INPS – Messaggio 17 luglio 2020, n. 2851
Proroga di due mensilità delle indennità NASpI e DIS-COLL ai sensi dell’articolo 92 del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio Italia)- Istruzioni operative e procedurali
L’articolo 92 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Rilancio Italia) ha disposto la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla circolare INPS n. 76 del 2020.
Si forniscono di seguito le istruzioni operative da seguire per la corretta gestione della proroga dell’indennità NASpI e DIS-COLL.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione di quanto spettante per effetto della proroga della prestazione, sono state messe a disposizione nell’ambito dei Servizi Datawarehouse – Osservatorio delle apposite liste (“Lista domande NASpI/DisColl prorogabili”) contenenti le domande di NASpI e di DIS-COLL in stato “D” il cui periodo di fruizione termina nel periodo 1/3/2020 – 30/4/2020 e per le quali si deve procedere alla proroga della prestazione.
Dalla suddetta lista sono state escluse le domande di NASpI e di DIS-COLL relative a coloro che alla data del 23 giugno 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 76/2020) abbiano presentato domanda di certificazione (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pure consultabili accedendo alla “Lista
Domande NASpI DisColl ESCLUSE da proroga – APE sociale Lav Precoci”), e con riferimento alle quali sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di certificazione (vedi paragrafo successivo).
Per ciascuna delle predette domande “prorogabili” l’operatore di sede deve innanzitutto portare le stesse dallo stato “D” allo stato “L”.
A seguire, è necessario attendere il completamento della elaborazione automatica di caricamento dei periodi di rioccupazione, che è schedulata negli orari serali. Gli automatismi provvederanno ad inserire le sospensioni per rioccupazione nelle domande in stato “L”. Si ricorda che in presenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi è previsto l’inserimento automatico, nell’apposita sezione “Sospensioni”, del periodo di durata del rapporto di lavoro per la conseguente sospensione della prestazione per il periodo interessato.
Successivamente, prima di procedere con la proroga dell’indennità, è necessario che l’operatore consulti il “Fascicolo” del soggetto per le ulteriori verifiche richieste.
In particolare, si ricorda che in caso di presenza di una Comunicazione Unilav di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, è possibile inserire i periodi di sospensione solo se il rapporto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi. Qualora la durata del rapporto di lavoro di tipo intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi, l’operatore di sede avrà cura di contattare – attraverso i consueti canali – l’assicurato per chiedere allo stesso di comunicare, alternativamente, o le giornate di effettivo lavoro prestato per il successivo inserimento delle stesse e la conseguente sospensione della prestazione per le predette giornate, oppure il reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro; in tale ultima ipotesi, se il reddito annuo comunicato è inferiore al limite di € 8.145, sarà cura dell’operatore procedere all’inserimento, nell’apposita sezione “Autonomi” dell’importo di reddito comunicato per il successivo abbattimento della prestazione secondo le disposizioni vigenti in materia.
Analogamente, qualora dalla consultazione del fascicolo del soggetto dovessero emergere elementi che fanno presupporre il potenziale svolgimento di attività lavorativa autonoma, è necessario contattare – attraverso i consueti canali – l’assicurato al fine di chiedere allo stesso conferma circa lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, nonché di effettuare la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dall’attività eventualmente svolta per il conseguente abbattimento della prestazione; in tale caso, se il reddito annuo comunicato è inferiore al limite di € 4.800, sarà cura dell’operatore procedere all’inserimento, nell’apposita sezione “Autonomi” dell’importo di reddito comunicato per il successivo abbattimento della prestazione.
Le medesime istruzioni valgono anche per la gestione della proroga delle domande di DIS-COLL. Relativamente alla prestazione DIS-COLL si ricorda che il periodo massimo di sospensione è pari a 5 giorni per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche se di tipo intermittente, mentre è necessario procedere sempre all’applicazione dell’istituto del cumulo in caso di nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di svolgimento di attività lavorativa autonoma. A tale riguardo si rammenta che il limite di reddito in caso di contestuale percezione della indennità DIS-COLL e di reddito da lavoro autonomo è pari ad € 4.800, mentre in caso di contestuale percezione della prestazione e di reddito derivante da altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa il limite è pari ad € 8.145.
Al termine delle suddette verifiche, per l’estensione del periodo occorre accedere alla domanda in “Variazione” per effettuare il ricalcolo della durata della prestazione. In particolare, nel caso di domande di NASpI il ricalcolo sarà effettuato mediante il pulsante ‘Calcolo’ visualizzabile al termine della variazione; nel caso, invece, delle domande di DIS-COLL, la procedura provvederà in automatico, in fase di variazione, ad effettuare il ricalcolo suddetto.
Il calcolo della misura della prestazione è stato adeguato in modo tale che l’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive sia pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Come previsto dalla circolare INPS n. 76 del 2020 i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Pertanto, l’applicazione provvede in automatico a non erogare la suddetta proroga se il lavoratore ha già beneficiato di bonus covid-19 erogati con DsWeb o di bouns covid-19 lavoratori domestici.
Si ribadisce, infine, che per i due mesi di proroga della NASpI e della DIS-COLL trovano applicazione gli istituti della sospensione della prestazione e del cumulo di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 e articolo 15, comma 11 del D.lgs. n. 22 del 2015 in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del cumulo di cui all’articolo 10, comma 1 e articolo 15, comma 12 del suddetto decreto legislativo n. 22 in caso di percezione contestuale del reddito da lavoro autonomo/parasubordinato e dell’indennità di disoccupazione, nonché della decadenza di cui agli articoli 11 e 15 del citato D.lgs. n. 22 del 2015.
