INPS – Messaggio 16 ottobre 2013, n. 16558

Restituzione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a seguito di pronuncia di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Con la circolare n. 109 del 5 agosto 2011 sono state fornite le istruzioni operative e contabili per la disciplina del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, in applicazione dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, con messaggio n. 11243 del 11 luglio 2013 sono state impartite le disposizioni per la restituzione ai pensionati del contributo in oggetto, a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale (sentenza n. 116/2013), con riferimento alle trattenute operate sulle pensioni in pagamento nell’anno 2013, sospese a partire dalla rata di agosto 2013 per le pensioni INPS, e dalla rata di luglio 2013 per le pensioni erogate dalle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, riservando di disciplinare con successivo messaggio la restituzione del contributo trattenuto per gli anni 2011 e 2012.

Per la rilevazione contabile della restituzione ai pensionati delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici, a titolo di contributo di perequazione, si istituiscono i seguenti conti:

– GPA11380 – Debito verso i pensionati per la restituzione del contributo di perequazione, trattenuto per conto dello Stato sui trattamenti pensionistici, di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013;

– GPA35380 – Rimborso ai pensionati del contributo di perequazione, trattenuto per conto dello Stato sui trattamenti pensionistici, di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013.

L’imputazione ai suddetti conti, per l’assunzione dell’onere della restituzione, per conto dello Stato,del contributo in argomento,dovrà essere eseguita dalla procedura in via automatizzata, mediante la seguente scrittura contabile:

– GPA35380 a GPA11380

La procedura di ripartizione contabile delle pensioni (PC1), imputerà la restituzione delle somme ai pensionati,movimentando in DARE il citato conto di debito GPA11380.

I rapporti con lo Stato, per il rimborso delle somme restituite ai pensionati, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale saranno tenuti direttamente dalla Direzione generale.

Nell’allegato n. 1, si riportano le variazione al piano dei conti.

 

Allegato

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazioneI
Codice contoGPA11380
Denominazione completaDebito verso i pensionati per la restituzione del contributo di perequazione, trattenuto sulle pensioni per conto dello Stato, ai sensi dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013
Denominazione abbreviataDEB. V/PEN.CTR.PEREQ. L.111/2011, SENT.C.C.116/2013

 

Tipo variazioneI
Codice contoGPA35380
Denominazione completaRimborso ai pensionati del contributo di perequazione trattenuto sulle pensioni per conto dello Stato, ai sensi dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013
Denominazione abbreviataACCRED.PEN CTR.PEREQ.L.111/2011.SENT.C.C 116/2013