INPS – Messaggio 16 luglio 2021, n. 2629
Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all’Inps ai fini
1. Premessa
La privatizzazione della Croce Rossa Italiana (di seguito, anche C.R.I.) disposta dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ha comportato la ricollocazione dei propri dipendenti presso pubbliche Amministrazioni iscritte all’Inps, ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).
Atteso che il personale della Croce Rossa Italiana non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall’Inps e che in occasione della predetta ricollocazione presso le pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, a tale personale sono state applicate le norme sulla mobilità di cui agli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché agli articoli da 12 a 17 del D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.
Nell’ambito di detto contesto normativo, l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), subentrato alla preesistente C.R.I. con il compito di svolgere attività in ordine al patrimonio e al personale della C.R.I. per un graduale trasferimento di funzioni, ha quantificato, per ciascun dipendente, l’importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d’insolvenza dell’Ente. A seguito dell’attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’Istituto ha provveduta a richiedere l’insinuazione nello stato passivo della ex C.R.I.
Alla luce di quanto sopra l’Inps, nei confronti degli ex dipendenti della Croce Rossa Italiana che sono stati collocati a riposo, ha potuto finora provvedere ad erogare la prestazione di fine servizio o di fine rapporto limitatamente al periodo di servizio coperto da iscrizione previdenziale all’Istituto, decorrente dalla data di trasferimento del lavoratore dalla Croce Rossa Italiana a un’Amministrazione pubblica iscritta all’Inps, rimanendo sospesa la quota di TFS/TFR non riguardata dal trasferimento, da parte dell’ESACRI, della quota maturata in precedenza.
Con l’assegnazione delle risorse finanziarie e i conseguenti trasferimenti di fondi di seguito indicati (paragrafi 2 e 3), sono pervenuti all’Istituto i finanziamenti relativi alla quota di prestazione lorda, maturata presso la Croce Rossa Italiana, dal personale interessato dalla prima procedura di insinuazione allo stato passivo.
Con successiva comunicazione saranno fornite alle Strutture territoriali dell’Inps le indicazioni operative per procedere alla liquidazione o riliquidazione del TFS/TFR in favore del personale medesimo.
2. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze
È pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’importo complessivo relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, pari a 56.302.990,47 euro, previsto dai decreti 14 settembre 2018 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2018), 14 novembre 2019 (G.U. n. 290 del 11 novembre 2019) e 6 agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020) emanati dal medesimo Dicastero.
3. Trasferimento dei fondi all’Inps da parte del Ministero della Salute in applicazione della legge n. 178/2020
L’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto il trasferimento all’Inps degli importi dovuti.
Lo stanziamento finanziario previsto è pari a 11.907.462,44 euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
4. Personale già appartenente al contingente destinato alle attività propedeutiche della gestione liquidatoria dell’ESACRI
Per il personale di cui trattasi, l’ESACRI ha provveduto, con mandati di pagamento n. 276, n. 386, n. 542 e n. 335 del 2020 e con mandato n. 188 del 2021, al versamento del relativo importo.
5. Personale per il quale l’Istituto ha avviato la seconda procedura di insinuazione al passivo dell’ESACRI, ancora in corso di definizione.
Per tale personale, considerato che è ancora in corso di definizione la procedura di insinuazione al passivo dell’ESACRI, non è al momento possibile includere nel calcolo della prestazione il periodo di servizio prestato presso l’ex C.R.I.
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