INPS – Messaggio 17 luglio 2020, n. 2855
Sottoscrizione del Protocollo di collaborazione DCM Roma – Consiglio provinciale Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma
Si comunica che in data 16 luglio u.s è stato sottoscritto il Protocollo di collaborazione tra la scrivente DCM e il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.
Il Protocollo segna una rinnovata collaborazione con l’Ordine ed i suoi iscritti, ampliando l’impegno della DCM e delle Filiali di Roma con un servizio di consulenti dedicati presso ciascuna struttura territoriale.
Allegato
ART. 1 – PRIORITÀ DEL CANALE TELEMATICO
Le parti, di comune accordo, confermano il contatto telematico quale strumento generale e prioritario di interazione tra l’INPS e i Consulenti del Lavoro, da perfezionare mediante il corretto e puntuale utilizzo dei consueti canali di comunicazione:
– Comunicazione bidirezionale, accessibile dal sito www.INPS.it, dal link “Cassetto previdenziale – Fascicolo elettronico aziendale”, tramite le credenziali rilasciate dall’INPS ai professionisti
- Agenda appuntamenti, da “Cassetto previdenziale aziendale”
- Sito internet www.INPS.it, per la ricerca di circolari e messaggi INPS ed il prelievo di modulistica
Solo in presenza di determinate condizioni, sarà attivato, nei tempi e modi sotto specificati e sempre previo appuntamento, quanto previsto dal successivo art. 5.
ART. 2 – UTILIZZO DELLE PROCEDURE
L’INPS si impegna a garantire, mettere a disposizione e manutenere le procedure per la presentazione delle domande telematiche di prestazioni e i Consulenti del Lavoro si impegnano ad utilizzare in modo completo e corretto le medesime procedure
L’INPS si impegna a formare ed allineare, in modo uniforme per tutte le sedi, i propri funzionari in merito alle risposte da fornire ai Consulenti del Lavoro e i Consulenti del Lavoro si impegnano ad evitare di utilizzare, per gli adempimenti di loro spettanza, canali diversi di trasmissione.
Le parti concordano a riguardo sull’opportunità di monitorare, in ciascun ambito di competenza, ed in uno spirito di collaborazione, il corretto utilizzo delle procedure.
ART. 3 – INFORMAZIONE PREVENTIVA E FORMAZIONE CONTINUA
Le parti condividono il valore strategico dell’aggiornamento professionale continuo dei rispettivi dipendenti, iscritti e collaboratori.
Per tale ragione l’Ordine e la DCM Roma promuovono, disgiuntamente e congiuntamente, strumenti di formazione e informazione continua, anche allo scopo di ridurre il ricorso al contatto con la sede ai soli casi di effettiva necessità.
A tal fine, si conviene che gli obblighi assunti nel presente protocollo sono condizionati alla preventiva consultazione di tutti gli strumenti conoscitivi generali messi a disposizione dalle parti (a titolo di esempio: vademecum, newsletter, pagina web dei quesiti indicizzati, network di referenti).
ART. 4 – PRIMO CONTATTO
È comune valutazione delle parti che l’instaurazione di un nuovo sistema di interscambio comunicativo fra INPS e Consulenti del Lavoro, basato sull’immediata riconoscibilità e stabilità dell’interlocutore istituzionale, possa costituire un fattore di miglioramento in termini di facilità di contatto e tempestività di riscontro.
A tal fine l’INPS – Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma si impegna a istituire, presso tutte le Filiali e Agenzie complesse dell’area metropolitana, la creazione di nuclei di personale dedicato alla gestione del rapporto con i Consulenti del Lavoro, che sarà impostata in logica “pacchetto aziende”, in un’ottica di proattività e interdisciplinarità.
In ciascuna struttura un interlocutore individuale (d’ora in avanti: “consulente INPS”) sarà assegnatario di un pacchetto di aziende/committenti, identificabili in base all’ultima cifra della matricola/CF, ed assumerà il compito di unica interfaccia per la trattazione delle istanze intermediate relative alle aziende di propria competenza.
