INPS – Messaggio 16 novembre 2021, n. 3979

Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra

1. Quadro normativo

La legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, entrata in vigore il 25 luglio 2021, ha ulteriormente innovato l’assetto normativo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, attraverso l’introduzione di nuove misure aventi la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica sul settore aeroportuale.

Le nuove disposizioni ampliano la platea dei destinatari delle prestazioni integrative erogabili dal Fondo, consentendone l’accesso anche a soggetti che, secondo la normativa vigente del settore, sarebbero rimasti esclusi.

In particolare, l’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, si applichino anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Lo stesso articolo 40-ter, al comma 2, demanda a un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di erogazione del suddetto trattamento.

Il presente messaggio, recependo le previsioni del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 10 settembre 2021, n. 179, in applicazione del sopra citato articolo 40-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, fornisce le istruzioni operative per la presentazione on-line delle domande relative alla prestazione in argomento.

2. Presentazione della domanda: condizioni, termini e modalità

La domanda di accesso alla prestazione in esame deve essere presentata dal datore di lavoro o da un suo Intermediario, esclusivamente in via telematica, e deve contenere:

1) i dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante;

2) gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede l’integrazione del Fondo;

3) la stima dell’importo complessivo;

4) l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero medio di ore mensili;

5) la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 179/2021, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021.

Le domande presentate oltre il termine indicato saranno sottoposte al Comitato amministratore del Fondo con proposta di reiezione.

3. Istruzioni operative per la presentazione delle domande

La procedura per l’invio della domanda è disponibile sul portale www.inps.it, in “Prestazioni e servizi” > “Servizi” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.

Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto per quei soggetti per i quali sia ancora utilizzabile oppure, alternativamente, tramite:

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il Manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande nonché per l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di Download”.

L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo” e scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”.

La domanda può essere salvata in uno stato di “bozza” e poi recuperata successivamente, rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.

Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.

Alla luce dell’ultimo intervento normativo sopra descritto, nella procedura di invio della domanda è stata pertanto introdotta una nuova causale “Legge 106/2021”, che identificherà tutte le domande di CIGD riferite al periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le causali opzionabili in procedura sono pertanto le seguenti:

– “Legge 178/20”;

– “DL 41/2020”;

– “Legge 106/2021”.

La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili a causali differenti, l’azienda dovrà presentare al Fondo domande distinte per gruppi di istanze di CIGD aventi la medesima causale.

Qualora le istanze di CIGD da integrare si riferiscano a periodi differenti, la procedura in automatico imposterà, come inizio periodo della domanda di prestazione integrativa, la data d’inizio del primo periodo di sospensione in ordine di tempo e, come fine, la data di fine dell’ultimo periodo, tra quelli richiesti con le domande di CIGD per le quali l’azienda richiede l’integrazione.

Esempio 1

– Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 10/03/2020 al 10/04/2020;

– Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 20/03/2020 al 10/06/2020;

– Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 15/10/2020 al 30/11/2020.

– Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 10/03/2020 al 30/11/2020.

Esempio 2

– Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 27/02/2020 al 10/04/2020;

– Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 20/04/2020 al 10/06/2020;

– Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 16/12/2020 al 31/01/2021.

– Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 01/03/2020 al 31/12/2020.

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’integrazione di istanze di CIGD riguardanti periodi che si collocano solo parzialmente nel periodo integrabile ai sensi dell’articolo 40-ter del decreto-legge n. 73/2021, il periodo della domanda di prestazione integrativa verrà in automatico rimodulato affinché possa rientrare nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Nel caso “Esempio 2”, l’azienda sarà tenuta a indicare in domanda la stima dell’importo e l’elenco dei lavoratori in relazione esclusivamente al periodo rideterminato secondo le modalità sopra illustrate.

Completata l’acquisizione della domanda ed effettuato l’invio, la stessa verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente on-line con le modalità sopra indicate e sono prese in considerazione dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Tutte le domande eventualmente pervenute prima della pubblicazione del presente messaggio dovranno essere ritrasmesse, secondo i criteri e le modalità sopra illustrate e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Il trattamento integrativo in oggetto viene erogato dall’INPS direttamente ai lavoratori e la sua durata è pari a quella dell’ammortizzatore sociale di CIGD integrato.

4. Disposizioni in materia di limiti di spesa

L’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, prevede, altresì, che l’accesso alla prestazione avvenga nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro, per l’anno 2021.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 179/2021, qualora le predette risorse non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l’accesso alla prestazione in oggetto verrà definito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.