INPS – Messaggio 16 dicembre 2013, n. 20590
Pensioni di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge n. 335/1995 della Gestione dipendenti pubblici – revoca e condizioni di erogabilità.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti dalle Direzioni provinciali – Gestione dipendenti pubblici, si forniscono chiarimenti in merito alla revoca, conseguente all’attività di verifica delle condizioni di legge, delle pensioni di inabilità di cui all’oggetto.
Il decreto 8 maggio 1997, n. 187 ha previsto, all’art. 10, che il trattamento pensionistico in esame “è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocato in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento”.
Il successivo art. 11, comma 2 rinvia, per quanto non previsto nel relativo decreto, alle disposizioni contenute nella legge n. 222/1984; in particolare l’art. 2, comma 5 considera, tra le cause di incompatibilità sopravvenute, l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali o con trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione (cfr. circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997).
In presenza di tali fattispecie, le Direzioni provinciali – Gestione dipendenti pubblici sono tenute a revocare i trattamenti pensionistici di inabilità qualora venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità oppure in presenza dell’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi nominativi sopra riportati.
La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
Si precisa, inoltre, che la concessione della pensione di inabilità, al soggetto riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, è subordinata alla cancellazione da parte dell’interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo ed integrativo della retribuzione (art. 2, comma 2 della legge n. 222/1984).
Le condizioni di cui sopra devono essere considerate, anche alla luce dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 7782 e 7783 del 19 marzo – 14 luglio 1993), quali presupposti per l’erogazione del relativo trattamento pensionistico il cui diritto è stato già riconosciuto in base alla sussistenza dei soli requisiti contributivi e medico – legali prescritti.
Ove si accerti la sussistenza dei requisiti contributivi – sanitari per il diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995 ma non di quelli per l’erogazione della medesima, le Direzioni provinciali – gestione dipendenti pubblici dovranno chiedere all’interessato di documentare che non sussistano le condizioni ostative per il pagamento della prestazione.
Pertanto, ai fini della corresponsione della pensione devono verificarsi non solo le condizioni di erogabilità di cui all’art. 2 comma 2 ma anche l’ulteriore condizione, prevista dal successivo comma 5, che all’atto della concessione della pensione l’interessato non percepisca compensi per attività lavorativa subordinata o autonoma.
Quindi, una volta accertata la sussistenza del diritto alla pensione di inabilità, la stessa sarà concessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, o a quello della cancellazione degli elenchi nominativi o albi professionali, purché a tale data sia cessata ogni attività lavorativa, dipendente o autonoma.
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