INPS – Messaggio 17 luglio 2018, n. 2866
Pensione ai superstiti studenti – articolo 22 legge n. 903 del 1965 – Istruzioni operative
Alla luce delle criticità segnalate dalle strutture territoriali dell’Istituto, con riferimento all’accertamento dello status di studente per il riconoscimento della pensione ai superstiti, si forniscono ulteriori istruzioni operative in sostituzione e ad integrazione del messaggio n. 4413 del 7 novembre 2017 e del punto 4 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015.
1. “Status” di studente in caso di frequenza di università o istituti di istruzione superiore all’estero
I superstiti che frequentano corsi di livello universitario all’estero devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per la prestazione pensionistica richiesta, il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato.
Resta a carico dell’interessato l’onere di acquisire dalle Amministrazioni e Istituzioni competenti la dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato all’estero, a superamento delle istruzioni di cui al punto 2 lett. b) del messaggio n.4413 del 2017.
Si rammenta, a tal fine, che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o Accordi bilaterali (articolo 170, comma 1 del Testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592).
Per quanto riguarda, in particolare, corsi di studio di livello universitario in Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli dell’istruzione superiore (per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 189 del 2009) le valutazioni ai fini previdenziali sono di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.
In caso di frequenza di corsi di studio di livello universitario in Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione di Lisbona, l’attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero da allegare alla domanda di pensione può essere richiesto alle Università Italiane ovvero può essere comprovato in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio aventi valore legale in Italia, analogamente alla richiesta di documentazione ai fini del riscatto del titolo di studio conclusivo (messaggio n. 6208 del 22.07.2014 e circolare n. 468 del 7.09.1978).
2. “Status” di studente in caso di frequenza di scuole all’estero
Si ribadisce, secondo quanto indicato nel messaggio n. 4413 del 2017, che gli studenti che frequentino un corso di studi di livello non universitario devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per il trattamento pensionistico richiesto:
– il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 445 del 2000;
– una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all’estero rilasciata dagli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, competenti, in via più ampia, a rilasciare l’equipollenza dei titoli di studio scolastici.
3. “Status” di studente in caso di frequenza di scuole e università in Italia
Lo status di studente, con riferimento ai superstiti che studiano in Italia deve essere autocertificato ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.
I superstiti studenti universitari devono indicare, inoltre, l’anno di immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che il trattamento pensionistico, fermo restando il limite del 26° anno di età, può essere riconosciuto limitatamente alla “durata legale” del corso.
Con riferimento alle Università e agli istituti di istruzione superiore post-diploma in Italia, si rinvia alla consultazione del portale Universitaly del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
4. Modalità operative
Con riferimento alle domande pendenti si precisa che la qualità di studente dovrà essere accertata secondo le indicazioni e i criteri forniti con il messaggio n. 4413 del 2017.
Eventuali criticità possono essere segnalate alla casella NormativaDCpensioni@inps.it , per il tramite della Direzione regionale/ Coordinamento metropolitano specificando nell’oggetto “SUPERSTITI STUDENTI-CRITICITA’ “.
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