Il Consulente del Lavoro si impegna a veicolare tutte le richieste concernenti esigenze e problematiche di qualsiasi natura (comunicazioni; solleciti; richieste di chiarimenti-etc.) se non definite con i canali prioritari di cui all’art.1 ed entro i termini di cui all’allegato “A” alla casella di posta elettronica del consulente INPS assegnato, utilizzando lo schema di contatto di cui all’all. B, con esclusione di ogni altro canale alternativo. Le parti infatti concordano nel ritenere che l’inoltro contemporaneo dei medesimi contenuti attraverso una molteplicità di canali sia causa di un aggravamento gestionale che ostacola, anziché agevolare, la tempestiva e corretta evasione da parte dell’ufficio competente.
L’invio della richiesta dovrà avvenire solo in caso di effettiva necessità, qualora gli strumenti informativi a disposizione non forniscano una risposta adeguata al problema. Inoltre, nella formulazione della richiesta il Consulente del Lavoro dovrà aver preventivamente identificato in maniera puntuale il tipo di problema/blocco, tramite la consultazione telematica delle diverse sezioni nell’area INPS dell’azienda, non potendosi considerare valide richieste generiche o non riferibili a specifiche problematiche (ad es. “sblocco DURC”).
Laddove siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 ed ai due precedenti capoversi, l’INPS si impegna a dare seguito alle richieste secondo le tempistiche di cui all’allegato A del presente protocollo.
Le strutture INPS comunicheranno all’Ordine il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica dei consulenti INPS di riferimento, per la diffusione presso i propri iscritti. In caso di assenza del consulente l’INPS provvederà alla sostituzione con altro consulente. Con periodicità al massimo biennale, i consulenti saranno oggetto di rotazione.
L’Ordine si impegna a non comunicare o diffondere a terzi – per nessuna ragione – i contatti del consulente INPS
ART. 5 – EVENTUALE APPUNTAMENTO
La procedura “Agenda appuntamenti” chiama l’INPS a predisporre in modo puntuale un numero idoneo di Punti di consulenza e i Consulenti del Lavoro al corretto utilizzo della procedura stessa.
Le parti concordano sul mantenimento di un adeguato numero di slot disponibili e sulla garanzia che l’appuntamento sia sempre legato a necessità non risolvibili tramite altri canali, e susseguente a comunicazioni inviate al consulente INPS della sede competente non riscontrate nei tempi concordati (all. A).
Le parti concordano i seguenti tempi di gestione dell’appuntamento con il consulente INPS:
– 100% degli appuntamenti, possibili in ogni sede territoriale, da fissare decorsi 7 giorni lavorativi dalla richiesta relativa ad una problematica che sia risultata non risolvibile attraverso la predetta comunicazione telematica o dalla mancata risposta alla medesima comunicazione entro il termine di cui all’allegato A, in caso di termini da 5 a 15 gg.
– 100% degli appuntamenti, possibili in ogni sede territoriale, da fissare decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta relativa ad una problematica che sia risultata non risolvibile attraverso la predetta comunicazione telematica o dalla mancata risposta alla medesima comunicazione entro il termine di cui all’allegato A, in caso di termini da 20 a 25 gg.
esempio: richiesta sistemazione nota rettifica inviata tramite cassetto il giorno 12.07.2020 – termini di cui allegato “A” – 25 giorni massimo per rispondere (entro 06/08/2020). In caso di mancata risposta entro 06/08/2020 si può procedere con richiesta di contatto al Consulente Inps.
Eventuali richieste di appuntamento veloce dovranno essere inoltrate alla medesima casella di posta elettronica del consulente INPS di riferimento della sede/agenzia competente, sempre previo esperimento della procedura sopra delineata in caso di problematica risolvibile tramite canale telematico.
