INPS – Messaggio 16 agosto 2021, n. 2892
Cooperative e consorzi di imprese di pesca – Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi
1. Premessa
L’articolo 67-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, modificando il dettato dell’articolo 31 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, prevede che le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere, per conto delle imprese associate, gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Disciplina delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca
L’iscrizione all’ Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica (cfr. l’art. 2511 c.c., come modificato dall’art. 10, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e la circolare n. 5427 del 16 ottobre 2009 del Ministero dello Sviluppo economico); in assenza di tale iscrizione, le società cooperative non sono tali e non possono invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
All’Albo delle Società Cooperative pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico sono anche obbligatoriamente iscritte le cooperative e i consorzi delle imprese di pesca.
Dal suddetto Albo sono desumibili i soggetti censibili e profilabili per lo svolgimento degli adempimenti contributivi e informativi delle imprese associate.
3. Censimento delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca. Istruzioni operative
Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 devono inoltrare la richiesta a mezzo PEC, con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca- Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”, all’indirizzo dc.entrate@postacert.inps.gov.it avendo cura di indicare: la denominazione e il codice fiscale della cooperativa o del consorzio delle imprese di pesca;
il numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
i dati anagrafici del legale rappresentante per il quale è necessario altresì allegare un documento di identità.
Nelle more della realizzazione di un’apposita procedura telematica, la cooperativa o il consorzio, una volta censiti, riceveranno a cura della Direzione centrale Entrate dell’Istituto un file excel che dovrà essere compilato e restituito all’indirizzo PEC dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
Tutti i soggetti abilitati dall’Istituto, siano essi responsabili o dipendenti subdelegati, dovranno inoltrare a una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto il modulo “SC63”, chiedendo così l’estensione a operare per i servizi aziendali.
L’onere di comunicare tempestivamente le variazioni dei responsabili, nonché dei subdelegati dipendenti è in capo al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, inoltrando un aggiornamento del file excel all’indirizzo PEC
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Variazione censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
4. Acquisizione e attivazione delle deleghe
I responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca accederanno, tramite:
PIN rilasciato dall’INPS (cfr. la circolare n. 95/2021);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS), all’applicazione di “Gestione Deleghe”, resa disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”.
Tramite l’applicazione, sarà compilata la delega e, una volta terminata la compilazione, la medesima dovrà essere stampata affinché possa essere sottoscritta dal delegante rappresentante legale dell’impresa associata. In un momento successivo i medesimi responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca torneranno a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. La delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, deve essere conservata per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, ed esibita a richiesta.
Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per le imprese associate che svolgono attività di pesca.
All’atto dell’inserimento della delega la procedura effettua una verifica di congruità dell’attività svolta rilevabile dal codice ATECO 2007.
Nella seguente tabella si riportano i codici ATECO 2007 compatibili.
ATECO2007 Descrizione ATECO2007 C.S.C. Descrizione C.S.C.
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 12001 Pesca
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 12001 Pesca
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 12001 Pesca
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