modello SR163 e l’attivazione degli strumenti automatici SCUP di verifica titolarità IBAN.
A tal fine, a completamento dell’istruttoria della domanda e naturalmente prima dell’emissione dei pagamenti, la procedura invoca il servizio automatico di verifica titolarità IBAN.
In caso di verifica titolarità non certificata, ossia esito negativo, verrà inviata una comunicazione (SMS) al richiedente con la quale lo si invita ad intervenire in procedura con la correzione dell’IBAN.
Nel caso invece in cui l’esito della verifica sia positivo si procede con il pagamento automatico. Qualora, infine, non sia stato ancora possibile verificarne la titolarità, la domanda rimane nello stato di “sospesa” finché il servizio di verifica titolarità non risponde con un esito certo. Per gli operatori di sede permane la possibilità di cambiare i dati di pagamento con la funzionalità già esistente nella sezione ‘Tipo Pagamento’. È stata inoltre mantenuta per le sedi la facoltà di gestire domande sospese prima della soppressione del modello SR163 per quei casi in cui potrebbe essere ancora presente un residuo di modelli SR163 da verificare.
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