INPS – Messaggio 17 giugno 2013, n. 9798
Esoneri per calamità alle aziende agricole ex Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Istruzioni operative.
Con circolare n. 99 del 14 giugno 2013 sono state illustrate le novità introdotte dal D.lgs. 18 aprile 2008 n. 82 in tema di esoneri per calamità naturali o eventi eccezionali già disciplinati dal D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e descritti gli adempimenti delle aziende agricole per l’accesso al beneficio in oggetto.
Con il messaggio Hermes 5204 del 27 marzo u.s. è stata disposta, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, la provvisoria sospensione della definizione delle istanze per il riconoscimento di esoneri contributivi per calamità naturali.
In considerazione di quanto sopra, con il presente messaggio vengono illustrati gli adempimenti delle Sedi per la corretta e omogenea gestione delle domande di esonero contributivo per calamità naturale o eventi eccezionali di cui al D.lgs. 102/2004 e s.m.i..
Le Sedi, ricevute le domande, dovranno procedere al controllo della sussistenza dei seguenti requisiti:
– appartenenza del richiedente alla gestione interessata, la quale generalmente coincide con la gestione degli autonomi ma, nel caso di soci di cooperative che abbiano optato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 142/2001, potrà coincidere invece con la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– ubicazione dell’azienda nei territori colpiti dall’evento come individuati dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che dichiarano l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso ed individuano le relative provvidenze di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni;
– corrispondenza delle colture dichiarate nella domanda a quelle previste dalla regione ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.lgs. 102/2004;
– per le colture non assicurate (fattispecie descritta al punto 3 della circolare n.99 del 14 giugno 2013), presenza nei Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che dichiarano l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso, della modifica al Piano Assicurativo Agricolo per consentire, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004, l’attivazione degli interventi compensativi ex post a carico del FSN;
– iscrizione dell’azienda nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome;
– che il soggetto richiedente sia destinatario del beneficio così come descritto al punto 4 della circolare 35 del 6 marzo 2006 ;
– che il soggetto richiedente abbia dichiarato, anche con dichiarazione integrativa, che la misura dell’aiuto non ecceda i limiti di cui all’articolo 11 del Reg. CEE n. 1857/2006, così come richiesto al punto 4 della circolare n. 99 del 14 giugno 2013.
Le Sedi, nella fase istruttoria delle domande ricevute, dovranno porre particolare attenzione, in considerazione delle novità introdotte dal D.lgs. 82/2008 (decorrenza 20 maggio 2008) e descritte nella circolare n. 99 del 14 giugno 2013 , ai seguenti dati:
– la data dell’evento;
– la percentuale dell’esonero desunta dalla domanda.
Per le domande non accoglibili dovrà essere adottato provvedimento formale di reiezione con le consuete modalità.
In merito alle formalità da esperire al fine di garantire la necessaria pubblicità degli interventi, si rimanda a quanto descritto ai punti 8 e 10 della circolare 35 del 6 marzo 2006.
Le Direzioni Regionali, inoltre, dovranno provvedere ad inserire tempestivamente, nella procedura ” DDC – Gestione Dichiarazioni di Calamità”, i decreti ministeriali di esonero per calamità, al fine di consentire all’utente di presentare, con modalità telematica, la domanda di esonero.
Si informa, infine, che le dichiarazioni richieste all’azienda al punto 4 della circolare n. 99 del 14 giugno 2013 , potranno, a breve, essere rese per via telematica. Pertanto la trasmissione per mezzo posta elettronica, così come indicato in circolare, è da considerarsi provvisoria.
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