INPS – Messaggio 17 gennaio 2020, n. 163
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di Bilancio 2020) – nella quale, all’articolo 1, comma 473, in materia di APE sociale, è previsto che “all’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020″.
In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2020.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 473, della legge di Bilancio 2020, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
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