INPS – Messaggio 17 gennaio 2017, n. 193
Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell’art. 1 commi da 214 a 218 della Legge 232/2016 (ottava salvaguardia)
Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232/2016 (ottava salvaguardia).
Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.
I cittadini possono accedere ai servizio on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.
Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:
– nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
– nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione
– nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;
– nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:
– Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;
– Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
– Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
– Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
– Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
– Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
– Lavoratori in congedo per figli con disabilità;
– Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera c) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.
Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.