INPS – Messaggio 17 aprile 2020, n. 1661
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (articolo 1, comma 355 legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019, n. 160) – Precisazioni procedurali e altri chiarimenti per la gestione delle domande di bonus presentate nel 2020
Il presente messaggio fa seguito alla circolare n. 27 del 14 febbraio 2020 e ai precedenti messaggi sull’argomento, per fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti riguardo la procedura bonus asilo nido, tenuto conto anche dei quesiti pervenuti alle scriventi Direzioni centrali.
Per quanto riguarda la verifica dell’ISEE, come noto, tra le principali novità del bonus anno 2020, si ricorda che il rimborso spettante al soggetto richiedente, in qualità di genitore o affidatario del minore, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
In particolare, per le domande relative all’art. 3 del DPCM 17 febbraio 2017, il calcolo della rata essendo mensile è effettuato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della rata da pagare (esempio: la mensilità di gennaio 2020, può essere immediatamente liquidata, prendendo in considerazione l’ISEE al 31 dicembre 2019). Per le domande relative all’art. 4 del DPCM citato, l’importo viene pagato in un’unica soluzione e viene calcolato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data di presentazione della domanda per la prestazione (esempio: se la domanda viene presentata il 17 febbraio l’importo è stabilito tenendo conto dell’ISEE al 31 gennaio).
Nella scheda della procedura “info aggiuntive” è presente il messaggio “controllo eseguito” relativo al controllo ISEE che l’utente deve spuntare per accogliere la pratica, mentre nella scheda “ISEE” vi sono tutti i dettagli degli importi massimi erogabili mese per mese. In questa scheda, se per un mese la DSU non è presente (DSU ASSENTE), l’importo del pagamento non può superare la somma di 136,37 euro. Nella medesima scheda sono presenti altresì le voci seguenti: DSU REGOLARE – DSU DIFFORME – Nel nucleo familiare associato alla DSU non è presente il richiedente – DSU CON INDICATORE MINORI NON CALCOLABILE; in tutti i predetti casi, il relativo importo massimo spettante è stabilito automaticamente senza nessun intervento manuale dell’operatore.
Verifica della titolarità dell’IBAN mediante sistema SCUP
In riferimento alle prestazioni (pensionistiche e non pensionistiche), con la Circolare n. 48 del 29 marzo 2020 è stato disposto, per la verifica della coerenza dei dati identificativi dei titolari delle prestazioni con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione, il superamento delle modalità di accertamento, attualmente in uso, che implicano l’utilizzo di moduli cartacei e di operazioni presso gli sportelli bancari o postali, disponendo l’utilizzo di un “Data Base Condiviso” per lo svolgimento delle attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell’Istituto e quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito incaricati dei pagamenti.
Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto previsto dalla citata Circolare, a partire dal 10 aprile, per le istruttorie ed i pagamenti del bonus asilo nido (L. 232/2016, art.1 comma 355, legge n. 160/2019), non sono più previste la compilazione e trasmissione del modello “SR163”, ma la verifica sulla titolarità dell’IBAN avviene direttamente con il sistema SCUP attraverso controlli automatizzati.
Nell’attesa degli adeguamenti procedurali con i quali saranno integrati i suddetti controlli automatici, qualora l’istanza sia corredata da allegato modello SR163, è necessario continuare a cliccare sul pulsante “Attesta titolarità IBAN” presente nella sezione “Modalità di pagamento”. In assenza del modello SR163, si dovrà procedere con la verifica IBAN e titolarità attraverso la procedura SCUP.
Rate già pagate e rimborsate dall’asilo nido
Con messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, è stata chiarita la possibilità di provvedere al rimborso delle rate di asilo nido corrisposte relativamente alle mensilità di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di ogni ordine e grado disposta dal DPCM del 4 marzo 2020. Non è richiesta, infatti, anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che peraltro potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).
Al riguardo, resta comunque inteso che la possibilità di provvedere al rimborso per le predette mensilità concerne le sole rate effettivamente rimaste a carico dell’utente, per le quali ovviamente non è stata effettuata la restituzione della somma all’utente da parte dell’asilo nido.