INPS – Messaggio 17 luglio 2019, n. 2732
Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L n. 510/96 in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 – D.I. n. 2 del 27/09/2017. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 dicembre 2018. Istruzioni contabili
- Premessa
Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, e ss.mm.ii., connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017 (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 98/2018).
Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodo di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018 (Allegato n. 1).
- Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente – accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2”.
- Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, individuate nell’allegato al presente messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/03/1993, approvata con D.M. 07 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2017, a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31/12/2018 (codice causale L942), si adotterà il seguente conto già in uso:
GAW37339 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2017.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Allegato
(testo dell’allegato)
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