INPS – Messaggio 16 marzo 2018, n. 1166
Chiarimenti in materia di applicazione del regime di decadenza dall’azione giudiziaria e prescrizione del diritto per le prestazioni di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti del settore agricolo
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali, si forniscono i riferimenti normativi e le indicazioni operative ai fini dell’applicazione, alle domande di indennità di disoccupazione agricola e/o assegno al nucleo familiare in favore dei lavoratori agricoli dipendenti, della decadenza – sia con riferimento alle prime istanze sia con riferimento alle liquidazioni parziali – e della prescrizione.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla prima istanza
Come è noto, l’art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall’art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438 e dall’art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l’azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
In particolare, per quanto riguarda le prestazioni temporanee di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’articolo in esame prevede, al comma 3, che il ricorrente – esaurito l’intero procedimento amministrativo – possa proporre l’azione giudiziaria entro il termine di decadenza di 1 anno.
La decadenza ha effetti estintivi sul diritto alla prestazione trattandosi di decadenza “sostanziale” e non “procedimentale”: la Corte di Cassazione ha, infatti, più volte ribadito che la decadenza sostanziale in materia previdenziale è di ordine pubblico, ed è, quindi, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvi gli effetti del giudicato. Si deve, pertanto, escludere la possibilità per l’Istituto di rinunziare alla decadenza oppure di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto alla prestazione nonostante la decorrenza del termine.
Per quanto premesso, con riferimento alle azioni giudiziarie dirette ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola – riguardanti le domande respinte in prima istanza o per le quali sia intervenuto il silenzio rifiuto di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, o il silenzio rigetto di cui all’art. 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88 – si specifica quanto segue.
L’anno di decadenza decorre, alternativamente:
1. dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;
2. dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
3. dallo scadere dei termini prescritti per l’esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l’Istituto non si sia espresso con alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.
Con riferimento al termine da ultimo indicato alla lett.c), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 12718/2009, ha, infatti, precisato che “ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c’è stato alcun provvedimento dell’INPS, in risposta alla domanda iniziale dell’assicurato; o perché, pur in presenza dell’atto reiettivo dell’INPS, l’assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all’assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.”
Tale termine di 300 giorni – individuati considerando i 120 giorni previsti per l’adozione del provvedimento, al quale si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione – rappresenta, pertanto, la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza. A tale dies a quo occorre riferirsi, non solo nel caso in cui non sia stato presentato ricorso al Comitato provinciale, ma anche nel caso in cui il ricorso sia stato presentato tardivamente (ossia oltre i previsti 90 giorni) oppure sia intervenuta tardivamente (ossia oltre gli ulteriori 90 giorni) la decisione del Comitato provinciale.
E’ altresì escluso che il termine di decadenza possa rimanere sospeso e non decorrere in assenza di una pronuncia da parte dell’Istituto o di una mancata comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo o dell’indicazione del mezzo di gravame che può essere proposto.
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale
Il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria – stante il disposto del comma 6, art. 47, del D.P.R. n. 639 del 1970, aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. d), 1) del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 – si applica anche nel caso in cui, con il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di disoccupazione, non sia stato riconosciuto integralmente quanto spettante all’assicurato, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero già disponibili al momento della definizione della domanda e perciò noti all’Istituto e/o all’assicurato. A tal proposito si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 95 del 31/7/2014 in materia di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche, che si riportano di seguito opportunamente adeguate alla prestazione in argomento.
Il riconoscimento parziale della prestazione si verifica qualora l’Istituto, nel liquidare l’indennità di disoccupazione agricola, sia incorso in un errore di calcolo oppure nella mancata liquidazione o erogazione di una componente del diritto di credito.
In particolare, il termine di un anno entro il quale proporre l’azione giudiziaria intesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione in argomento, trova applicazione in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
– errori di calcolo;
– errate applicazioni delle disposizioni normative;
– incompletezza dei dati contributivi ai fini della misura dell’indennità di disoccupazione agricola (ad es. trasmissione tardiva di DMAG o altra contribuzione non accreditata).
In tali casi, il dies a quo dal quale si inizia a computare l’anno di decadenza dall’azione giudiziaria decorre dal riconoscimento (parziale) della prestazione ossia dal ricevimento da parte dell’interessato del provvedimento di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola o, laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della prestazione.
Pertanto, ferma restando la possibilità per l’assicurato di presentare ricorso in via amministrativa per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto, l’azione giudiziaria è esercitabile sin dal riconoscimento parziale dell’indennità. I tempi per la decisione dell’eventuale ricorso amministrativo sono privi di rilevanza, non potendosi in alcun caso spostare in avanti la decorrenza fissata dal legislatore.