Resta inteso che in nessun caso sarà consentito l’utilizzo dell’appuntamento per la consegna e/o integrazione di documentazione, per le quali i Consulenti del Lavoro si impegnano a fare esclusivo ricorso alla predetta casella di posta elettronica del consulente INPS ovvero – solo nei casi in cui abbia rilevanza decisiva la certezza giuridica dell’avvenuta trasmissione – alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente, e per conoscenza all’indirizzo del consulente INPS.
E’ stata prevista nell’ambito dell’interlocuzione avviata dal Consiglio Nazionale con la Presidenza e il Consiglio di Amministrazione dell’INPS in via sperimentale una nuova modalità di gestione degli appuntamenti tra i Consulenti del Lavoro ed i funzionari delle sedi provinciali dell’Istituto.
Gli appuntamenti sempre gestiti tramite “AGENDA APPUNTAMENTI” ove necessario potranno essere svolti attraverso un collegamento remoto in videochiamata, con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze di comunicazione con l’utenza in una fase tuttora emergenziale.
Le sedi INPS effettueranno un monitoraggio costante del livello di accessibilità e saturazione dell’agenda appuntamenti. L’OCDL, tramite i Consulenti del Lavoro, verificherà i tempi di gestione degli appuntamenti.
A titolo esemplificativo si riepiloga la procedura da seguire:
1) Richiesta del Consulente del Lavoro tramite cassetto previdenziale
2) Qualora decorrano i termini previsti dall’allegato A senza aver avuto risposte o senza aver trovato risoluzione alla problematica si procede a contattare il Consulente INPS alle mail dedicate.
3) Il contatto con il Consulente INPS o la richiesta di appuntamento avverrà decorsi 3 giorni dal superamento del termine, in caso di tempi soglia da 20 a 25 giorni, e 7 giorni in caso di tempi soglia da 5 a 15 giorni.
ART. 6 – TAVOLO TECNICO
Le parti confermano l’operatività del Tavolo Tecnico già attivo, e le sue finalità di ottimizzazione e fluidificazione dei flussi informativi, di condivisione di conoscenze e buone prassi operative.
Il Tavolo si riunirà ordinariamente con cadenza bimestrale, il secondo mercoledì dei mesi dispari nell’anno solare.
L’attivazione del Tavolo Tecnico potrà comunque avvenire a semplice richiesta di una delle parti firmatarie, preferibilmente tramite videoconferenza Teams.
Il Tavolo Tecnico, opererà secondo la composizione ritenuta di volta in volta più opportuna, invitando gli iscritti e dirigenti/funzionari INPS dell’ambito territoriale di Roma individuati. ART. 7 – FORMAZIONE E SINERGIE PER INIZIATIVE SPECIFICHE
Le parti concordano sulla necessità di mantenere costante lo scambio di informazioni anche al fine della predisposizione di interventi di formazione mirati e della cura di iniziative specifiche, indirizzate in modo massivo agli utenti (ad es. incontri tematici e iniziative formative comuni).
ART. 8 – CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO
In considerazione dell’importanza di garantire il pieno rispetto delle normative e della legalità l’INPS si impegna a verificare le credenziali dei soggetti abilitati per evitare il fenomeno dell’abusivismo.
Per contrastare eventuali fenomeni di abusivismo, si concorda che ciascun utente non professionista non possa – senza eccezione alcuna – utilizzare, per chiedere informazioni al front end, più di tre deleghe in un anno. Le sedi avranno cura di registrare, secondo le modalità ritenute più opportune e funzionali, il ricorso a tale prassi e di segnalare alle autorità competenti, per le necessarie verifiche, eventuali comportamenti ritenuti anomali e reiterati.
Al fine di garantire la riconoscibilità delle caselle di posta elettronica riconducibili ai singoli Consulenti del Lavoro, le richieste dovranno indicare sempre il numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Non potranno essere prese in considerazione richieste, pur provenienti da professionisti iscritti, in assenza di delega esplicita registrata sui sistemi INPS.
ART. 9 – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
Tenuto conto delle esigenze formative e organizzative legate all’attuazione del nuovo modello di relazioni, l’entrata in vigore delle previsioni del presente accordo è fissata alla data del 20/07/2020. Fino a tale data, resta in vigore quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 novembre 2017.