L’articolo 11, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In materia di indennità di disoccupazione NASpI e trattamento pensionistico diretto, si richiamano rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPS n. 180 del 2014, n. 142 del 2015 e n. 88 del 2019, che si richiamano e si confermano integralmente.
Riconoscimento della proroga della NASpI/DIS-COLL in favore dei soggetti che hanno presentato domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci).
Stante l’incidenza che la prorogadella Naspi/DisColl può avere sia sul diritto che sulla decorrenza dell’indennità’ ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, nelle ipotesi in oggetto il riconoscimento della proroga è effettuato d’ufficio ovvero in seguito ad esplicita manifestazione di volontà a seconda della data di presentazione della domanda di certificazione – se antecedente o successiva alla data di pubblicazione della circolare INPS n.76 del 2020 – e dell’esito della stessa.
Domande di certificazione presentate dopo il 23 giugno 2020, ovvero entro il 23 giugno 2020 con riferimento alle quali non sussistono le prescritte condizioni di accesso ai trattamenti di ape sociale/pensione precoci.
In tali casi il riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl opera d’ufficio.
In caso di accoglimento dell’istanza di riesame avverso il rigetto della domanda di certificazione presentata entro il 23 giugno 2020, trovano applicazione le disposizioni di cui alla successiva lettera b).
Domande di certificazione presentate entro il 23 giugno 2020 con riferimento alle quali sussistono le prescritte condizioni di accesso ai trattamenti di ape sociale/pensione precoci.
Il riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi è subordinato alla presentazione da parte degli interessati, entro il 31 luglio 2020, del modello NASpI-Com, previo invio agli stessi di apposita comunicazione, anche in forma cartacea, il cui testo è in calce al presente messaggio.
Ciò in quanto solo a seguito della presentazione del modello NASpI-Com l’interessato manifesta la volontà di accettare gli effetti che potrebbero derivare dal riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi, quali ad esempio il differimento della decorrenza della prestazione richiesta (Ape sociale o pensione anticipata per lavoratori precoci) ovvero il venir meno delle condizioni sussistenti alla data di presentazione della domanda di certificazione.
Le strutture territoriali avranno cura di fornire agli stessi un supporto informativo in ordine agli effetti che deriverebbero dalla presentazione entro il 31 luglio 2020 del modello Naspi-Com.
Successivamente alla scadenza del termine del 31 luglio, verranno fornite indicazioni alle strutture territoriali interessate per il riconoscimento, a coloro che ne hanno fatto espressa richiesta entro il suddetto termine, della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi e per la conseguente gestione della domanda di certificazione già accolta.
Si evidenzia, infine, che nei confronti di coloro che non hanno presentato domanda di proroga entro il sopracitato termine del 31 luglio, successivamente alla liquidazione dell’indennità’ ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, verrà riconosciuta, ove spettante, la proroga della disoccupazione NASpI e DIS-COLL per il periodo compatibile con la decorrenza effettiva della prestazione richiesta e con le condizioni che devono sussistere al momento dell’accesso. Anche per la gestione di tale casistica verranno fornite indicazioni alle strutture territoriali interessate.
“Gentile assicurato, l’art. 92 del D.L. 34/2020 ha disposto la proroga d’ufficio di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la cui durata “ordinaria” termina nell’arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020.
Con la presente Le comunichiamo che la proroga della Sua indennità di disoccupazione è stata sospesa in quanto risulta nei nostri archivi che Lei ha presentato alla data del 23 giugno 2020, data di pubblicazione della circolare n. 76 del 2020, una domanda di certificazione delle prestazioni di cui all’articolo 1, commi 179 o 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), con riferimento alla quale è in corso l’istruttoria per la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso ai benefici.
Nella considerazione che, in seguito al riconoscimento della proroga per l’intero periodo di due mesi, la domanda di certificazione da Lei presentata potrebbe essere respinta per il venir meno di condizioni che devono sussistere al momento della presentazione della stessa oppure la decorrenza della prestazione da Lei richiesta potrebbe subire un differimento, La informiamo che Lei potrà comunque manifestare la volontà di avvalersi della proroga per l’intero periodo di due mesi delle prestazioni di disoccupazione – entro il 31 luglio 2020 – attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com all’interno dell’area riservata INPS.
I nostri uffici sono a Sua disposizione per fornirle un supporto informativo in ordine agli effetti che deriverebbero sulla Sua domanda di certificazione ove decidesse di avvalersi della proroga di due mesi della NASpI/ DIS-COLL di cui all’art. 92 del D.L. 34/2020.
La informiamo infine che, nel caso in cui Lei non manifesti la volontà di avvalersi della proroga per l’intero periodo di due mesi delle predette prestazioni di disoccupazione, entro il sopracitato termine del 31 luglio 2020, e risulti – a seguito del completamento delle operazioni di monitoraggio relative al Suo scrutinio di riferimento – tra i soggetti ammessi ai benefici di cui all’articolo 1, commi 179 o 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente alla liquidazione dell’indennità’ ape sociale o della pensione anticipata per i lavoratori precoci, Le verrà erogata, ove spettante, la proroga della disoccupazione NASpI e DIS-COLL per il periodo compatibile con la decorrenza effettiva della prestazione da Lei richiesta e con le condizioni che devono sussistere al momento dell’accesso.
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