INPS – Messaggio 17 dicembre 2020, n. 4754
Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi e gestione delle deleghe
Premessa
Con il presente messaggio si comunicano le modalità di profilazione e censimento degli Studi associati nonché la gestione delle deleghe conferite dai datori di lavoro.
A seguito della disciplina introdotta dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), e dal successivo decreto attuativo (D.M. 8 febbraio 2013, n. 34), permane la possibilità di svolgere l’attività professionale attraverso la forma associativa dello Studio associato.
Tale normativa ha abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815, che disciplinava gli “Studi associati di assistenza e di consulenza” e prevedeva espressamente il divieto di svolgere attività professionali protette sotto qualsiasi forma societaria diversa dallo Studio associato.
A seguito dell’abrogazione della legge n. 1815/1939, è venuto meno il divieto di svolgere attività professionali protette in forma diversa dallo Studio associato, rimanendo comunque sempre possibile lo svolgimento della professione tramite Studio associato, che può essere costituito solo tra soggetti regolarmente iscritti a un Albo professionale.
1. Disciplina dello Studio Associato e riflessi sull’attività di intermediazione nei confronti dell’Istituto
La costituzione di uno Studio associato può avvenire sia con atto pubblico sia con scrittura privata e necessita dell’apertura di una partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate con individuazione del codice ATECO riferito all’attività dello Studio associato corrispondente all’attività professionale esercitata dai singoli associati.
Lo Studio associato, a differenza della Società tra professionisti, non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e ad un Albo professionale.
Lo Studio associato è costituito da più professionisti, che si uniscono in un’unica organizzazione, attraverso un contratto associativo, pur permanendo il principio della personalità della prestazione professionale, che è fornita dai singoli professionisti che compongono lo studio. Conseguentemente, la denominazione dello Studio associato deve necessariamente riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati.
Nello Studio associato, quindi, ciascun socio professionista risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura il rapporto professionale.
Nell’ambito dell’attività di intermediazione nei confronti dell’Istituto, pertanto, il datore di lavoro delega il singolo professionista allo svolgimento degli adempimenti informativi e contributivi anche se il compenso di tale prestazione è percepito dall’associazione.
2. Censimento dello Studio associato e gestione delle deleghe conferite dai datori di lavoro. Istruzioni operative
L’elenco degli Studi associati non costituisce parte dell’Albo professionale di appartenenza o dell’Elenco speciale, nelle cui sezioni possono essere iscritti solo singoli professionisti o Società tra professionisti.
La legge n. 1815/1939, che prevedeva l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza l’esercizio in forma associata della professione, come ricordato, è stata abrogata dalla legge n. 183/2011.
Pertanto, per il censimento degli Studi associati, sono stati individuati negli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, i soggetti titolari di matricola aziendale per lavoratori dipendenti in stato attiva e riattivata, aventi classificazione “STUDIO ASSOCIATO” e che svolgono attività riconducibile ai codici ATECO 2007 riportati di seguito.
69.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
69.10 Attività degli studi legali e notarili
69.10.1 Attività degli studi legali
69.10.10 Attività degli studi legali
69.2 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
Il rappresentante legale di ciascuno Studio associato deve acquisire i dati dei soci professionisti mediante la funzionalità “Gestione Studi Associati”, in breve “GestioneSA”, reperibile nella procedura “Gestione Deleghe”, presente nel sito istituzionale dell’INPS all’interno dell’area dedicata ai “Servizi per le aziende e i consulenti”.
Il rappresentante legale può altresì attivare/disattivare le sub-deleghe per i dipendenti dello Studio associato, che potranno operare sulle deleghe affidate a tutti i professionisti.
L’onere di mantenere aggiornati il censimento dei soci e le abilitazioni è in capo al legale rappresentante dello Studio associato.
I singoli soci, compreso il rappresentante legale, potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in qualità di socio di Studio associato con la specifica funzionalità “Delega SA da Soggetto Contribuente”.
La delega da stampare e da far sottoscrivere al legale rappresentante/titolare riporta l’indicazione dell’Albo a cui il professionista risulta iscritto, il relativo numero e la denominazione dello Studio associato di cui il professionista è socio.
L’intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.
Per ridurre e semplificare le operazioni di inserimento delle deleghe è in via di sviluppo un’apposita funzionalità che consentirà il passaggio delle deleghe dal professionista al professionista stesso in qualità di associato dello Studio.
Tale funzionalità consentirà di importare ed attivare automaticamente le deleghe già presenti ed attive per un altro profilo dello stesso professionista e sarà resa disponibile nella sezione “Gestione SA” entro il 10 gennaio 2021.
Il professionista, dopo avere selezionato “Importa Deleghe da Altro Profilo”, dovrà, in una prima fase, selezionare il profilo dal quale importare le deleghe. Successivamente, sarà mostrato un elenco di deleghe attive che sarà possibile selezionare. Dopo la selezione e la conferma, le deleghe saranno ricreate ed attivate per il profilo professionista di Studio associato e contemporaneamente verranno revocate dal vecchio profilo.
Si ricorda che per l’accesso ai servizi on line è necessario essere titolari di PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’identità elettronica). Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato l’avvio del passaggio dal PIN INPS allo SPID, specificando che a far data dal 1° ottobre 2020 non sono più rilasciati nuovi PIN, ma mantengono la loro validità e potranno essere rinnovati i PIN già emessi dall’Istituto.
Per il censimento di Studi associati non precaricati centralmente o di nuova costituzione, il rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione alla Struttura territoriale competente, tramite PEC, avente ad oggetto “Censimento Studio Associato”.
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