Dal giorno della sua entrata in vigore, il presente protocollo trova applicazione in tutte le sedi di cui all’art. 4 ricadenti nel territorio dell’area metropolitana di Roma e prevale su quanto previsto nei precedenti accordi vigenti fra le parti a livello locale.
Nel corso del primo anno di vigenza dell’accordo, le parti convengono sull’opportunità di tenere incontri periodici di monitoraggio e verifica bilaterale sullo stato di attuazione delle misure in esso previste.
Il protocollo d’intesa ha durata sperimentale di tre anni anni e potrà essere integrato o modificato in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o tecnologico.
Art. 10 PUNTO CLIENTE ASSISTITO PRESSO LA SEDE DELL’ODCL – CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA
L’INPS conferma un proprio “Punto cliente assistito per Consulenti del lavoro presso la sede del CPO di Roma, per gestire problematiche di particolare rilievo e che non hanno trovato soluzione nell’utilizzo dei canali e dei servizi di cui ai precedenti articoli, e verrà gestito, in base alle richieste pervenute e vagliate dall’Ordine, con periodicità quindicinale, in modalità remota tramite email o, in caso si renda necessario, tramite piattaforma Teams.
Art. 11 TUTELA DELLA PRIVACY
I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante l’esecuzione del presente accordo, affinchè non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel presente protocollo d’intesa.
L’INPS E l’ODCL – Consiglio Provinciale di Roma – assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa privacy vigente, attuando, in particolare, le necessarie azioni di tutela per garantire la riservatezza dell’interlocutore.
Allegato “A”
Classe | Oggetto | Tempo di definizione | UO competente |
---|---|---|---|
UNIEMENS | Note di rettifica | 25 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
UNIEMENS | Scoperture contributive | 15 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
UNIEMENS | UniEmens trasmessi | 10 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
Denunce individuali | Emens | 15 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
Posizione aziendale | Inquadramento | 10 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
Posizione aziendale | Variazione Dati Aziendali | 10 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
Fondi Interprof. | Vicende societarie (fusioni, cessioni) | 15 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
Assunzioni agevolate e sgravi | Agevolazioni | 10 | ANAGRAFICA E FLUSSI |
UNIEMENS | Regolarizzazione (DM-VIG) | 25 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Assunzioni agevolate e sgravi | Durc interno (regolarità contributiva) | 15 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Versamenti (F24) | Pagamenti e compensazioni F24 | 15 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
UNIEMENS | Comunicazione annullamento denuncia | 5 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Durc (Documento di regolarità contributiva) | Durc (Documento di regolarità contributiva) | 5 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Recupero del credito | Avvisi di addebito | 15 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Recupero del credito | Dilazione amministrativa | 5 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Recupero del credito | Riduzioni sanzioni civili | 25 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Omesso versamento ritenute previdenziali | Omesso versamento ritenute previdenziali | 15 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
Contenzioso amm.vo | Contenzioso amm.vo | 10 | ACCERTAMENTO E GESTIONE CREDITO |
CIGO- CIGS – Solidarietà | CIGO – CIGS – Solidarietà | 15 | AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Allegato “B”
Scheda per contatto Consulente Inps – Consulenti del Lavoro
Sede di Competenza _________________
Consulente del Lavoro ______________________________________________ n.iscr. ____________
e-mail _____________________________________ PEC ____________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________________________
Categoria |_| Azienda |_| Artigiano e Commerciante |_| Gestione Separata P.A.
Problematica oggetto della richiesta:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Periodo di competenza ___________________________________________________________________
Cassetto previdenziale: per la problematica di cui sopra, è già stata inviata richiesta tramite cassetto previdenziale?
si |_| no |_|
Se si indicare DATA/OGGETTO CASSETTO/PROTOCOLLO
_____________________________________________________________________________________
Denominazione/Nominativo cliente assistito da CdL____________________________________________
P.I. / C.F. _______________________________________________________________________________
Matricola INPS _________________________________________________________________________
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