INPS – Messaggio 16 maggio 2013, n. 8050
Inadempienze da parte dei CAF nell’attività di certificazione ISE/ISEE per gli anni 2008-2010.
SOMMARIO: 1. Premessa.
2. Irregolarità nello svolgimento del servizio dei CAF: le gravi inadempienze, l’eventuale esclusione dall’affidamento del servizio e la condizione risolutiva.
3. Procedimento di contestazione delle inadempienze ritenute gravi.
4. Procedimento di contestazione delle inadempienze.
1. Premessa.
L’Istituto fin dal 2001, tramite convenzione, ha affidato ai Centri di assistenza fiscale (di seguito denominati CAF) il servizio relativo alla ricezione e verifica della completezza delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito denominate DSU), all’assistenza al soggetto dichiarante nonché alla tempestiva trasmissione alla banca dati ISE/ISEE delle DSU presentate dagli utenti.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 46 del 23 aprile 2008, ha stabilito la proroga della convenzione 2006-2007 stipulata dall’Istituto con i CAF (deliberazione n. 114 del 19 aprile 2006) fino al completamento del quadro normativo di riferimento. Poiché non si è completato il predetto quadro normativo, la suddetta proroga della convenzione ha prodotto i propri effetti anche per gli anni 2009-2010.
L’articolo 5 della convenzione 2006-2007 così prorogata prevedeva che l’INPS potesse riservarsi di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte del CAF.
In virtù di tale previsione, la Direzione Centrale Ispettorato, Audit e Sicurezza (di seguito denominata DCIAS), che è istituzionalmente deputata all’analisi, classificazione e quantificazione dei rischi, delle disfunzioni e delle irregolarità nei processi amministrativi e di servizio, nonché alla verifica della funzionalità dei sistemi di prevenzione frodi nel sistema aziendale, con riferimento agli anni 2008-2010, ha svolto articolati accertamenti che hanno evidenziato alcune irregolarità.
Nell’ambito delle anomalie riscontrate dalla DCIAS, sono state enucleate due categorie di irregolarità distinte ulteriormente in gravi inadempienze ed inadempienze.
Tale distinzione trae origine dal nuovo schema di convenzione, approvato con determinazione del Presidente dell’INPS del 18 dicembre 2012, n. 233. In particolare, tale schema, oltre a regolamentare l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012-2013, contempla, all’art. 1, comma 2, l’esclusione dall’ affidamento del servizio per quei CAF che si siano resi responsabili di gravi inadempienze, rilevate, alla data di stipula della convenzione, dalla DCIAS (vedasi paragrafo 2).
Da tale distinzione, pertanto, discendono conseguenze rilevanti, poiché per i due diversi tipi di violazione (gravi inadempienze ed inadempienze) l’Istituto adotta azioni diverse nei confronti dei CAF all’esito del procedimento di verifica delle irregolarità (vedasi paragrafi 3 e 4).
2. Irregolarità nello svolgimento del servizio dei CAF: le gravi inadempienze, l’eventuale esclusione dall’affidamento del servizio e la condizione risolutiva.
Come anticipato in premessa, ai fini dell’avvio dei procedimenti di contestazione successivamente descritti, si è deciso di attribuire particolare rilevanza a due categorie di violazioni e cioè:
a) trasmissione di DSU con componenti del nucleo deceduti in data antecedente alla data di sottoscrizione delle medesime;
b) ripetizione di DSU identiche, definite dall’articolo 8 della convenzione quali dichiarazioni presentate dopo quella già certificata, nell’arco dell’anno di validità, con valori inalterati nelle componenti economiche ed anagrafiche.
E’ stato poi stabilito che vengono ritenuti responsabili di gravi inadempienze i CAF che hanno trasmesso un elevato numero di DSU anomale, ai sensi delle lettere a) e b), in valore assoluto, ove tali DSU rappresentino, contestualmente, anche un valore percentuale elevato rispetto al totale delle DSU trasmesse.
Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, nel caso in cui si accerti che i CAF si siano resi responsabili di gravi inadempienze nel periodo contrattuale 2008-2010, l’articolo 1, secondo comma, dello schema di convenzione 2012-2013 approvato con determinazione del Presidente dell’INPS del 18 dicembre 2012, n. 233, prevede, come accennato in premessa, l’esclusione dall’affidamento del servizio per il 2012-2013.
Considerato che i CAF stanno già stipulando convenzioni in adesione al predetto nuovo schema convenzionale, l’Istituto, con Messaggio n. 2277 del 5 febbraio 2013, ha previsto l’inserimento di una condizione risolutiva nelle singole convenzioni 2012-2013. Tale condizione risolutiva produrrà effetti qualora le gravi inadempienze rilevate dalla DCIAS vengano confermate all’esito di apposito procedimento di contestazione (vedasi paragrafo seguente).