La presentazione di un ricorso amministrativo, infatti, non interrompe né sospende il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione. Il termine di decadenza non è interrotto neanche in caso di emissione di un ulteriore provvedimento anch’esso parziale.
Il ricorso/l’istanza di riesame finalizzato/a ad ottenere la riliquidazione della prestazione riconosciuta solo in parte è considerato/a inammissibile ove sia già decorso il termine annuale per l’esercizio dell’azione giudiziaria.
Sopravvenienze
Successivamente al provvedimento di prima liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola possono verificarsi fatti suscettibili di incrementare l’importo già corrisposto in base agli elementi noti all’atto della definizione della domanda.
Tali fatti sopravvenuti possono essere relativi, a titolo esemplificativo, sia a nuove disposizioni di legge che possono dare diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che possono determinare una modifica della posizione contributiva dell’assicurato. Tra questi rientra, ad esempio, il riconoscimento a favore dell’assicurato di differenze retributive stabilite da contratto collettivo intervenuto a posteriori.
La domanda finalizzata ad ottenere – a seguito dei fatti sopravvenuti in argomento – un adeguamento dell’importo della prestazione di disoccupazione agricola non soggiace a decadenza alcuna ma al termine di prescrizione, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
Prescrizione
A partire dal 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del già citato decreto legge n. 98 del 2011 (convertito in legge n. 111 del 2011) – si applica il termine di prescrizione quinquennale, secondo quanto disposto dall’art.47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970 inserito dall’art. 38 co.1 lett.d) del citato decreto legge.
Nel messaggio n. 220 del 4/1/2013, con riferimento alle prestazioni pensionistiche, è stata specificata la modalità di applicazione della prescrizione secondo un meccanismo di riduzione, rispetto al precedente termine di prescrizione decennale, il quale comporta che:
– nel caso in cui la data del fatto sopravvenuto, da cui insorge il diritto alle differenze dovute a seguito di ricalcolo della prestazione, sia successiva al 6 luglio 2011 il diritto si prescrive in cinque anni;
– nel caso in cui, invece, la data del fatto sopravvenuto sia antecedente al 6 luglio 2011, occorre determinare la durata del termine prescrizionale considerando che, a partire dalla data di entrata in vigore della norma, si possono attribuire al massimo 5 anni.
Allo stato attuale, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale è da considerarsi a regime.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI
Come è noto, con lo stesso modello di domanda utilizzato per l’istanza di disoccupazione agricola può essere richiesto, da parte dei lavoratori dipendenti agricoli, anche l’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante sulle giornate di attività lavorativa e/o sulle giornate indennizzate e accreditate a titolo di disoccupazione fino ad un massimo di 180 giorni. Il trattamento in discorso viene erogato secondo le specifiche modalità legislativamente previste per il settore agricolo.
In merito all’applicazione della decadenza e della prescrizione alle domande di assegno al nucleo familiare si forniscono le seguenti indicazioni.
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla prima istanza
I trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori agricoli sono soggetti all’applicazione del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria con le medesime modalità già esposte con riferimento alle domande di indennità di disoccupazione agricola che si intendono integralmente richiamate.
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale
In applicazione del disposto del comma 6, art. 47, del D.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui l’assegno per il nucleo familiare non sia stato riconosciuto integralmente, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero disponibili al momento della definizione della domanda e perciò note all’Istituto e/o all’assicurato, il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria decorre dalla data di ricevimento da parte dell’assicurato del provvedimento di prima liquidazione o, laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della prestazione.
In particolare, il termine di decadenza di un anno entro il quale proporre azione giudiziaria, intesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione, si applica in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da errori di calcolo, errata applicazione di disposizioni normative o incompletezza delle informazioni necessarie alla corretta liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare, così come descritto al precedente omonimo paragrafo relativo all’Indennità di Disoccupazione Agricola.
Si ribadisce che i ricorsi e i riesami presentati oltre l’anno dal ricevimento del provvedimento di prima liquidazione o dal pagamento della prestazione, devono considerarsi inammissibili, poiché – come detto – l’istituto della decadenza non ammette atti interruttivi o sospensivi.
Prescrizione
Per quanto concerne l’istituto della prescrizione, il sopravvenuto intervento normativo nulla ha modificato rispetto alla precedente disciplina, di cui all’art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari), la quale dispone che “Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni” e che il termine prescrizionale “… decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce”.
Pertanto, a titolo di esempio, nel mese di febbraio del 2018 può essere richiesto ed ottenuto l’assegno nucleo familiare a decorrere dal 1° marzo 2013, ove siano presenti tutti i requisiti previsti normativamente e ove la prestazione non sia già stata in precedenza richiesta e respinta, realizzandosi eventualmente la decadenza dal diritto in assenza di proposizione dell’azione giudiziaria.
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