INPS – Messaggio 17 marzo 2017, n. 1218
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Proroga dei limiti di utilizzo delle risorse del fondo. Prestazioni ordinarie.
Si comunica che con delibera n. 1 del 28/02/2017(all. 1), il Comitato amministratore del fondo di solidarietà del Credito ha prorogato i limiti di utilizzo delle risorse del fondo fissati con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016.
Pertanto, fermi restando i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.Interm. 83486/2014, da applicarsi alla singola azienda, per tutte le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate nell’anno 2017, l’intervento del fondo sarà determinato in misura non superiore al 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.
Come precisato con messaggio Inps n. 4975/2016, si ricorda, altresì, che al fine di pervenire ad una corretta determinazione del limite di gruppo, l’azienda richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, oltre ad indicare l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza, dovrà provvedere ad inserire nell’allegato A della domanda telematica, una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato al presente messaggio (all.2), con la quale il rappresentante legale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e indicando per ciascun codice fiscale tutte le matricole associate.
Nella dichiarazione andranno inoltre specificati, per ciascuna azienda ricompresa nell’elenco, anche i codici fiscali, e relative matricole, delle aziende eventualmente incorporate, ad esclusione di quelle matricole riferite a cessioni di rami d’azienda.
Allegato 1
Comitato amministratore del fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Delibera
In via provvisoria e in attesa di acquisire il dato ufficiale relativo alle risorse disponibili del Fondo, per le domande presentate nell’anno 2017 di finanziamento delle prestazioni ordinarie nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. A), punto 2, la prestazione del Fondo sarà corrisposta, per ciascuna azienda/gruppo – fermi restando i limiti di cui all’art. 9, comma 4 del Decreto Interministeriale n. 83486 del 2014 – sulla base dei criteri e dei limiti percentuali, stabiliti nella precedente delibera n. 125 del 2016, pari al 18% delle risorse complessive disponibili al 15 aprile 2016 per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti o del 26% nei confronti delle aziende/gruppi con oltre 25.000 dipendenti.
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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