3. Procedimento di contestazione delle inadempienze ritenute gravi.
Le irregolarità riscontrate in base agli accertamenti condotti dalla DCIAS, relativamente al periodo 2008-2010, costituiscono oggetto di contestazione al fine di consentire ai CAF di presentare eventuali motivate controdeduzioni.
Al termine del procedimento di contestazione, che di seguito viene descritto, si procede, ove ne ricorrano gli estremi, al recupero dei compensi percepiti dai CAF nonché all’esclusione dall’affidamento del servizio o alla risoluzione della convenzione stipulata.
Il procedimento ha inizio con la predisposizione da parte della DCIAS della lista di quei CAF che, a seguito degli accertamenti svolti per gli anni 2008-2010, si sono rivelati gravemente inadempienti agli obblighi assunti con le convenzioni. La DCIAS mette a disposizione della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (di seguito denominata DCPSR) l’elenco di tali CAF e delle relative DSU.
La DCPSR, con il supporto della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (di seguito denominata DCSIT), invia al CAF interessato, tramite Posta elettronica certificata (di seguito denominata PEC), le liste di DSU irregolari, con la specificazione delle anomalie riscontrate dalla DCIAS. Le predette liste sono inviate anche alle Direzioni metropolitane o provinciali competenti, individuate in base alla sede legale del CAF medesimo.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle liste delle DSU oggetto di contestazione, i CAF possono presentare le proprie controdeduzioni alle Direzioni metropolitane o provinciali competenti, mediante la presentazione di osservazioni scritte corredate, eventualmente, da documenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, ovvero dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso per presentarle, le Direzioni Metropolitane o provinciali acquisiscono la documentazione eventualmente prodotta dai CAF, valutano le controdeduzioni proposte e comunicano gli esiti dell’ istruttoria svolta alla Direzione generale.
La Direzione generale esprime la valutazione definitiva sull’istruttoria effettuata dalle Direzioni Metropolitane o provinciali e comunica ai CAF interessati nonché alle sopra citate Direzioni l’esito del predetto procedimento. Qualora le irregolarità risultino confermate, la Direzione generale procede al recupero dei compensi indebitamente percepiti dai CAF e la Direzione Metropolitana o provinciale competente procede alla comunicazione dell’esclusione dall’affidamento del servizio per gli anni 2012 e 2013, ovvero alla risoluzione della convenzione già stipulata.
In quest’ultima ipotesi, la comunicazione ai CAF interessati costituisce la formale presa d’atto, ad ogni effetto, dell’avveramento della condizione risolutiva.
4. Procedimento di contestazione delle inadempienze.
Oltre al procedimento per le gravi inadempienze sopra descritto è previsto un procedimento di contestazione, per il quale, di seguito, si forniscono istruzioni, nei confronti dei CAF ritenuti responsabili di inadempienze che comportino esclusivamente il recupero dei compensi percepiti per l’attività svolta nel periodo 2008-2010.
Per l’individuazione dei CAF ritenuti responsabili di queste ultime inadempienze, sono state considerate le categorie di violazioni già descritte ai punti a e b del paragrafo 2 (DSU con componenti del nucleo deceduti e ripetizione di DSU identiche). Per tali CAF, però, non è stata riscontrata la contestuale sussistenza dei due parametri rilevati per i CAF gravemente inadempienti (elevato numero di DSU anomale in valore assoluto in presenza di contestuale elevata percentuale di DSU anomale rispetto al totale delle DSU trasmesse).
Con riferimento a queste inadempienze, la DCPSR, con il supporto della DCSIT, invierà al CAF interessato, tramite PEC, le liste di DSU irregolari, con la specificazione delle anomalie riscontrate dalla DCIAS. Le predette liste saranno inviate anche alle Direzioni metropolitane o provinciali competenti, individuate in base alla residenza del soggetto dichiarante.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle liste delle DSU oggetto di contestazione i CAF hanno facoltà di formulare le proprie controdeduzioni alle Direzioni metropolitane o provinciali competenti, mediante la presentazione di osservazioni scritte corredate, eventualmente, da documenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, ovvero dalla scadenza del termine per presentarle, le Direzioni metropolitane o provinciali competenti valutano le osservazioni e la documentazione eventualmente prodotta dai CAF e acquisiscono l’esito di tale riesame, dandone comunicazione tempestiva ai CAF ed alla DCPSR.
Se le irregolarità risultano confermate, la Direzione generale procede al recupero dei compensi indebitamente percepiti dai CAF.
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